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Conclusione del contratto: la proposta e l’accettazione

lunedì 27 ottobre 2014, di Manuela Margilio

L’accordo delle parti è l’incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse.
Il contratto è concluso solo quando si è raggiunta piena coincidenza tra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle parti.
Il contratto può essere concluso in modo espresso o in modo tacito: nel primo caso la volontà viene dichiarata per iscritto o oralmente o con qualsiasi altro segno. Ricorre il secondo caso quando la volontà si desume dal comportamento della parte contrattuale.

All’accordo si può arrivare con la manifestazione simultanea delle volontà, oppure si può formare per fasi successive e in tal caso le dichiarazioni delle due parti si definiscono come proposta e accettazione.

La proposta

La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto.

L’accettazione
L’accettazione è la dichiarazione rivolta al proponente dal destinatario della proposta. Egli è libero anche di rifiutarla esplicitamente e può anche non rispondere, non essendo tenuto a motivare il suo diniego.

Conclusione
L’accettazione porta alla conclusione del contratto solo qualora sia in tutto e per tutto conforme alla proposta; diversamente, qualora ad esempio il destinatario della proposta intenda comprare il bene ad un prezzo diverso, si ha una nuova proposta.
Affinché la conclusione dell’accordo possa dirsi avvenuta è necessario che il proponente venga a conoscenza dell’accettazione. Essa deve pervenire entro il tempo stabilito dal proponente o comunque in un lasso di tempo ragionevole in relazione alla natura dell’affare o secondo gli usi.
La proposta può essere ferma o irrevocabile per un dato tempo: il destinatario può entro questo lasso di tempo accettarla o meno. Il proponente invece non può revocarla e rimane per lui vincolante così come manifestata, fino a quando non sia scaduto il tempo prefissato.

Offerta al pubblico
Qualora la proposta non sia rivolta ad un soggetto determinato; in tal caso chiunque può esprimere al proponente la propria accettazione.

Revoca della proposta e dell’accettazione
Fino al momento in cui il contratto non sia concluso le parti mantengono la propria libertà contrattuale. La proposta e l’accettazione possono essere revocate.
La proposta può essere revocata fino a quando al proponente non sia giunta la notizia dell’accettazione, e quest’ultima è revocabile purché la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione stessa.

La conoscenza della proposta e dell’accettazione così come quella della revoca sono presunta: si reputano cioè conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo e il destinatario dovrà provare di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.

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