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Come si ripartisce la Tasi nel caso in cui l’immobile sia dato in locazione?
giovedì 5 giugno 2014, di
Il Mef ha fornito dei chiarimenti su aspetti ancora controversi, sollevati da contribuenti e operatori professionali per una corretta applicazione della Tasi e dell’Imu.
Poiché sono molti gli immobili che vengono dati in locazione, frequentemente è stata posta la seguente domanda: come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile viene concesso in locazione?
In base a quanto stabilito con la Legge di stabilità 2014 il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e l’occupante dell’immobile sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta; tale percentuale è stabilita dal Comune nel proprio regolamento.
La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale, tenendo conto del fatto che l’immobile in questione non costituirà abitazione principale.
L’imposta complessiva deve essere determinata (per quanto concerne l’applicazione dell’aliquota) con riferimento alla condizione del titolare del diritto reale e successivamente viene ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Esempio
Ipotizziamo un Comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale. In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune (senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale). Una volta avvenuto il calcolo dell’imposta, questa verrà ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
Si osserva che comunque, resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore del soggetto occupante l’immobile.
Come si ripartisce la Tasi in caso di più possessori dell’immobile
I possessori dello stesso immobile sono coobbligati al pagamento della Tasi a prescindere dalla quota di possesso dell’immobile.
Ciascuno contribuirà in ragione della propria condizione soggettiva e dunque della propria aliquota, a seconda che si tratti o meno di abitazione principale.
Tuttavia il Comune potrà rivolgersi all’uno o all’altro soggetto coobbligato indifferentemente, ai fini della riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide sulla determinazione del tributo.