Home > Altro > Archivio > Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul modello 730/2014

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul modello 730/2014

lunedì 2 giugno 2014, di Federico Migliorini

L’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n.57/E 2014 è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti in vista della scadenza dei termini di presentazione del modello 730/2014 con cui dichiarare i redditi relativi all’anno 2013. Vediamo quali sono gli aspetti su cui si è soffermata l’Agenzia delle Entrate.

Ampliamento dei soggetti che possono usufruire del modello 730 – L’art. 51 del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, ha ampliato la platea di soggetti che possono usufruire del modello 730. In particolare, a partire dal 2014, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente, in assenza di sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730. Ad oggi, il modello 730 può essere utilizzato dai seguenti soggetti:

  • Titolari di redditi di lavoro dipendente;
  • Titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (borse di studio, compensi di amministratori, sindaci, remunerazione dei sacerdoti, ecc).

Inoltre, possono presentare il modello 730 in assenza di sostituto d’imposta i contribuenti:

  • Con rapporto di lavoro dipendente che non comprende i mesi si giugno e luglio;
  • Con rapporto di lavoro dipendente con privati, come autisti giardinieri autisti, giardinieri, collaboratori familiari;
  • Rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero, in zone di frontiera, da datore di lavoro residente all’estero;
  • Titolari di borse di studio e di assegni periodici;
  • Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende i mesi di giugno e luglio.

Se la dichiarazione presentata da questi soggetta chiude a debito, l’ente o il professionista che prestato l’assistenza fiscale è tenuto a trasmettere telematicamente la delega di versamento utilizzando il canale Entratel. I versamenti devono essere effettuati entro i termini previsti per i versamenti delle imposte sui redditi relativi all’anno 2013.

Se, invece, la dichiarazione presentata chiude a credito, i rimborsi sono eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

Per quanto riguarda il 730 congiunto l’Agenzia delle Entrate precisa che può essere presentato anche nel caso in cui nessuno dei due coniugi abbia un sostituto d’imposta, l’importante è che almeno uno dei due coniugi abbia percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro – L’art. 1 comma 586, L. 147/2013 prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dai termini previsti per la trasmissione del modello 730 effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche se derivante da riporto di crediti di esercizi precedenti.

L’Agenzia inoltre precisa che nel caso in cui si presentino rimborsi superiori a 4.000 euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei previsti controlli. Mentre, nelle ipotesi in cui il rimborso superiore a 4.000 euro è determinato da crediti diversi da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze dalla precedente dichiarazione, il rimborso sarà erogato dal sostituto d’imposta.

Il rimborso del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, come suddetto, effettua i controlli previsti entro 6 mesi dalla scadenza per la trasmissione del modello 730 e verifica la spettanza del rimborso, relativamente ai controlli previsti, rimborsa l’ammontare risultante al rigo 164 del prospetto di liquidazione 730-ter. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, possono comunicare il proprio codice IBAN, tramite apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (“accredito rimborsi sul conto corrente”).

Compensazioni con il modello 730 – Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con il modello F24. In tal caso è necessario compilare la casella 1 o 2 del quadro I del modello 730.

Un messaggio, un commento?

moderato a priori

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.

Chi sei?
I tuoi messaggi

Questo form accetta scorciatoie di SPIP [->url] {{bold}} {italic} <quote> <code> e il codice HTML <q> <del> <ins>. Per creare un paragrafo lasciate semplicemente una riga vuota.