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Cassazione: vietate le telecamere installate sul luogo di lavoro se non sono state autorizzate

lunedì 28 aprile 2014, di Manuela Margilio

E’ quanto asserito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014 condannava il datore di lavoro per aver collocato apparecchiature di controllo dei lavoratori, senza autorizzazione, nonostante le stesse non fossero accese.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, affronta la problematica del controllo a distanza dei dipendenti, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza.

Norme applicabili

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) gli impianti e le apparecchiature sono legittimamente installati solo qualora necessari per soddisfare esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza dei lavoratori; un imprenditore può infatti dotarsi di un sistema di videosorveglianza al fine di tutelare il proprio patrimonio e difendersi dall’ipotesi di effrazioni, furti o rapine.

E’ vietato invece installare impianti di videosorveglianza con la sola finalità di controllare a distanza i lavoratori durante lo svolgimento della loro attività.
Nell’ipotesi in cui la telecamera determinerebbe il controllo del dipendente, è necessario, per non violare il disposto normativo evitando una condotta criminosa, l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro che definisce le modalità dell’utilizzo degli impianti.
La mancanza del consenso sindacale, o dell’autorizzazione dei lavoratori o del permesso dell’ispettorato, è idonea a ledere la privacy dei lavoratori.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza il controllo a distanza del lavoratore è giustificato invece, senza il consenso, solo qualora vi sia il sospetto di condotte illecite che devono essere accertate.

La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza in esame la Suprema Corte sostiene che per la responsabilità penale del datore di lavoro, senza autorizzazione, basta l’installazione della telecamera direttamente puntata sui dipendenti, non essendo necessario che la stessa sia funzionante. La non funzionalità della telecamera non esonera il datore di lavoro dagli adempimenti di legge e il reato si ritiene comunque commesso.
Il reato in questione è un cosiddetto reato di pericolo, la cui sussistenza è accertata con il compimento di una condotta (l’installazione) di per sé idonea a ledere il bene protetto dalla norma (la privacy del lavoratore).
Non è richiesta la volontà di un controllo occulto, diretto a verificare la produttività dei lavoratori, in quanto basta l’uso degli impianti audiovisivi, in assenza delle necessarie autorizzazioni e procedure sindacali o amministrative.

I giudici di legittimità hanno sottolineato come debba essere prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore con l’effetto che la mera installazione dell’apparecchio è idonea a mettere in pericolo tale diritto. L’uso improprio dell’impianto è tale da compromettere anche l’autonomia di comportamento e movimento nello svolgimento dell’attività lavorativa.

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