Home > Altro > Archivio > Amministratori di condominio: obbligatori i corsi di formazione
Amministratori di condominio: obbligatori i corsi di formazione
giovedì 25 settembre 2014, di
Scatta l’obbligo di un titolo di formazione specifica per tutti i neo amministratori di condominio. Tale titolo potrà essere conseguito presso enti e associazioni tenute ad adeguarsi ai criteri fissati nel decreto ministeriale. Facciamo un passo indietro.
L’obbligo di formazione è stato introdotto con l’approvazione della legge n. 220/2012 e l’entrata in vigore della riforma del condominio. Si attendeva da mesi il decreto volto a fissare requisiti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione che indispensabili per poter svolgere la professione di amministratore di stabili condominiali.
L’obbligo concerne un corso di formazione iniziale, al quale dovrà seguire una formazione periodica, mediante incontri di aggiornamento.
Non tutti sono tenuti al rispetto di tale obbligo; sono esentati infatti coloro che hanno svolto l’attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nei 3 anni precedenti la data di entrata in vigore della riforma (cioè tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013) nonché coloro che possiedono un’unità immobiliare nel condominio che amministrano. Tuttavia, tutti gli amministratori saranno soggetti ad un obbligo di periodico aggiornamento.
Requisiti dei corsi
I corsi di formazione nonché i formatori e i responsabili scientifici dovranno avere i seguenti requisiti:
- durata pari a 72 ore di lezione per la formazione iniziale e 15 ore per l’aggiornamento periodico;
- requisiti del formatore: onorabilità e professionalità con maturazione di specifica competenza in materia condominiale o di sicurezza degli edifici; conseguimento di uno dei seguenti titoli: laurea (anche triennale), iscrizione a un albo professionale, attività di docenza. I formatori che, prima dell’entrata in vigore del decreto, abbiano svolto attività di formazione per almeno sei anni effettuando corsi della durata di almeno 40 ore sono esentati dal possesso dei titoli di studio o professionali.
- requisiti dei responsabili scientifici, cioè coloro che dovranno valutare i requisiti dei formatori e provvedere all’organizzazione dei corsi: onorabilità e professionalità; dovrà trattarsi di docenti universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, economiche o dovranno essere avvocati, magistrati o professionisti dell’area tecnica sia pure in pensione.
Costoro, verificate le modalità di partecipazione degli iscritti, attestano l’avvenuto superamento di un esame finale in merito ai contenuti del corso di formazione tenutosi secondo il programma didattico e relativo alle materie fissate dal decreto ministeriale.
Il corso di formazione e l’ aggiornamento potranno essere tenuti anche in via telematica.