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Accertamenti fiscali: a fine 2014 attenzione alla data di notifica degli avvisi di accertamento

giovedì 27 novembre 2014, di Federico Migliorini

La fine dell’anno coincide, abitualmente, con l’accelerazione dell’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, finalizzata soprattutto a contestare eventuali violazioni commesse in periodi di imposta per i quali, al 31 dicembre, decade l’azione di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Entro la fine di del 2014, dovranno, infatti, essere notificati a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2009, ovvero 2008, nel caso di dichiarazione omessa. Ci sono però alcune garanzie procedurali che devono essere comunque osservate.

La notifica dell’avviso di accertamento
Il contribuente sottoposto a verifica presso la propria sede è garantito dalle disposizioni previste dall’articolo 12 della legge n. 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente). Secondo questa norma l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni (PvC). Con l’avvicinarsi del termine di decadenza di un anno d’imposta, può verificarsi che gli uffici procedano comunque alla notifica della pretesa, a prescindere dal rispetto di questo termine: in questi casi, deve essere il contribuente a doverne rilevare l’eventuale tardività.

L’unica deroga a questa norma è stata concessa solo nei casi di particolare e motivata urgenza, che in ogni caso deve essere adeguatamente motivata dagli uffici, nel caso in cui questi non rispettino il termine di “sospensione” dei 60 giorni indicati. La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’urgenza deve essere particolare e non di carattere generale, rilevando a titolo di esempio, l’esigenza di procedere ad accertamento per ragioni intervenute successivamente, non conoscibili o programmabili, oppure nel caso in cui si ritenga il pericolo di una possibile fuga all’estero del contribuente.
Aspetto importante, che è bene precisare, riguarda il fatto che non possono essere ricondotte alla particolare urgenza situazioni imputabili a una errata o tardiva pianificazione delle attività di accertamento da parte degli uffici. Nonostante questo, resta comunque frequente che negli avvisi di accertamento non sia indicato il motivo dell’urgenza: sta al contribuente dover rilevare l’omissione in sede di ricorso.

Raddoppio dei termini
I reati tributari raddoppiano i termini di decadenza dell’accertamento e questo, sicuramente, potrebbe essere uno strumento abusato dai funzionari degli uffici per allungare le proprie indagini. Ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, è infatti previsto che in presenza di notizia di reato, il termine decadenziale slitti dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, all’ottavo anno e dal quinto anno successivo, in caso di omessa presentazione, al decimo anno.

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