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Renzi: abuso del diritto ed elusione sono la stessa cosa
lunedì 29 dicembre 2014, di
Secondo il nuovo decreto legislativo sulla “certezza del diritto”, approvato dal Governo lo scorso 24 dicembre, si ha abuso del diritto quando vengono poste in essere dal contribuente una o più operazioni prive di sostanza economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti.
In pratica, significa che se un contribuente pone in essere operazioni esclusivamente per conseguire un vantaggio fiscale legittimo, non si può parlare di abuso del diritto.
La disciplina sull’abuso del diritto è sempre stato un tema molto dibattuto in ambito tributario in quanto rappresenta una norma di chiusura del sistema che può trovare applicazione in sede di accertamento solo nel caso in cui i vantaggi fiscali non possono essere contestati facendo riferimento alle altre disposizioni tributarie vigenti.
In conformità ai criteri della legge delega, il concetto di abuso, viene unificato a quello di elusione fiscale e viene esteso a tutti i tributi, con l’eccezione dei diritti doganali. Sotto questo contesto, che dovrebbe assecondare il più ampio principio di certezza del diritto, è sicuramente positivo che si stabilisca che abuso del diritto e elusione sono la stessa cosa. La nuova norma su abuso del diritto ed elusione viene inserita direttamente nello Statuto dei diritti del contribuente, con il nuovo articolo 10-bis, posto subito dopo l’articolo 10 che disciplina il principio di affidamento e buona fede. Questa collocazione normativa fa si che l’articolo 37-bis del DPR n. 600/73, che disciplina le operazioni elusive, sia totalmente abrogato.
Altro punto importante sul quale è intervenuto il decreto è quello in base al quale l’abuso del diritto va contestato al contribuente con atto apposito, cioè attraverso un autonomo avviso di accertamento, separato dalle eventuali altre contestazioni eventualmente rilevate.
Gli elementi dell’abuso del diritto
Secondo lo schema della legge delega gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto sono tre: l’assenza di sostanza economica dell’operazione effettuata; la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e la circostanza per la quale il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione. Rappresentano operazioni prive di sostanza economica, gli atti, i fatti e i contratti, anche tra loro collegati, che siano inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Si considerano vantaggi fiscali indebiti, quei benefici realizzati in contrasto con le finalità delle normative fiscali o con i principi base dell’ordinamento tributario.
In pratica, la ratio del nuovo concetto di abuso del diritto è la realizzazione di un vantaggio fiscale non voluto dal legislatore, ottenuto attraverso un comportamento del contribuente che non viola direttamente alcun obbligo o divieto, ma riesce a simularlo o aggirarlo.