Home > Altro > Archivio > 730: detraibilità delle spese per le diete del nutrizionista
730: detraibilità delle spese per le diete del nutrizionista
lunedì 2 giugno 2014, di
Con la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate dice no alle spese per l’osteopata ma dà il via libera alla detraibilità delle spese sostenute dai contribuenti per le visite e le diete prescritte dal biologo nutrizionista.
Osteopata
A fronte dei dubbi sollevati in merito alla detraibilità degli importi versati per le prestazioni dell’osteopata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ad oggi la figura dell’osteopata non rientra fra le prestazioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, il cui elenco è peraltro disponibile sul sito istituzionale del Ministero. L’Agenzia delle Entrate dichiara che: “Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”.
Biologo nutrizionista
L’Agenzia delle Entrate ha confermato invece la fruibilità dello sconto fiscale, per le spese sostenute per le prestazioni del biologo nutrizionista, al pari delle altre spese mediche. Rientra tra le spese sanitarie detraibili del quadro E del 730, e quindi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, solo al figura del biologo nutrizionista.
Il Ministero della Salute, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, ha precisato che il biologo nutrizionista, pur non essendo equiparato alla figura del medico e del dietista, può in autonomia elaborare e prescrivere delle diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere; su soggetti malati, potrà invece procedere solo previo accertamento delle condizioni fisio patologiche effettuato dal medico chirurgo.
Il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista. Tuttavia, pur non essendo sanitaria, la professione di biologo, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.
La fruibilità della detrazione per le spese sostenute per visite nutrizionali e per il rilascio di una dieta alimentare personalizzata, è subordinata al rilascio del documento di certificazione del corrispettivo della prestazione, dal quale dovrà risultare la specifica attività professionale nonché la descrizione della prestazione sanitaria resa.