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730/2015 precompilato e ordinario: la bozza e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi
mercoledì 3 dicembre 2014, di
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la bozza e le istruzioni relative al modello 730 precompilato e ordinario che sarà disponibile sullo stesso sito il prossimo 15 aprile e dovrà essere presentato entro il 7 luglio del 2015.
Dall’anno prossimo, dunque presentare la dichiarazione dei redditi sarà molto più semplice e i contribuenti con determinati requisiti potranno regolarizzare la propria posizione in maniera semplice e veloce.
Modello 730/2015: soggetti interessati:
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2015 sono:
– pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
– persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
– sacerdoti della Chiesa cattolica;
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
– persone impegnate in lavori socialmente utili;
– lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
– personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato che dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
– lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015
– produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
730 precompilato 2015: chi può utilizzarlo?
Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:
– hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
– hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
– ai contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato,oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.
730 precompilato 2015: i dati
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
– i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
– i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
– alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
– gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
730 precompilato 2015: accesso
A partire dal prossimo 15 aprile i contribuenti troveranno il modello 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedervi occorrerà un codice Pin che potrà essere richiesto:
– online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
– per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
– in ufficio, presentando un documento di identità.
730 precompilato 2015: presentazione
Il modello 730 precompilato dovrà essere presentato entro il prossimo 7 luglio:
– direttamente, utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando i dati del sostituto d’imposta che presenterà il conguaglio e compilando la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef
– tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato.
Modello 730 2015: tutte le novità e le detrazioni
Il modello 730 2015 (precompilato o ordinario) contiene delle importanti novità rispetto al passato:
– il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015.
– a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato “bonus Irpef” (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;
– a partire dal 2015 è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per mille;
– a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I
modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
– nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
– è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
– agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 5.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta;
– ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82);
– è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. “Art-Bonus” (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
– per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37);
– sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
– è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
– è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
– è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche
ad alta pericolosità;
– sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale
– non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
– non va più comunicato l’importo dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
– è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.