Lavoro e Diritti

Contratto di convivenza, procedura, diritti e doveri. Ecco cos’è e come funziona

Emanuele Di Baldo 27 agosto 2026

Quali sono i diritti e doveri della coppia e qual è la procedura da seguire nella convivenza? Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sui contratti di convivenza

Sempre più coppie in Italia scelgono di vivere insieme senza sposarsi: secondo l’ISTAT le libere unioni sono passate da circa 440.000 nel 2000-2001 a oltre 1,7 milioni nel 2023-2024, quasi quadruplicandosi, mentre nel 2024 i matrimoni sono scesi a 173.272 (-5,9% sull’anno precedente) e i figli nati fuori dal matrimonio hanno raggiunto il 43,2% delle nascite. In questo scenario il contratto di convivenza è lo strumento con cui la coppia di fatto può mettere ordine nei propri rapporti economici e patrimoniali.

Si tratta di una delle novità introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, meglio nota come legge Cirinnà, che ha dato una disciplina organica alle convivenze di fatto, etero o omosessuali, riconoscendo una serie di diritti ai conviventi e regolando anche il contratto di convivenza.

Con il contratto, la coppia può decidere di siglare un accordo, autenticato e registrato, per regolare gli aspetti economici del proprio rapporto: come contribuire alle spese comuni, quale regime patrimoniale adottare e come disciplinare i beni durante la vita in comune.

Attenzione, però: il contratto non è obbligatorio. I diritti e i doveri che la legge Cirinnà riconosce ai conviventi non dipendono dalla sua stipula. Firmarlo è una facoltà, non un obbligo: serve a chi vuole fissare per iscritto, con atto opponibile anche ai terzi, le regole patrimoniali della coppia.

È pensato sia per le coppie eterosessuali, come alternativa al matrimonio, sia per quelle omosessuali, in alternativa all’unione civile. E poiché deve rispettare precise forme di legge, va redatto per atto pubblico oppure mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Vediamo nello specifico cos’è, come funziona e qual è la procedura da seguire, insieme a tutte le tutele della coppia, comprese le novità delle ultime sentenze della Corte costituzionale.

Contratto di convivenza: cos’è e a cosa serve

Il contratto di convivenza è l’accordo formale con cui due persone che vivono insieme stabilmente, senza sposarsi, stabiliscono le regole del vivere in comune per quanto riguarda i rapporti economici e patrimoniali.

Il suo scopo è preciso: disciplinare il lato patrimoniale della vita di coppia. Restano quindi fuori dal contratto gli aspetti personali, sentimentali, sessuali e la gestione della vita familiare, che non possono formarne oggetto.

Proprio perché tutela gli interessi economici della coppia, il contratto fissa regole anche per le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. È uno strumento particolarmente utile in circostanze come l’acquisto di un immobile o la ripartizione delle spese comuni. Non può invece diventare una sorta di «accordo successorio»: la legge vieta espressamente che contenga disposizioni per il caso di morte.

Come già ricordato, non è un obbligo: la legge Cirinnà riconosce già alcuni diritti e doveri ai conviventi anche senza contratto, a partire dal reciproco dovere di assistenza morale e materiale. Chiedendo di redigere e firmare un contratto di convivenza, la coppia si tutela in più sul piano economico e patrimoniale.

Chi può stipulare il contratto di convivenza

Il contratto può essere sottoscritto solo da chi è un convivente di fatto ai sensi della legge Cirinnà. La legge definisce «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile.

In pratica, per stipularlo occorre:

  • essere entrambi maggiorenni e non interdetti giudizialmente;
  • essere uniti da una convivenza stabile e continuativa, fondata su un legame affettivo e di reciproca assistenza;
  • non essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione;
  • non essere già vincolati da un altro contratto di convivenza.

Può essere stipulato indifferentemente da coppie di fatto eterosessuali od omosessuali, comprese quelle dello stesso sesso che scelgono di non iscriversi al registro delle unioni civili. Per essere riconosciuti come conviventi di fatto ai fini della disciplina della legge Cirinnà, la stabile convivenza viene accertata attraverso la dichiarazione anagrafica prevista dalla legge, che il Consiglio Nazionale del Notariato considera anche il presupposto per la stipula del contratto.

Contratto di convivenza: forma, procedura e costi

La legge stabilisce con chiarezza la forma e la procedura da seguire. Per essere valido, il contratto deve rispettare requisiti precisi, a pena di nullità:

  • essere redatto in forma scritta;
  • assumere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata;
  • essere autenticato da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il ricorso al notaio diventa indispensabile quando il contratto comporta il trasferimento di diritti reali immobiliari, ad esempio la cessione di una casa da un convivente all’altro.

Dopo la stipula, il professionista ha il dovere di trasmettere una copia al Comune di residenza entro 10 giorni. Questo passaggio consente l’iscrizione nei registri anagrafici e rende l’accordo opponibile ai terzi: la registrazione, in altre parole, serve a far valere il contratto anche nei confronti di soggetti esterni alla coppia, e dà data certa all’atto. Non è invece condizione di validità tra i partner.

La stessa procedura vale per modificare il contratto o recedere: ogni variazione va redatta nelle medesime forme e trasmessa al Comune entro 10 giorni per l’annotazione all’anagrafe.

Quanto ai costi, non esiste una tariffa fissa nazionale: l’importo dipende dal professionista, dalla complessità dell’accordo e dalle eventuali disposizioni patrimoniali contenute nel contratto. Per un contratto semplice l’onorario si aggira, in via orientativa, intorno ai 700 euro, con spese che possono partire da qualche centinaio di euro e salire oltre i 1.000 euro quando sono coinvolti immobili o patrimoni più complessi. È sempre consigliabile chiedere in anticipo un preventivo scritto.

Contratto di convivenza: i contenuti

I contratti di convivenza sono veri e propri contratti, dai quali discendono obblighi giuridici per entrambi i contraenti. La legge, però, ne circoscrive con precisione l’oggetto. Nel contratto la coppia può stabilire:

  • il luogo di residenza in cui decide di convivere;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, modificabile in qualsiasi momento nel corso della convivenza.

In assenza di una scelta espressa, non opera automaticamente la comunione dei beni prevista per il matrimonio: ciascun convivente conserva la titolarità esclusiva del proprio patrimonio, salvo che la coppia scelga espressamente il regime di comunione.

Il contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni: se inseriti, si considerano non apposti, cioè nulli, mentre il resto dell’accordo resta valido.

Il contratto consente anche di organizzare la reciproca assistenza. Ciascun convivente può designare l’altro come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di incapacità, e per quelle relative alla donazione degli organi e alle disposizioni sul corpo dopo la morte. Il convivente può inoltre essere nominato amministratore di sostegno dal giudice, quando ne ricorrono i presupposti. È possibile, infine, regolare in anticipo le conseguenze economiche di un’eventuale rottura, ad esempio prevedendo che uno dei due ceda un immobile all’altro o gli versi una somma di denaro a titolo di sostegno.

Un limite invalicabile resta la successione: il contratto non può disporre attribuzioni patrimoniali per il caso di morte, perché violerebbe il divieto di patti successori previsto dal codice civile. Per lasciare beni al partner è indispensabile un testamento.

Quando il contratto di convivenza è nullo

Oltre al difetto di forma, la legge prevede altre ipotesi di nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il contratto è nullo quando è concluso:

  • da chi non è una coppia di fatto secondo i requisiti di legge;
  • in presenza di un matrimonio, un’unione civile o un altro contratto di convivenza con una persona diversa;
  • da un minore di età;
  • da un interdetto giudizialmente;
  • da chi è stato condannato per il delitto previsto dall’art. 88 del codice civile (omicidio, consumato o tentato).

Come si risolve il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve nei seguenti casi:

  • per accordo di entrambe le parti;
  • per recesso unilaterale di uno dei conviventi;
  • in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi stessi oppure tra uno di loro e un’altra persona;
  • per morte di uno dei due.

La risoluzione deve avvenire nelle stesse forme previste per la stipula, quindi per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il recesso unilaterale si comunica con dichiarazione resa al notaio o all’avvocato che ha ricevuto o autenticato il contratto. C’è una tutela importante per chi resta senza casa: se chi recede è l’unico titolare del diritto di godimento sull’abitazione comune, deve concedere all’altro un termine non inferiore a 90 giorni per lasciare l’immobile.

Anche dopo la fine del rapporto può sopravvivere un obbligo economico: se, cessata la convivenza, un ex partner versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può riconoscergli il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (ci torniamo tra poco).

Contratto di convivenza: diritti e doveri della coppia

I diritti riconosciuti ai conviventi di fatto valgono anche in assenza di contratto: la legge Cirinnà li attribuisce sulla base della sola convivenza registrata. Il contratto serve, come detto, a disciplinare in più la gestione economica e patrimoniale. Vediamo per punti quali sono le principali tutele.

1) Diritto agli alimenti in caso di cessazione
In caso di cessazione della convivenza, l’ex partner che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento può chiedere al giudice il versamento degli alimenti, in misura proporzionale alla durata della convivenza. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 28 del 2 gennaio 2025, ha inoltre riconosciuto che, in determinate circostanze, prestazioni economiche effettuate anche dopo la fine di una convivenza possono essere ricondotte a un’obbligazione naturale, quando siano espressione spontanea di un dovere morale o sociale e risultino proporzionate e adeguate alle circostanze del caso. Si tratta però di un principio distinto dal diritto agli alimenti previsto dalla legge n. 76/2016.

2) Assistenza e rappresentanza sanitaria
Ai conviventi sono riconosciuti reciproci diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, secondo le stesse regole previste per i coniugi e i familiari, oltre alla possibilità di visita in carcere negli stessi termini spettanti al coniuge. Ciascun convivente può inoltre designare l’altro come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità e per quelle relative alla donazione degli organi e alle disposizioni sul corpo dopo la morte.

3) Diritti in caso di morte del partner
Alla morte del convivente, la legge riconosce al superstite alcune tutele:

  • il diritto a subentrare nel contratto di locazione del compagno deceduto e a restare nell’immobile;
  • in caso di casa di proprietà del defunto, il diritto a continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, comunque non oltre i cinque anni; se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto sale ad almeno tre anni;
  • il diritto al risarcimento del danno quando la morte del convivente è causata dal fatto illecito di un terzo, con gli stessi criteri previsti per il coniuge.

Attenzione, però: il convivente eredita in automatico? No. Il convivente non è erede legittimo del partner: senza testamento non ha alcun diritto sull’eredità. Per garantirgli una quota di patrimonio è necessario redigere testamento, nel rispetto delle quote di legittima spettanti agli eredi necessari (approfondiamo più avanti i diritti negati).

4) Partecipazione all’impresa familiare
Se il convivente lavora stabilmente nell’impresa dell’altro, ha diritto a partecipare agli utili e ai beni dell’azienda. Su questo punto è arrivata una svolta: con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 230-bis del codice civile nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari, e di conseguenza anche l’art. 230-ter, che gli riservava una tutela ridotta. In pratica, nell’ambito dell’impresa familiare il convivente di fatto beneficia oggi delle stesse principali tutele patrimoniali e partecipative riconosciute dall’art. 230-bis al familiare: diritto al mantenimento, partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, diritto di prelazione e voce nelle decisioni sulla gestione.

Coppie di fatto: i diritti negati

Nonostante i passi avanti, restano differenze rispetto a chi sceglie il matrimonio o l’unione civile. Ai conviventi di fatto, anche dopo la dichiarazione all’anagrafe, sono infatti negati alcuni diritti.

Innanzitutto, nella convivenza di fatto non esiste un dovere giuridico di fedeltà analogo a quello previsto nell’ambito matrimoniale. Di conseguenza l’infedeltà, di per sé, non determina un «addebito» della cessazione del rapporto né comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno.

Le lacune più evidenti riguardano la successione. Il convivente non è erede legittimo e non gode di diritti ereditari: alla morte del partner proprietario non ha il pieno diritto di restare nella casa, se non nei limiti di tempo visti sopra. Può contare solo su un’eventuale disposizione testamentaria, e comunque nei limiti della quota disponibile, cioè la parte di patrimonio non riservata agli eredi legittimari. Tra i conviventi, inoltre, non si instaura la comunione dei beni: per trasferire beni o diritti al partner occorre ricorrere a un normale contratto di vendita o di donazione. Per un quadro completo, leggi anche la guida sul diritto di abitazione del convivente more uxorio.

C’è poi il capitolo pensione di reversibilità: a differenza di quanto avviene per le unioni civili, equiparate al matrimonio, al convivente di fatto non spetta la reversibilità alla morte del partner.

Un’altra novità: il congedo straordinario per assistere il partner

Sul fronte del lavoro e della disabilità è arrivato un riconoscimento importante. Con la sentenza n. 197 del 2025, depositata il 23 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui, nel testo anteriore alla riforma del 2022, non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere il partner con disabilità grave, in posizione equiparata al coniuge convivente. L’equiparazione era già stata introdotta dal legislatore con il D.Lgs. 105/2022; la sentenza ne estende la portata anche alle situazioni precedenti a quella riforma.

La novità 2026: la prescrizione sospesa tra conviventi

Un’altra evoluzione significativa riguarda i rapporti patrimoniali interni alla coppia. Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2941, n. 1, del codice civile nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione anche tra i conviventi di fatto, come invece già avviene tra coniugi.

In concreto, la prescrizione dei diritti soggetti alla sospensione prevista dall’art. 2941 c.c. resta sospesa durante la convivenza di fatto e riprende a decorrere solo una volta cessato il rapporto, secondo le regole ordinarie. Pensiamo al caso in cui un convivente presti del denaro all’altro, ad esempio per ristrutturare casa: senza questa tutela, il termine per chiederne la restituzione (la cui durata dipende dalla natura del credito) avrebbe potuto maturare mentre la coppia era ancora insieme, costringendo di fatto un partner a fare causa all’altro per non perdere il proprio diritto. La sospensione si applica a prescindere dalla stipula di un contratto di convivenza, sulla base della sola prova della stabile convivenza; la registrazione anagrafica e il contratto restano però strumenti preziosi per dimostrarne con certezza durata e continuità.

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