Se vieni licenziato per giusta causa, ad esempio a causa di un comportamento talmente grave da impedire al datore di lavoro di proseguire il rapporto anche solo per un altro giorno, perdi alcune tutele, a cominciare dal diritto al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
Non perdi, invece, il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi. È questo il paradosso del licenziamento disciplinare: il lavoratore può accedere alla Naspi nonostante la cessazione del rapporto sia stata provocata da una sua condotta.
Per beneficiare dell’indennità, infatti, è necessario che la perdita del lavoro sia involontaria; ma si può davvero parlare di involontarietà quando la decisione del datore di lavoro è motivata proprio da un comportamento del dipendente?
È da questa domanda che nasce il dubbio sulla possibilità di ricevere la Naspi dopo un licenziamento per giusta causa. La risposta, come anticipato, è però positiva: per quanto possa sembrare paradossale, il licenziamento disciplinare continua a essere considerato una forma di perdita involontaria dell’occupazione.
Il ministero del Lavoro e l’Inps hanno infatti chiarito che il licenziamento non rappresenta una conseguenza automatica dell’illecito commesso dal dipendente, ma resta una decisione assunta unilateralmente dal datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere disciplinare.
Di conseguenza, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, anche il lavoratore licenziato per giusta causa può richiedere la disoccupazione.
Questa possibilità ha però spinto negli anni alcuni lavoratori a tentare di forzare il licenziamento anziché presentare le dimissioni volontarie, che generalmente non danno diritto alla Naspi. Uno dei casi più comuni è quello di chi smette deliberatamente di presentarsi al lavoro, costringendo l’azienda ad avviare il procedimento disciplinare e a licenziarlo.
A questa pratica il legislatore ha posto però un argine con l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti: nel dettaglio, in presenza di un’assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dalla legge, il rapporto può essere considerato concluso per volontà del lavoratore, con la conseguente perdita del diritto alla Naspi.
Come vedremo in questa guida, quindi, il licenziamento per giusta causa non esclude l’indennità di disoccupazione. La situazione cambia, però, quando il lavoratore cerca di forzare il recesso attraverso assenze ingiustificate prolungate, alle quali dal 2025 possono essere applicate le nuove regole.
Quando si tratta di licenziamento disciplinare
Prima di capire perché la Naspi spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa, è utile chiarire cosa si intende per licenziamento disciplinare.
Si tratta della sanzione più grave che il datore di lavoro può applicare quando il dipendente viola gli obblighi previsti dalla normativa. Può essere disposto, ad esempio, in caso di assenze ingiustificate, insubordinazione, utilizzo illecito dei permessi, svolgimento di un’attività incompatibile durante la malattia, falsificazione di rimborsi spese, molestie nei confronti dei colleghi o sottrazione di beni aziendali.
Naturalmente, il licenziamento deve essere proporzionato alla gravità della condotta contestata.
Licenziamento per giusta causa, si perde il diritto alla Naspi?
È la circolare Inps n. 142 del 29 luglio 2015 a sciogliere ogni dubbio sul diritto alla Naspi in caso di licenziamento per giusta causa.
Richiamando l’interpello n. 13 del 2015 del ministero del Lavoro, l’Istituto ha chiarito che il licenziamento disciplinare non può essere considerato un evento dal quale deriva una disoccupazione volontaria.
Questo perché il licenziamento non rappresenta una conseguenza automatica dell’illecito commesso dal dipendente. Anche di fronte a un comportamento particolarmente grave, la decisione di interrompere il rapporto resta affidata alla valutazione del datore di lavoro e costituisce l’esercizio del suo potere disciplinare.
In altre parole, per quanto la condotta del dipendente possa aver provocato il licenziamento, l’atto con cui viene messa la parola fine al rapporto di lavoro è comunque adottato unilateralmente dall’azienda. È questo elemento a permettere di considerare involontaria la perdita dell’occupazione ai fini della Naspi.
Al tempo stesso serve soddisfare gli altri requisiti previsti dalla normativa. Nel dettaglio, per accedere all’indennità è necessario:
- essere un lavoratore subordinato appartenente a una delle categorie tutelate. La Naspi spetta principalmente ai dipendenti del settore privato, ma anche agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative e ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato. Restano invece esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
- trovarsi in stato di disoccupazione e dichiarare la propria immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa e a partecipare alle iniziative proposte dal Centro per l’impiego. La presentazione della domanda di Naspi equivale al rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità;
- aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Attenzione poi alla regola introdotta dal 2025 per chi, nei 12 mesi precedenti il licenziamento, si è dimesso volontariamente da un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, per ottenere la Naspi è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra le precedenti dimissioni e la successiva cessazione involontaria.
Rispettate queste condizioni, il lavoratore licenziato per giusta causa può presentare domanda di Naspi all’Inps, senza che la natura disciplinare del recesso comporti una riduzione dell’importo o della durata dell’indennità.
Naspi con licenziamento per giusta causa, perché i datori di lavoro sono stati svantaggiati
Il riconoscimento della Naspi anche in caso di licenziamento disciplinare ha creato negli anni una situazione di evidente squilibrio. Se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie, infatti, generalmente non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece provoca il proprio licenziamento, può ricevere la Naspi e scaricare sull’azienda anche i costi legati alla cessazione.
Il problema si è posto soprattutto nei casi in cui il dipendente, anziché dimettersi, ha cercato deliberatamente di costringere l’azienda a licenziarlo. A tal proposito, la condotta più comune è stata quella di chi ha smesso di presentarsi al lavoro senza fornire alcuna giustificazione, aspettando l’avvio del procedimento disciplinare.
Prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, l’azienda si trovava davanti a poche alternative: mantenere formalmente aperto il rapporto oppure contestare le assenze e procedere con il licenziamento disciplinare. In quest’ultimo caso, il dipendente poteva richiedere la Naspi, mentre il datore di lavoro era tenuto a pagare il ticket di licenziamento.
Dal 2025 questo meccanismo è stato almeno in parte corretto con l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, che permettono al datore di lavoro di considerare volontariamente concluso il rapporto in presenza di assenze ingiustificate prolungate. E in tal caso, niente Naspi.
Questa possibilità scatta quando l’assenza si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro oppure, in mancanza di una specifica previsione, per più di 15 giorni di calendario.
Quando fare domanda di Naspi dopo il licenziamento per giusta causa
La domanda di Naspi deve essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica, direttamente attraverso il servizio online dell’Istituto oppure rivolgendosi a un patronato o al Contact center.
Per il licenziamento per giusta causa si applicano termini particolari. I 68 giorni disponibili per presentare la domanda decorrono dal 30° giorno successivo alla cessazione del rapporto, anziché dalla data del licenziamento.
Cambia anche la decorrenza della prestazione. Se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno successivo alla cessazione, la Naspi spetta dal trentottesimo giorno. Se invece viene inviata successivamente, ma comunque entro il termine previsto, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione.
Il differimento di 30 giorni rappresenta quindi una delle poche conseguenze specifiche previste per chi viene licenziato per giusta causa: non comporta la perdita della Naspi né una riduzione dell’importo o della durata, ma ne posticipa l’inizio rispetto agli altri casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.