Assegno di mantenimento figli e coniuge, come viene calcolato

Ilena D’Errico

14 Giugno 2026 - 01:29

Ecco come vengono calcolati gli assegni di mantenimento in favore dei figli e del coniuge.

 Assegno di mantenimento figli e coniuge, come viene calcolato

Dopo la separazione gli obblighi che ricadevano anche prima nei confronti del coniuge e dei figli devono necessariamente essere regolati, anche dal punto di vista economico. Ciò si traduce nell’assegno di mantenimento, che il genitore non collocatario corrisponde all’altro per i figli ed eventualmente anche per l’ex, con due presupposti molto diversi. Ecco come vengono calcolati i trattamenti.

L’assegno di mantenimento per i figli

Il calcolo dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli non può mai dipendere da formule o percentuali prestabilite, dipende dalla situazione specifica della famiglia e può infatti cambiare notevolmente nel tempo. Il criterio più importante nella determinazione dell’importo è la capacità economica del genitore obbligato, atteso che sia padre che madre dovrebbero contribuire in proporzione alle proprie finanze, quindi nel migliore dei modi. Le risorse vengono giudicate nella loro complessività e potenzialità, anche nel confronto tra i due genitori.

Per quantificare l’assegno, però, il giudice tiene conto anche dei bisogni del figlio a seconda dell’età, delle abitudini, delle inclinazioni e dello stato di salute. Non si tratta soltanto di garantire alla prole la soddisfazione dei bisogni primari, ma tutte le esigenze, da quelle educative allo svago. Oltre a questo, si tiene conto anche del tenore di vita goduto dai figli prima della separazione dei genitori, cercando di limitare il più possibile i disagi dovuti al cambiamento avvenuto nella famiglia.

L’ideale sarebbe garantire ai figli stabilità e continuità, compatibilmente con le possibilità dei genitori. Anche il tempo trascorso con i genitori incide sulla quantificazione dell’assegno, a seconda del modo in cui ognuno contribuisce al mantenimento in forma diretta. A tal proposito, vengono in qualche modo misurati anche i compiti domestici e di cura, non soltanto le spese vere e proprie.

Al cambiare di queste condizioni può essere richiesta una modifica dell’assegno di mantenimento, che comunque prevede sempre la rivalutazione basata sugli indici Istat. L’assegno di mantenimento può essere determinato dal giudice in base a queste componenti o concordato tra i genitori (modificabile dal giudice, se interpellato, quando non risponde al migliore interesse del figlio).

Nel calcolo dell’assegno di mantenimento ai figli non rientrano le cosiddette spese straordinarie, che devono essere corrisposte a parte e, in genere, sono divise a metà tra i coniugi. Tuttavia, se vi è una notevole sproporzione di reddito tra i due, la ripartizione potrebbe non essere al 50%.

L’assegno di mantenimento per il coniuge

Dopo la separazione può essere previsto un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, se non ha ricevuto l’addebito della stessa. Ricordando che la separazione è prevista come fase transitoria, anche il mantenimento per il coniuge tiene conto dello stile di vita goduto del matrimonio, ma in modo decisamente ridimensionato rispetto al passato, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione. Se il coniuge riesce a mantenere un tenore analogo a quello precedente alla separazione con le proprie forze non ha diritto al mantenimento, il quale tiene conto anche di altri criteri utili:

  • la differenza economica tra i coniugi e le rispettive capacità;
  • la durata del matrimonio;
  • il contributo dato da ognuno alla vita familiare, non soltanto economicamente;
  • nuove relazioni, età, salute e ogni fattore che incide sulla capacità economica, anche potenzialmente.

In caso di disparità economica, se il coniuge più debole non ha ricevuto l’addebito della separazione, l’assegno è generalmente previsto tenendo conto delle capacità dell’altro e del tenore, con il presupposto che può essere modificato in caso di cambiamenti e soprattutto che la separazione dovrebbe concludersi con la riconciliazione o il divorzio. A seguito di quest’ultimo viene eventualmente stabilito un assegno divorzile, nella misura necessaria alla sussistenza dell’ex coniuge economicamente più debole e a ricompensarlo dei sacrifici fatti per la famiglia.

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