Il Quadro RT del Modello Redditi PF 2026 è un modulo essenziale per dichiarare al Fisco le plusvalenze finanziarie (i cosiddetti capital gain) derivanti da operazioni svolte nel corso dell’anno fiscale.
Si tratta della sezione del modello fiscale in cui i contribuenti devono dichiarare i guadagni e le perdite che hanno avuto a seguito di compravendita di attività finanziarie o investimenti quando non è il broker ad applicare le imposte alla fonte.
Questo modulo è particolarmente rilevante anche per coloro che hanno ottenuto ricavi dalle criptovalute e necessitano di dichiarare correttamente le cripto attività.
Per una corretta compilazione del Quadro RT, esistono due opzioni: affidarsi a un commercialista esperto o utilizzare la dichiarazione precompilata, se disponibile.
In questo articolo forniremo una spiegazione dettagliata del Quadro RT e offriremo istruzioni chiare su come compilarlo correttamente, sia per le plusvalenze finanziarie in generale che per i ricavi derivanti dalle criptovalute.
Cos’è il Quadro RT e a cosa serve
Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il modulo specifico da compilare per fornire informazioni dettagliate sui redditi percepiti durante l’anno fiscale. In particolare, il Quadro RT si concentra su diverse tipologie di reddito, tra cui:
- Cessioni di partecipazioni non qualificate,
- Obbligazioni,
- Strumenti finanziari che generano plusvalenze,
- Cessioni di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 67, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il Quadro RT è composto da sette sezioni in cui le persone fisiche che hanno ottenuto redditi da operazioni finanziarie, comprese le plusvalenze derivanti dalla compravendita di criptovalute, devono fornire tutti i dati relativi all’anno di riferimento.
|SEZIONE|PLUSVALENZE FINANZIARIE|
|Sezione I|Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%|
|Sezione II|Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%|
|Sezione III|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate|
|Sezione IV| derivanti dalla cessione di partecipazioni in:
- società/enti residenti o localizzati in Stati con regime fiscale privilegiato;
- OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE|
|Sezione V|Minusvalenze non compensate nell’anno|
|Sezione VI|Riepilogo importi a credito|
|Sezione VII|Partecipazioni rivalutate|
È importante seguire attentamente le istruzioni fornite in questo articolo per compilare correttamente il Quadro RT e assicurare la piena conformità alle normative fiscali vigenti.
Chi deve compilare il Quadro RT
Il Quadro RT del Modello Redditi PF deve essere compilato dalle persone fisiche che realizzano un reddito da operazioni finanziarie fuori dall’attività di impresa.
I contribuenti che possono presentare il modello 730, da qualche anno, non hanno più la necessità di compilare il Quadro RT del modello Redditi. Nel modello 730, infatti, hanno trovato spazio due nuovi quadri:
- Quadro W per il monitoraggio fiscale (sostituisce la compilazione del Quadro RW) e deve essere compilato da chiunque detenga criptovalute all’interno di un wallet privato o su exchange di scambio, anche se nell’anno non è stata effettuata alcuna operazione di vendita;
- Quadro T (in particolare la Sezione V) è il quadro in cui i lavoratori dipendenti e pensionati devono dichiarare i profitti realizzati dalle operazioni finanziarie e serve a tassare le plusvalenze e a indicare le minusvalenze.
Pertanto i contribuenti, nel caso in cui abbiano percepito redditi diversi di natura finanziaria, avranno due opzioni disponibili per dichiarare correttamente le plusvalenze finanziarie:
- presentare il modello Redditi PF in luogo del modello 730,
- inviare il modello 730 compilando i nuovi quadri.
Come si compila il Quadro RT
Per compilare correttamente il Quadro RT del Modello Redditi PF occorre indicare informazioni specifiche relative alle plusvalenze e alle minusvalenze registrate durante l’anno fiscale.
Il quadro è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna relativa a informazioni specifiche da inserire.
Sezione I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%
In questa sezione vanno inserite le plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria realizzati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, incassati nel corso del 2025, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 20%.
Sono inclusi: cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (come obbligazioni e titoli di Stato), contratti derivati e i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine, cessione a titolo oneroso di valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
Sezione II - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%
In questa sezione vanno indicate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate dal 1° luglio 2014 per i quali si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Sono comprese anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. c del TUIR e quelle realizzate da persone fisiche residenti non imprenditori tramite la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- I righi RT21-RT30 sono utilizzati per calcolare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e redditi derivanti da partecipazioni non qualificate e altri strumenti finanziari. Si riportano gli importi delle vendite e dei costi delle partecipazioni. Si indicano anche le opzioni di affrancamento applicate.
- I righi RT23-RT26 riguardano le minusvalenze da compensare con le plusvalenze future.
- Nel rigo RT27 si calcola l’imposta sostitutiva, mentre nel rigo RT28 si riporta l’eccedenza non utilizzata.
- Il rigo RT29 indica l’importo dell’imposta dovuta, mentre nel rigo RT30 si elencano le plusvalenze soggette all’imposta.
Questi righi forniscono informazioni dettagliate sulle transazioni e consentono di calcolare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e i redditi derivanti da partecipazioni e strumenti finanziari.
Sezione III - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Questa sezione è destinata ai contribuenti residenti in Italia e serve per dichiarare:
- Le plusvalenze ottenute tramite la vendita di partecipazioni qualificate.
- Le plusvalenze ottenute da investitori non istituzionali tramite la vendita di quote di partecipazione a fondi immobiliari, quando queste superano il 5% del patrimonio del fondo, anche nell’ipotesi in cui il fondo sia estero.
Le plusvalenze derivanti dalla vendita a titolo oneroso sono soggette a diverse regole fiscali in base al periodo in cui sono state effettuate:
- Le plusvalenze ottenute prima di gennaio 2009 sono tassate al 40% del loro valore.
- Le plusvalenze ottenute tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017 sono tassate al 49,72% del loro valore.
- Le plusvalenze ottenute tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 contribuiscono al reddito imponibile al 58,14% del loro valore.
Le plusvalenze ottenute dal 1° gennaio 2019 devono essere dichiarate nella Sezione II e sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.
Sezione IV - Plusvalenze da cessione di partecipazioni in società/enti residenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato e cessione di quote di partecipazioni in OICR immobiliari
Le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare.
In questa Sezione vanno indicate anche:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato,
- i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante,
- le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza.
Non vanno indicate, invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Sezione V - Minusvalenze non compensate nell’anno
Nei righi da RT92 a RT95 vanno indicate le minusvalenze “residue” che non si sono potute compensare nei relativi anni d’imposta.
Sezione VI - Riepilogo importi a credito
In questa sezione sono riepilogati gli importi a credito. In particolare,
nel rigo RT103 si indicano:
- colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX18, colonna 5 del modello Redditi PF 2026;
- colonna 2 la parte dell’eccedenza compensata utilizzando il modello F24;
- colonna 3 l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX20, risultante dall’operazione: RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT8 – RT28.
Nel rigo RT104 si inserisce l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate. L’importo, da inserire nel rigo RN33, colonna 4, è calcolato sommando i valori indicati nei righi RT67 e RT88.
Sezione VII - Partecipazioni rivalutate
In questa sezione, che comprende i righi da RT105 a RT106, vanno indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva.
Quadro RT e plusvalenze su criptovalute
Il Quadro RT deve essere compilato anche per le plusvalenze derivanti dallo scambio di criptovalute. In Italia, queste plusvalenze sono soggette a un’imposta sostitutiva che dal 1° gennaio 2026 è del 33%.
Da sottolineare che l’aliquota al 33% si applica soltanto per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, mentre per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota applicata era al 26%. L’aumento di 7 punti percentuali rispetto al precedente 26% è stato inizialmente introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e successivamente confermato e reso operativo dalla Legge di Bilancio 2026.
Dal 1° gennaio 2026 non tutto il comparto crypto subisce l’aumento. L’aliquota resta al 26% per i profitti derivanti dai token di moneta elettronica denominati in euro e pienamente conformi al regolamento europeo MiCAR (noti come EMT euro, ad esempio EURC).
Da evidenziare, quindi, che per chi dichiara le plusvalenze da cripto-attività nel 2026 (operazioni effettuate nel corso del 2025) l’aliquota è ancora al 26%. Nella dichiarazione dei redditi si applicherà la nuova tassazione solo nel 2027 (dichiarazione relativa all’anno di imposta 2026).
Da ricordare, infine, che le plusvalenze sulle criptovalute generano tassazione solo se la plusvalenza complessiva realizzata nel corso dell’anno d’imposta supera la soglia di 2.000 euro.
Come si versa l’imposta sostitutiva?
L’imposta deve essere pagata tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi, includendo tutte le informazioni sulle criptovalute, sia quelle acquistate che quelle vendute. Tuttavia, se sono presenti solo minusvalenze, non è obbligatorio riportarle nella dichiarazione dei redditi.
Il principale vantaggio di dichiarare comunque le minusvalenze è la possibilità di compensarle in seguito e di poterle dedurre dalle plusvalenze future.
Per versare l’imposta emersa dal Quadro RT è necessario usare il modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- codice tributo 1100: Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria;
- codice tributo 1715: Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività.