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di Mauro Finiguerra e Lara Zampini e Alberto Michelis e BCFormula

Residenza elettiva: come richiederla, requisiti e obbligazioni

Mauro Finiguerra

16 giugno 2023

Residenza elettiva: come richiederla, requisiti e obbligazioni

La richiesta di residenza elettiva da parte di cittadini stranieri prevede l’esistenza di determinati requisiti e obbligazioni. Le risposte alle domande più frequenti

Molti cittadini extracomunitari, soprattutto di cittadinanza russa, britannica o ucraina, che richiedono e ottengono il permesso di soggiorno con il visto d’ingresso per residenza elettiva si domandano se la residenza elettiva produca l’effetto di una vera e propria residenza fiscale in Italia con tutti gli obblighi conseguenti di monitoraggio e di pagamento delle imposte sui redditi prodotti all’estero.

Il Testo Unico dell’Immigrazione e il Regolamento di Attuazione prevedono che i cittadini extracomunitari possono richiedere il visto per residenza elettiva ed il conseguente permesso di soggiorno, solamente nei seguenti casi:

  • Coloro, già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, che, raggiunta la pensione, ne chiedono la conversione in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
  • Coloro che sono familiari di cittadino extra-comunitario già in possesso del permesso di soggiorno per residenza elettiva, che chiede la ricongiunzione familiare.
  • Coloro che possiedono i requisiti di legge, previsti dal DI n. 850/2011.
  • Coloro che sono cittadini e dipendenti di istituzioni del Vaticano, ma che vivono sul territorio nazionale italiano, poiché in possesso di redditi non tassabili in Italia.

I requisiti per la residenza elettiva

La definizione di visto per residenza elettiva e i requisiti necessari per ottenerlo sono descritti nel Decreto Interministeriale n. 850/2011.

Il visto per residenza elettiva permette l’ingresso in Italia agli stranieri che vogliono stabilirsi nel nostro Paese, mantenendosi autonomamente e senza esercitare alcuna attività lavorativa, per cui occorre che essi dimostrino di rispettare i requisiti previsti dalle norme ministeriali e adempiano alle obbligazioni previste.

Lo straniero deve fornire adeguate e documentate garanzie di disporre:

  • di un’abitazione da eleggere a residenza;
  • di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari anche nel futuro;
  • di risorse non inferiori a 31.000,00 euro/anno che provengono da rendite, proprietà immobiliari, attività economico-commerciali o da attività di lavoro subordinato, o, in alternativa;
  • di risorse maggiorate del 20% per poter ricongiungere il coniuge e di un ulteriore 5% per la ricongiunzione di ogni figlio;
  • di un immobile uso abitativo, acquistato in Italia.

Le obbligazioni di legge e giurisprudenziali per la residenza elettiva

Per quanto riguarda le obbligazioni di legge il cittadino straniero deve:

  • richiedere, entro 8 giorni dall’arrivo sul territorio con il visto di residenza elettiva, il conseguente permesso di soggiorno;
  • astenersi da qualsiasi attività lavorativa in Italia;
  • non interrompere il soggiorno in Italia per periodi superiori ai sei mesi, dopo il primo anno, pena il rifiuto del rinnovo o del prolungamento del permesso, salvo che vi siano gravi comprovati motivi per giustificare l’interruzione della permanenza.

Alle obbligazioni di legge si aggiungono poi quelle delle interpretazioni giurisprudenziali che aggiungono un requisito davvero importante, per poter risolvere i dubbi che si pongono gli stranieri a proposito della residenza fiscale in Italia.

Infatti il TAR del Lazio, nella sentenza n. 7797/2016, ha affermato la legittimità del diniego del rilascio di visto di ingresso per residenza elettiva motivato dalla mancata dimostrazione circa la reale intenzione dell’interessato di vivere e risiedere in Italia permanentemente.

Residenza elettiva: i dubbi

Alcune delle domande che si pongono spesso gli stranieri sono le seguenti.

Posso lavorare in Italia se ho il permesso di soggiorno per residenza elettiva?

A questa domanda abbiamo già visto che la risposta è negativa, la legge prevede espressamente la proibizione di svolgere attività lavorativa in Italia, per i titolari della residenza elettiva.

Possono lavorare in Italia il coniuge, i figli e gli altri familiari del residente elettivo?

Qualora la residenza elettiva sia stata acquisita a seguito dello status di “familiare” di un residente elettivo, vi è già un soggetto che fornisce la garanzia del mantenimento con risorse proprie e diverse da quelle prodotte nel territorio nazionale, dunque al “familiare” del residente elettivo, alle condizioni previste dalla normativa, sarà consentito svolgere attività lavorativa in Italia.

Anche il pensionato che ha convertito il precedente permesso di soggiorno per lavoro dipendente o autonomo in permesso per residenza elettiva, potrà continuare a lavorare in Italia, come faceva già prima.

La residenza elettiva è requisito necessario e sufficiente per acquisire la residenza fiscale in Italia?

Il principio generale della residenza in Italia è il possesso, alternativo, di almeno uno dei requisiti che un cittadino straniero, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e/o per lavoro subordinato, è considerato residente fiscalmente in Italia a pieno titolo, in quanto possiede tutti i requisiti richiesti dalle norme di legge.

Come noto infatti ai fini della individuazione della residenza fiscale in Italia i requisiti indicati dall’art. 2 co. 2 del Tuir, che devono essere posseduti per la maggior parte del periodo d’imposta sono:

  • l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;
  • il domicilio, ovvero il luogo dove è posto il centro vitale degli interessi e degli affari economici;
  • la residenza, cioè il luogo dove è posto il centro degli interessi e degli affari familiari.

Nei tre requisiti suddetti, che sono alternativi, non è compreso il concetto di residenza elettiva.

In effetti sembra che il concetto di residenza elettiva sia assimilabile più alla definizione di dimora che a quella di residenza o domicilio.

Per dimora, temporanea o abituale, si intende un luogo dove si può soggiornare, per brevi o lunghi periodi, ma che non necessariamente deve costituire il centro vitale degli interessi economici, tanto che per ottenere la residenza elettiva, occorre dimostrare che la propria capacità patrimoniale e reddituale è derivante da redditi esteri o da attività svolte all’estero.

Allo stesso modo la dimora abituale, presupposto per integrare la residenza civilistica, dovrebbe essere il luogo dove il residente vive con la propria famiglia, ma la residenza elettiva non configurerebbe neppure il centro degli interessi famigliari, infatti non coincide necessariamente con la residenza del nucleo famigliare, che potrebbe esservi ricondotta solo dopo la eventuale richiesta di ricongiunzione, assoggettata anch’essa a condizioni economiche.

Da tutto quanto sopra sembra emergere che, in sostanza, al residente elettivo mancherebbe il criterio del collegamento col territorio nazionale, per diventare fiscalmente residente in Italia.

In definitiva al residente elettivo è richiesto proprio di dimostrare di non aver alcun collegamento col territorio, infatti i requisiti richiesti dalla norma sono:

  • dimostrare di produrre il proprio reddito all’estero e non in Italia;
  • proibizione di svolgere attività lavorativa in Italia;
  • stipulare una assicurazione per le cure mediche perché non ha diritto all’assistenza sanitaria pubblica;
  • sottoporre ad autorizzazione il ricongiungimento con la famiglia.

Dall’altra parte però, contestualmente, la procedura amministrativa richiede al residente elettivo di dimostrare la sua reale intenzione di stabilirsi in Italia per vivere e stabilirsi in modo permanente.

La residenza elettiva e il collegamento con il territorio

Nella contraddittorietà delle norme, dei regolamenti e della giurisprudenza , senza poter comunque esprimere pareri definitivi e risolutori, sembra che la residenza elettiva potrebbe configurare una residenza fiscale, non perché costituisca di per sé uno dei tre criteri giuridici di collegamento col territorio, ma a seconda dell’uso che ne farà il residente elettivo.

E’ evidente che se il residente elettivo chiede la ricongiunzione con il nucleo famigliare, lo conduce a vivere in Italia, manda i figli a scuola, o ancora i suoi congiunti lavorano in Italia, o, in ogni caso, decide di vivere in Italia con la famiglia perché ne ama lo stile di vita e si predispone per farne effettivamente il proprio centro degli interessi personali, ambientali e familiari, difficilmente si potrà dire che non sussiste il collegamento territoriale.

In questo caso ovviamente verrebbe rispettato anche il criterio temporale, ovvero il residente elettivo con la propria famiglia trascorrerebbe in Italia la maggior parte del periodo d’imposta.

Ma potrebbe sussistere anche il caso contrario, ovvero il residente elettivo che con la famiglia trascorre in Italia periodi di vacanza, anche lunghi, ma non tali da superare la maggior parte del periodo d’imposta, inoltre manda i figli a scuola all’estero e non sviluppa interessi personali e ambientali sul territorio (palestra, associazioni sportive, caccia, pesca, bocce, ecc.)

In quest’ultimo caso probabilmente il residente elettivo metterebbe a rischio il proprio permesso di soggiorno per la mancanza di dimostrazione della reale intenzione di stabilirsi in Italia in modo permanente e stabile, ma non rischierebbe di essere sottoposto agli obblighi di monitoraggio e tributari previsti per i residenti in Italia.

Le obbligazioni dei residenti fiscali in Italia, sia cittadini italiani che esteri

Bisogna ricordare che il cittadino estero, qualora residente fiscalmente in Italia, è assoggettato agli stessi obblighi previsti per tutti i cittadini italiani, ovvero:

  • l’obbligo di presentare la dichiarazione delle attività finanziarie e dei patrimoni all’estero (Quadro RW) nel rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale;
  • l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale comprensiva di tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo (worldwide taxation principle).

Considerate le conseguenze della tassazione di tutti i redditi prodotti all’estero da parte del residente effettivo, sarà necessario porre la massima attenzione nel valutare, caso per caso, le specifiche situazioni che si presentano.