Dichiarazioni e adempimenti

Associazioni e società sportive dilettantistiche, tutte le agevolazioni fiscali

Patrizia Del Pidio 27 agosto 2026

Tutte le agevolazioni fiscali per ASD e SSD: detassazione dei corrispettivi, regime di favore, esenzioni e requisiti per accedere ai benefici della Riforma.

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono accedere a numerose agevolazioni fiscali per ridurre il carico tributario. Queste realtà rappresentano uno dei settori con la maggiore crescita nel panorama nazionale, ma non sempre chi le gestisce è a conoscenza delle agevolazioni fiscali di cui si può godere.

Alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento possono aderire le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel corso dell’anno d’imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

I benefici applicati prevedono non solo la determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA ma anche semplificazioni in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e degli obblighi dichiarativi.

Differenza tra ASD e SSD

Prima di analizzare le agevolazioni fiscali, è necessario chiarire la differenza tra una ASD e una SSD.

L’associazione sportiva dilettantistica è senza scopo di lucro e basata esclusivamente su un rapporto associativo e democratico tra i soci. Il presidente agisce in nome dell’associazione con responsabilità personale limitata per i debiti contratti.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e non esiste la figura del “proprietario” come si intende per un’impresa. Si tratta di una struttura che ha costi molto bassi e una costituzione semplice, nella maggior parte dei casi basta una scrittura privata registrata.

La società sportiva dilettantistica è una società di capitali, spesso una Srl, che non ha scopo di lucro, ma adotta la struttura di una società. I soci hanno un’autonomia patrimoniale perfetta visto che la responsabilità si limita soltanto al capitale investito e non tocca i patrimoni personali. Il peso della gestione ricade in capo ai soci che si suddividono il peso decisionale e la proprietà in base alle quote di capitale sociale possedute. Per la costituzione richiede un atto pubblico notarile e un capitale sociale iniziale. Serve l’iscrizione al Registro delle Imprese e rispetto alla ASD i costi sono più alti.

Entrambe hanno diritto alle stesse agevolazioni fiscali per l’attività sportiva dilettantistica e hanno l’obbligo di iscrizione al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche).

Novità 2026 per ASD e SSD

A partire dal 1° gennaio 2026 le ASD e le SSD sono state investite da novità di impatto a livello fiscale:

  • eliminazione della detassazione dei proventi di due eventi l’anno per un limite di 51.645,69 euro;
  • rimozione del limite ai pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro, una misura che allinea il settore alla disciplina generale semplificando le transazioni;
  • esenzione IVA sulle prestazioni rese con l’obbligo di assolvere i relativi adempimenti amministrativi (precedentemente il regime era di esclusione che prevedeva che le prestazioni fossero direttamente fuori dal campo dell’imposta). Ai fini del beneficio non cambia nulla, ma cambiano gli adempimenti.

Associazioni e società sportive dilettantistiche: tutte le agevolazioni fiscali

Il regime forfettario previsto per le attività sportive dilettantistiche è previsto dalla Legge 398/1991. Si tratta dell’agevolazione più significativa per ASD e SSD che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

Per la determinazione del reddito imponibile IRES, in questo caso, si applica un coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi (ad eccezione delle plusvalenze patrimoniali che sono imponibili per l’importo intero). Al reddito così determinato, poi, si applica l’aliquota IRES del 24%.

Per le SSD senza fine di lucro, alla determinazione del reddito imponibile concorrono tutti i redditi conseguiti, da qualsiasi fonte provengano. Per le ASD in possesso della qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo è invece formato dalla somma di reddito fondiario, di capitale, di impresa e diversi.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni in materia di IVA, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro applicano le regole previste dall’articolo 74, sesto comma del DPR n. 633/1972, in base al quale ai fini della determinazione dell’IVA è riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta.

Al regime fiscale agevolato possono accedere, alle condizioni normativamente stabilite, sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 18/E del 1° agosto 2018
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate con tutte le agevolazioni previste per ASD e SSD

ASD e SSD: modalità di adesione al regime fiscale agevolato

Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 qualora risulti rispettato il requisito relativo ai limiti di proventi da attività commerciali (pari a 400.000 euro), le associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute a darne apposita comunicazione alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione dovrà essere inviata prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende beneficiare del regime fiscale agevolativo.

Tuttavia, nel caso di mancata presentazione della richiesta alla SIAE, la circolare dell’Agenzia delle Entrate prevede che le associazioni e le società sportive senza fine di lucro non decadono dalle agevolazioni qualora abbiano attuato un comportamento concludente e abbiano inviato la comunicazione richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Il mancato invio della comunicazione alla SIAE sarà tuttavia sottoposto a sanzione che va dai 250 euro ai 2.000 euro (articolo 11, Dlgs n. 471/1997).

Sempre in merito alla scelta di avvalersi del regime fiscale agevolato, ASD e SSD senza fine di lucro dovranno effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro le stesse modalità e scadenze previste per l’invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modulo della dichiarazione IVA e barrando l’apposita casella del quadro VO.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del DPR n. 544 del 1999, l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

ASD e SSD senza fini di lucro: esoneri ed adempimenti

Dal 1° gennaio 2026 i corrispettivi specifici sono passati da un regime di esclusione a uno di esenzione dell’Iva. La modifica comporta per le ASD e le SSD nuovi adempimenti amministrativi pur lasciando inalterati i benefici fiscali.

In merito agli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, per associazioni e società sportive dilettantistiche che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991 sono previsti i seguenti esoneri:

  • dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili;
  • dall’obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione;
  • dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali;
  • dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

Sono invece obbligatori i seguenti adempimenti:

  • conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
  • annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
  • effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • annotare distintamente i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie.

Agevolazione sulle imposte indirette

Le agevolazioni di cui le attività sportive dilettantistiche possono godere riguardano anche le imposte indirette e nello specifico:

  • esenzione dell’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti, le istanze e i contratti posti in essere (la portata è molto ampia e riguarda anche contratti di locazione, convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, pratiche di registrazione presso l’AdE, comunicazioni camerali) ed opera in automatico per le SSD e le ASD iscritte al RASD;
  • agevolazioni sull’imposta di registro che prevede l’applicazione di un’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro per gli atti costitutivi e di trasformazione delle SSD e ASD;
  • regime fiscale per le sponsorizzazioni: è prevista una presunzione assoluta di deducibilità per le spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle attività sportive dilettantistiche fino a un limite annuo di 200.000 euro (le erogazioni vengono qualificate come spese pubblicitarie e comportano una piena deducibilità e la detraibilità dell’Iva per lo sponsor).
Continua a leggere l'articolo Testo integrale, tabelle, grafici e aggiornamenti su Money.it Leggi l'articolo completo Money.it — notizie di economia, fisco e finanza