Non basterà più vendere un bene con un prezzo di listino fuori mercato o acquistare un servizio a un valore superiore alla media per far scattare un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 185 dell’11 agosto 2026, all’articolo 24 prevede un limite allo strapotere delle valutazioni del Fisco e va a normare un’interpretazione giurisprudenziale che non sempre era omogenea.
Lo scostamento di prezzo è solo un indizio
Fino a oggi l’Agenzia delle Entrate considerava la discrepanza tra prezzo di vendita o di acquisto e valore di mercato come una prova per rettificare i redditi e chiedere imposte maggiori. Le nuove regole, invece, evidenziano che lo scostamento dal valore di mercato è soltanto un indizio. L’Agenzia delle Entrate per legittimare un accertamento fiscale dovrà affiancare all’indizio altri elementi gravi, precisi e concordanti.
La regola è valida sia per accertamenti per ricavi o corrispettivi ritenuti troppo bassi sia per costi e compensi giudicati troppo alti. Per sospetto di incassi in nero, quindi, e per sospetto di difetto di inerenza l’accertamento fiscale non può basarsi soltanto sull’indizio dello scostamento di prezzo.
Esiste un’eccezione alla regola
In un unico caso lo scostamento da solo può giustificare l’accertamento ed è quello in cui la differenza di prezzo risulta essere “manifesta e rilevante”. La legge, però, non fissa soglie o parametri per definire cosa sia rilevante e la valutazione resterà legata al caso concreto. Questa eccezione, ovviamente, espone i contribuenti al contenzioso, ma si attendono future circolari ministeriali o dell’Agenzia delle Entrate per fare chiarezza al riguardo.
Chiarimenti sulla nuova norma
Per il contraddittorio preventivo gli indizi aggiuntivi dovranno essere indicati subito, dal primo schema di atto notificato dall’ufficio. Il contribuente, in questo modo, potrà difendersi ancora prima di ricevere l’avviso di accertamento. Gli basterà motivare le ragioni economiche della scelta commerciale.
Va sottolineato che l’Iva è esclusa dalla nuova tutela che riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e l’Irap. Ai fini Iva, l’antieconomicità manifesta potrebbe essere ancora valutata con criteri diversi.
Nell’abuso del diritto il piano resta distinto: in base a quanto previsto dall’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente, l’antieconomicità serve a provare eventuali ricavi nascosti o costi fittizi. L’abuso del diritto, invece, riguarda soltanto operazioni reali realizzate allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che non spetta. Per questo motivo la nuova norma non è applicabile.
Per le cause pendenti, infine, poiché non è prevista una disciplina transitoria andando a recepire soltanto gli orientamenti formulati negli anni dalla Corte di Cassazione. La novità, di fatto, potrà essere utilizzata dalla difesa nei processi tributari già in corso.
Cosa accadrà adesso?
La nuova disposizione sarà integrata nell’articolo 252-bis del Testo Unico degli adempimenti e dell’accertamento che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. In questo modo si verifica un passaggio fondamentale: il Fisco che poteva sindacare le scelte di un’impresa solo basandosi sui numeri e sui listini prezzi, ora deve adeguarsi a un sistema che richiede anche prove concrete prima di permettere la contestazione di una scelta economica.