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di Mauro Finiguerra e Lara Zampini e Alberto Michelis e BCFormula

Redditi diversi da cripto-attività: il nuovo regime fiscale

Mauro Finiguerra

21 luglio 2023

Redditi diversi da cripto-attività: il nuovo regime fiscale

La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle cripto-attività prova a delineare il nuovo sistema di tassazione con difficoltà, ma l’applicazione dipende da vari fattori. Scopriamoli.

Riguardo i redditi diversi provenienti da cripto-attività il nuovo regime fiscale necessita di chiarimenti e interpretazioni. A cominciare dalla bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Al paragrafo 3, da pag. 41, la bozza tenta di individuare i casi in cui è possibile applicare il nuovo regime fiscale (Art. 67 co. 1 lett. c-sexies Tuir – riguardante i redditi diversi da cripto-attività), ovvero di circoscrivere le fattispecie per le quali le plusvalenze e i proventi derivanti da cessione a titolo oneroso, rimborso, permuta e detenzione di cripto-attività sono tassabili, se superano la franchigia dei 2.000 euro.

Le esclusioni dalla nuova norma dei redditi diversi da cripto-attività

La prima esclusione dalla nuova norma riguarda tutte le cripto-attività che costituiscono investimenti di natura finanziaria, già disciplinati dalle norme esistenti (Art. 67 co. 1 lett. da c a c-quinquies Tuir riguardante i redditi diversi di natura finanziaria).

I contribuenti dovranno dunque verificare, prima di tutto, se le cripto-attività che possiedono rientrino o meno nella definizione civilistica di strumento finanziario, come ad esempio i cosiddetti “security token” oppure i “token” utilizzati come investimento finanziario o che rappresentino strumenti finanziari, anche se non emessi in forma digitale.

Inoltre, data l’entrata in vigore delle norme del decreto cosiddetto “DLT Pilot” (Dlgs. n. 25 del 17.3.2023 conv. con modifiche in Legge n. 52 del 10.5.23), che consente alle società di capitali di emettere azioni, quote, obbligazioni e titoli di debito in forma digitale, occorre precisare che ai redditi derivanti da tali cripto-attività, non si applica la nuova norma, ma si applicano le disposizioni sui redditi di capitale (Art. 44 Tuir) oppure quelle sui redditi diversi di natura finanziaria.

Insomma, tradotto, significa che se un’azione o una quota di srl fossero emesse in forma digitale, qualora venissero cedute, le plusvalenze rientrerebbero sempre nel regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria, prevalendo la natura giuridica del contratto societario partecipativo, rispetto alla forma digitale utilizzata per la circolazione dei titoli.

Anche nel caso in cui la cripto-attività costituisse il sottostante di un contratto derivato, a parte il fatto che gli esempi indicati nella bozza di circolare del contract for difference o del future non sono calzanti perché si tratta di contratti tipici del trading di finanza tradizionale, in ogni caso i redditi derivanti da tali strumenti finanziari costituirebbero redditi diversi (Art. 67 co. 1 lett. c-quater Tuir) e non rientrerebbero nella nuova normativa.

Allo stesso modo se le cripto-attività venissero emesse o erogate come compenso a lavoratori dipendenti o ad amministratori, ai fini della tassazione prevarrebbero i regimi dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Art. 51 Tuir).

Così come le cripto-attività che venissero emesse o utilizzate da soggetti che svolgessero questa attività in modo abituale, rientrerebbero nel regime dei redditi di lavoro autonomo o di impresa (Artt. 53, 55 e 73 Tuir).

I soggetti della nuova fiscalità delle cripto-attività

In sostanza il cerchio si stringe e interessa soggettivamente:

  • le persone fisiche al di fuori della sfera d’impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente
  • le società semplici e assimilate ai sensi dell’art. 5 Tuir
  • gli enti non commerciali
  • i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per i quali si ritiene il reddito prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del Tuir.

L’oggetto (non esaustivo) della nuova fiscalità delle cripto-attività

Sotto il profilo oggettivo l’Agenzia delle Entrate propone l’elenco delle seguenti operazioni in cripto-attività:

  • cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;
  • cessione a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine, in futuro, un prodotto o un servizio, tranne il caso in cui si acquisti un bene o un servizio a prezzo scontato per effetto dell’esercizio del diritto;
  • attività di staking;
  • cessione a “termine” di cripto-attività, purchè non costituiscano strumenti finanziari in forma digitale;
  • cessione di NFT ma solo con distinguo.

L’approccio caso per caso e le difficoltà oggettive

Ma non sarà facile inquadrare il regime fiscale degli NFT.

Infatti, se vengono ceduti dall’autore si applica il relativo regime del lavoro autonomo e diritto d’autore (Art. 53 co. 2 lett. bTuir).

Se vengono ceduti da soggetti che svolgono l’attività in modo abituale, si applica il regime del reddito d’impresa.

Se invece l’attività è svolta in modo non abituale si applica il regime del lavoro autonomo occasionale (Art. 67 co. 1 lett. l Tuir).

Sull’interpretazione della definizione di “diverse caratteristiche e funzioni” si è già avuto modo di argomentare separatamente.

Ma non sarà facile neppure comprendere come sottoporre a tassazione le innumerevoli operazioni che possono essere svolte con le cripto-attività che, per natura, sono mutanti multiforme.

L’elenco sopra indicato, proposto dall’Agenzia delle Entrate, non è certo esaustivo, sia perché non considera la natura digitale autonoma e indipendente delle cripto-attività, rispetto al sottostante o al valore corrispondente in moneta fiat che esse possono, temporaneamente e provvisoriamente, rappresentare, sia perché non prende in considerazione un’enormità di attività che possono essere svolte con le cripto-attività, come per esempio l’airdropping, il mining, il minting, il front running, il lending, le Ispo, le Cdp, le Dao, gli investimenti nel metaverso, e così via.

Quello che è certo, invece, come per altro ripetuto in diversi paragrafi della bozza di circolare dalla stessa Agenzia delle Entrate, è che per determinare il regime impositivo corretto sarà necessario adottare l’approccio caso per caso.

Infatti l’Agenzia delle Entrate sinora, nelle risposte agli interpelli e nelle risoluzioni, ha esaminato solamente la punta dell’iceberg e, purtroppo, si è limitata a commentare quello che stava emergendo dalle richieste dei contribuenti, procedendo per ipotesi e presunzioni, senza indagare sotto la superficie la massa enorme di operazioni in cripto-attività, che attende ancora di essere portata alla luce.