EXchange - La dogana semplice

EXchange - La dogana semplice

di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

Gestione del transfer pricing e del valore in dogana: come farlo nella maniera più corretta

Gestione del transfer pricing e del valore in dogana: come farlo nella maniera più corretta

La gestione del transfer pricing in dogana, per molto tempo sottovalutata, nasconde insidie di compliance, che solo un’attenta analisi delle politiche di prezzo può annullare.

La determinazione del valore in dogana è una procedura applicata per stabilire il valore delle merci importate allo scopo di calcolare i dazi a esse applicati e destinata a fornire una base equa, oggettiva e uniforme per la loro valutazione.

Per l’Unione europea, la determinazione del valore in dogana riveste una importanza fondamentale per due ragioni: in primo luogo, in quanto le risorse proprie rappresentano una fonte significativa delle entrate complessive annuali; in secondo luogo, in quanto fornisce una base di partenza per calcolare le singole imposte nazionali da applicare alle merci importate (imposta sul valore aggiunto e accise).

Come si calcola il valore in dogana

Le regole per il calcolo del valore in dogana sono fissate nell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) sull’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994. In realtà, risalgono alla metà del 1900 i primi sforzi internazionali per raggiungere regole giuridiche armonizzate sulla determinazione del valore in dogana.

Il valore in dogana dei beni importati, quindi, è il risultato di un’operazione matematica:

  • parte dal valore di transazione (prezzo effettivamente pagato o da pagare);
  • aggiunge a quest’ultimo costi come, ad esempio, materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci importate, utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate, lavori d’ingegneria, di studio, d’arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate, corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione;
  • sottrae costi quali spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità, spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione, sulle merci importate, commissioni di acquisto; ciò significa che non sempre (nella realtà operativa, assai raramente) il valore di fattura coincide con il valore da esporre nella dichiarazione di importazione quale base per il calcolo dei diritti doganali (dazio, Iva, accise, etc.).

Transfer pricing: cos’è e come si gestisce in dogana

Ai sensi dell’art 70, § 3, Reg.to (UE) n. 952/13 si applica il valore di transazione quando il compratore e il venditore non sono legati o quando la relazione non ha influito sul prezzo; dunque, l’esistenza di un legame tra le parti non costituisce motivo di per sè sufficiente per considerare “inaccettabile” il valore delle merci dichiarato al momento dell’importazione.
Le indicazioni fornite a livello internazionale da WCO e Ocse per definire come identificare un prezzo accettabile, sia ai fini fiscali che ai fini doganali, hanno stabilito il principio “arm’s lenght” o “fair value”, in base al quale i prezzi dei beni e dei servizi scambiati tra imprese associate dovrebbero essere equivalenti a quelli adottati tra imprese indipendenti, operanti in un mercato e in un regime di libera concorrenza.

A livello doganale, gestire una politica di transfer pricing non è semplice, poiché gli interessi reddituali si scontrano inevitabilmente con gli interessi daziari e di dichiarazione di valori alla base della normativa doganale mondiale; la WCO ha, comunque, ammesso la possibilità di considerare gli adjustments dei metodi reddituali quali elemento di base per eseguire le variazioni di prezzo valide in ambito doganale.

Attenzione, poi, al concetto di legame societario; scordiamoci le disposizioni dettate dal codice civile, il legislatore unionale, nella sua bulimia erariale, applica criteri ben più restrittivi; e così, a mero titolo esemplificativo, due parti si considerano legate se l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa, se una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra, se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra o se l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona.

In senso apparentemente distonico sembra muoversi la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 20 dicembre 2017, causa n. C-529/16, c.d. sentenza Hamamatsu, laddove postula l’inutilizzabilità, ai fini della determinazione del valore in dogana, di una pratica che preveda la dichiarazione di un valore iniziale, successivamente modificato per effetto di un aggiustamento complessivo (flat-rate) operato dopo la chiusura dell’esercizio sociale, “senza che sia possibile sapere se, al termine del periodo di fatturazione, tale adeguamento sarà operato al rialzo o al ribasso”.

La Corte, insomma, sembrerebbe negare un legame tra la valutazione doganale del valore dei beni e i metodi di transfer pricing per soddisfare il principio di libera concorrenza (arm’s length principle).

Come l’Agenzia ADM declina il transfer pricing

Nell’analizzare i diversi metodi di determinazione del prezzo di trasferimento, l’Agenzia ADM è arrivata alla conclusione che i metodi tradizionali Ocse di determinazione del prezzo di trasferimento infragruppo possono essere accettati, con un diverso grado di affidabilità, anche dalle dogane.

In particolare, il Transactional Net Margin Method (TNMM, metodo del margine netto transazionale) esamina il margine operativo rapportato a un’appropriata base di riferimento (ad es., vendite, costi o beni e risorse impiegati) emergente in transazioni tra imprese associate e confrontato con quello ritraibile in transazioni tra imprese indipendenti. Il metodo può risultare utilizzabile anche in dogana al ricorrere di specifiche condizioni, allorquando gli indici netti di rendimento (margini netti, extra costi, dati di profitto riferiti al capitale e alle attività economiche intraprese, costi operativi, cifre d’affari, etc.) di imprese comparabili siano utilizzabili per singole tipologie di transazioni imprenditoriali.

La dogana, infatti, non può che tassare direttamente le sole merci per le loro singole specifiche caratteristiche qualitative, quantitative, nonché di origine doganale; pertanto, costituendo tale metodo - reddituale per antonomasia - quello che più si presta a lasciare che i legami infragruppo influenzino il prezzo di trasferimento, la trasposizione del suo utilizzo dalle finalità fiscali a quelle doganali non può considerarsi automatica, ma richiede un’attenta valutazione caso per caso.

In linea generale, l’Agenzia delle Dogane, al fine di regolarizzare la propria posizione in termini di determinazione del valore in dogana in presenza di adjustments a posteriori, ha suggerito:

  • l’utilizzo dell’istituto della dichiarazione semplificata in esportazione;
  • l’utilizzo della semplificazione sul valore (determinazione concordata del valore in dogana) in importazione.

Sui metodi basati sul profitto, come per il caso TNMM, esiste un rischio di accertamento doganale a causa della mancanza di riferimento dei metodi in questione alle transazioni individuali, come richiesto dal legislatore unionale; inoltre, i metodi basati
sul profitto non sono fra i metodi testati, accettati e raccomandati dall’Ocse.

Dei quattro elementi fondamentali della dichiarazione doganale, il valore è senza dubbio quello che presenta maggiori difficoltà di verifica e ricostruzione in sede di controllo: se, infatti, per origine, qualità e quantità l’iter istruttorio può essere supportato da elementi documentali (certificati di origine, classificazione tariffaria, note esplicative, regolamenti di classifica, informazioni tariffarie vincolanti), la determinazione del valore segue regole ben più complesse.

Per tale ragione l’attenzione dell’autorità doganale sui valori dichiarati è sempre molto alta, in particolare quando le transazioni sono svolte infragruppo. L’analisi delle politiche di prezzo, nell’ottica di una perfetta compliance doganale, è un aspetto importante della governance del processo doganale, che un partner specializzato può aiutarvi a gestire nella maniera più corretta ed efficiente, evitando di incorrere in rischi, errori e conseguenti sanzioni.

Scriveteci a hello@overyitalia.com per effettuare questa analisi con noi.

Paolo Massari

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatore C-TRADE e Overy

Lucia Iannuzzi

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatrice C-TRADE e Overy

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