Cosa deve contenere il Documento di valutazione dei rischi?

Isabella Policarpio

28 Febbraio 2019 - 15:53

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) deve indicare i rischi aziendali e le misure di prevenzione e protezione da attuare. La sua redazione spetta al datore di lavoro.

Cosa deve contenere il Documento di valutazione dei rischi?

Con l’approvazione del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, per il datore di lavoro è diventato obbligatorio redigere il Documento di valutazione dei rischi aziendali.

Il DVR deve contenere obbligatoriamente l’indicazione dei rischi connessi all’attività lavorativa e l’indicazione delle misure volte alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei pericoli.

La legge non impone dei criteri di redazione specifici, basta che il contenuto del Documento sia chiaro, semplice e comprensibile a tutti i dipendenti dell’azienda.

DVR: l’obbligo di redazione per il datore di lavoro

Il D.Lgs n. 81 del 2008, ovvero il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, stabilisce tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dove devono essere indicati i rischi aziendali e le misure di prevenzione e protezione attuate per evitare/diminuire i fattori di rischio connessi all’attività produttiva.

Il Testo Unico stabilisce che il datore di lavoro può redigere il DVR secondo i criteri che più preferisce, purché il Documento sia semplice, breve e comprensibile. Di conseguenza è da preferire una struttura schematica ed esemplificativa, in modo che i contenuti siano chiari a tutti.

Cosa deve contenere?

Il DVR deve contenere la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto in riferimento alle sostanze e ai preparati chimici utilizzati, alla scelta delle attrezzature e alla sistemazione dei luoghi di lavoro, nel rispetto del Testo Unico in materia di Sicurezza del lavoro (D.Lgs n. 81/08).

Il DVR deve anche contenere la valutazione del c.d. “stress lavoro correlato” cioè lo squilibrio tra le richieste dell’ambiente lavorativo e le capacità individuali del lavoratore. Il datore di lavoro, inoltre, deve valutare i rischi inerenti le lavoratrici in gravidanza, assicurando il rispetto di misure di protezione e prevenzione a tutela delle gestanti.

Per sintetizzare, il DVR deve obbligatoriamente contenere:

  • la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure e dei dispositivi di prevenzione e di protezione;
  • il programma di misure necessarie a garantire un miglioramento nel tempo del grado di protezione e prevenzione aziendale;
  • l’individuazione delle procedure necessarie ad attuare le misure e dell’organizzazione aziendale;
  • le generalità del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e del medico competente a valutare i rischi;
  • l’individuazione delle mansioni esposte ad un pericolo maggiore.

Dove e come si conserva il Documento di valutazione dei rischi?

Il DVR deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o informatico, firmato e datato.

La data può essere apposta mediante una delle seguenti procedure:

  • l’autoprestazione, ovvero l’apposizione del timbro postale;
  • la posta elettronica certificata, inviando il documento alla propria casella di posta elettronica;
  • con la marca temporale (digital time stamp);
  • con spedizione del DVR allo stesso mittente a mezzo raccomandata.

Invece le Pubbliche Amministrazioni possono provvedere alla datazione con un atto deliberativo.

Obbligo di trasmissione

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere una copia del Documento di valutazione dei rischi al RLS, il quale ha la facoltà di esprimere valutazioni in merito.

Le valutazioni del RLS hanno carattere di consulenza e non sono vincolanti e devono essere annotate in calce al DVR a dimostrazione del coinvolgimento dei lavoratori nell’elaborazione del documento.

Le sanzioni

Se il Documento di di valutazione dei rischi manca, è incompleto o non è conservato in azienda con l’indicazione della data certa, il datore di lavoro può essere condannato alla reclusione da 3 a 6 mesi oppure al pagamento di una muta che va da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 6.400 euro.

La detenzione può essere aumentata fino a 8 mesi quando le omissioni riguardano ambienti di lavoro ritenuti particolarmente pericolosi; precisamente:

  • nelle aziende artigiane o industriali che impiegano con più di 30 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero/cura che impiegano più di 50 lavoratori;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • nelle attività soggette a rischi biologici.

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