EXchange - La dogana semplice

EXchange - La dogana semplice

di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

Accise, lavori in corso: proviamo a capirne di più

Accise, lavori in corso: proviamo a capirne di più

Sintetizziamo i cambiamenti del legislatore unionale sulle accise attraverso la Fase 4 dell’Excise Movement and Control System (EMCS), recepiti a partire dal 13 febbraio scorso dal nostro Parlamento.

Gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche se costituiscono un universo parallelo, che raramente si incontra con quello doganale, le accise incontrano scarsa popolarità al di fuori di coloro che sono tenuti a occuparsene direttamente.

Forse anche per questa ragione le vicende che interessano tale universo passano quasi inosservate, con le ovvie eccezioni di cui abbiamo appena detto. Come è successo anche nello scorso mese di febbraio, quando la normativa nazionale è stata modificata per dar conto della più recente direttiva in materia emanata dalle istituzioni unionali.

Ecco la prima, grande differenza tra i due universi: per disciplinare il primo, quello doganale, il legislatore unionale ha individuato il mezzo del regolamento, ovvero di un provvedimento normativo di portata generale, obbligatorio, vincolante e direttamente applicabile nei singoli Stati membri, ovvero che non necessita di alcun atto nazionale di recepimento.

La ragione è di immediata evidenza: trattandosi dell’esercizio di una competenza esclusiva della UE, è necessario che la materia doganale venga applicata uniformemente (anche se sappiamo bene che la realtà parla diversamente) su tutto il territorio unionale e che ciò avvenga nel medesimo momento, per evitare distorsioni di traffico conseguenti a interpretazioni difformi delle norme o a entrate in vigore diverse da Stato a Stato, come avverrebbe nell’ipotesi di obbligo di recepimento.

Comportamento diverso per l’universo accise (come, del resto, per l’universo Iva), considerato come l’interesse del legislatore sia il rispetto dei principi generali dell’imposta e non la loro applicazione, come dire, operativa: così spiega l’utilizzo di un mezzo normativo più flessibile come la direttiva, che, tuttavia, necessita di un provvedimento nazionale che ne accolga le disposizioni.

Accisa armonizzata a livello unionale: in cosa consiste

L’ultima, in materia di accise, n. 2020/262, è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 180/21, con effetto, appunto, dal 13 febbraio 2023.

Attenzione: quando parliamo di accisa armonizzata a livello unionale intendiamo l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati; altre imposizioni, quali quella sugli oli lubrificanti, ad esempio, non ha riscosso l’attenzione del legislatore di Bruxelles e continua a essere disciplinata da provvedimenti nazionali.

Un breve glossario, fondamentale, come in ogni altro ramo del diritto; parlando di accise, intendiamo per:

  • prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
  • prodotto soggetto ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato assolto;
  • prodotto assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta è stato assolto.

Cosa cambia in sintesi

Proviamo a sintetizzare le principali novità in vigore da ormai tre mesi:

  • individuazione del momento in cui sorge, in taluni casi, l’obbligazione tributaria e l’individuazione del momento e del luogo di esigibilità dell’imposta (al fine di evitare una sovrapposizione di competenze tra Stati membri);
  • definizione puntuale di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più̀ Stati membri dell’UE, al di sotto delle quali il calo o la perdita non viene considerato come immissione in consumo;
  • previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di essere consegnati per scopi commerciali (e-DAS);
  • introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità solidale d’imposta tra il soggetto che detiene il prodotto e colui che ne ha effettuato l’immagazzinamento;
  • introduzione di due nuove figure di soggetti obbligati: lo speditore certificato ed il destinatario certificato, in capo ai quali vengono posti obblighi strumentali al contrasto alle frodi.
    Quest’ultimo punto, unitamente alla sostituzione del documento amministrativo semplificato (DAS) cartaceo con il messaggio elettronico e-DAS per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, cardine dell’Excise Movement and Control System (EMCS) Fase 4, merita una particolare attenzione, testimoniata dall’emanazione di un’apposita circolare da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Novità sull’abbuono dell’imposta conseguente a perdita

Ma prima, soffermiamoci un attimo sulla nuova disciplina dell’abbuono dell’imposta conseguente a perdita, distruzione o cali del prodotto.

Perdita irrimediabile, totale o parziale e distruzione totale di prodotti in regime sospensivo: l’abbuono è concesso qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dalla dogana, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore; a quest’ultima sono equiparati i fatti imputabili al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli imputabili a terzi (tabacchi esclusi).

Perdita parziale, intervenuta durante il processo di fabbricazione di prodotti in regime sospensivo: l’abbuono della relativa imposta è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Perdita parziale intervenuta durante la circolazione di prodotti in regime sospensivo, provenienti da altro Stato membro UE: l’abbuono è concesso, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarità, applicando le vigenti disposizioni in materia (D.M. 13 gennaio 2000, n. 55). Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta normativa, è dovuta l’accisa.

In materia di cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

Destinatario e speditore certificato

“Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

“Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato”.

Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previa autorizzazione rilasciata dalla competente dogana.

A differenza dello speditore, il destinatario certificato ha nella sua disponibilità un deposito; il che significa che deve essere obbligatoriamente già in possesso dell’autorizzazione a depositario o a destinatario registrato; il che significa, ancora, che tale soggetto sarà titolare di due distinte autorizzazioni.

Da ciò, la dogana desume un ulteriore obbligo: detenere i prodotti, oggetto delle due autorizzazioni, fisicamente e contabilmente distinti, all’interno del deposito e nelle scritture contabili.

Il destinatario certificato deve garantire un importo pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui beni provenienti da altro Stato membro e oggetto di successiva spedizione, nonché versare l’accisa il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti presso il proprio deposito.

Infatti, sui prodotti immessi in consumo nello Stato membro di spedizione e successivamente trasportati in Italia è dovuta l’accisa: e il destinatario certificato, già soggetto obbligato in quanto depositario autorizzato o destinatario registrato, è tenuto al suo pagamento.

Esiste anche il destinatario certificato occasionale, ovvero il soggetto che richiede l’autorizzazione alla dogana per ricevere prodotti da un unico mittente, in relazione a un unico movimento e per una quantità predefinita. Così come è prevista la figura dello speditore occasionale, che trasferisce beni in un unico movimento e in quantità predefinita.

Lo speditore certificato non ha necessità del possesso di una precedente autorizzazione quale depositario o destinatario registrato: è solo richiesto che operi in uno dei settori assoggettati alla disciplina delle accise.

Dal DAS all’e-DAS unionale

La circolazione dei beni tra speditore e destinatario residenti in due Stati membri diversi avviene scortata da e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato; al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

Per “sistema informatizzato” si intende il sistema unionale EMCS; pertanto, entrambi i soggetti dovranno adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale. È importante non confondere quest’ultimo, previsto per la circolazione dei prodotti in regime sospensivo tra speditore e destinatario certificato, con l’e-DAS previsto per la circolazione nazionale dei prodotti assoggettati ad accisa.

Una normativa complessa, ce ne rendiamo conto, che utilizza un linguaggio di non semplice interpretazione e diverse prassi applicative negli Stati membri: la materia delle accise non è di semplice approccio e, nelle righe precedenti, abbiamo esaminato solo una infinitesima parte dell’universo che le compone.

Motivo per cui vi invitiamo a partecipare, martedì 23 maggio, al webinar gratuito Un punto sulle accise che terremo per fare maggiore chiarezza sui dubbi sorti all’avvio delle nuove procedure, con un approccio molto pratico. Se anche tu ti trovi alle prese con le novità disposte in materia di accise, iscriviti gratuitamente seguendo questo link.

Paolo Massari

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatore C-TRADE e Overy

Lucia Iannuzzi

Customs & International Trade Advisor | Co-fondatrice C-TRADE e Overy

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