Pignoramenti sospesi fino al 31 agosto e restituzione delle somme trattenute: le novità del Dl Rilancio

Isabella Policarpio

17/06/2020

Sospesi fino a settembre tutti i pignoramenti su stipendi, pensioni, NASpI e altre indennità. La sospensione si applica a tutti i provvedimenti notificati prima del 31 agosto 2020. I debitori possono continuare ad usufruire delle somme. Ecco le novità.

Pignoramenti sospesi fino al 31 agosto e  restituzione delle somme trattenute: le novità del Dl Rilancio

Grande novità del decreto Rilancio è la sospensione dei termini dei pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate su stipendi, disoccupazione, pensioni, integrazioni salariali (come CIGO, CIGS, CIGD e CISOA) e altre indennità, anche di licenziamento.

Una misura urgente per il sostegno economico alle famiglie, molte delle quali sono in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

La sospensione dei pignoramenti vale dal 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto per il rilancio economico) fino al 31 agosto 2020 e prevede anche la restituzione delle somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito.

Non solo, sono sospese anche le notifiche di cartelle di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche, indipendentemente dal loro valore.

Tutte le attività legate al pignoramento delle somme dovute slittano a settembre. Dopo il 31 agosto i procedimenti sospesi saranno automaticamente riattivati senza ulteriore notifica.

Quali pignoramenti sono sospesi fino al 31 agosto?

Tutte le prestazioni a sostegno del reddito sono sono interessate dalla sospensione dei termini di pignoramento, poiché indispensabili alla gestione della vita familiare in questo particolare momento di crisi.

Questo significa che fino al 31 agosto l’Agente della riscossione non può pignorare:

  • NASpI
  • DISCOLL
  • Disoccupazione Agricola
  • Anticipazione NASpI
  • TFR del Fondo di Garanzia
  • Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
  • Malattia e maternità.

Questo elenco vale a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto nella sospensione del pignoramento sono comprese tutte le somme - a qualsiasi titolo - di sostegno del reddito, anche quelle non menzionate.

Sono sospesi i pagamenti notificati al debitore entro il 31 agosto 2020, anche quelli per è intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione prima dell’entrata in vigore del Dl Rilancio, quindi il 19 maggio 2020.

Fino a quando dura la sospensione dei pignoramenti?

Il Dl Rilancio effettua una proroga consistente rispetto alla sospensione stabilita dal decreto del 18/2020: dal 31 maggio si passa al 31 agosto 2020. Questo significa che pignoramento di stipendio e pensioni sono posticipati alla fine dell’estate.

Al termine della moratoria, la procedura di pignoramento riprende regolarmente senza che il debitore riceva un ulteriore atto di notifica. Ad esempio, nel caso del pignoramento dello stipendio, a partire dal 1° settembre potranno essere trattenute di nuovo le somme dovute senza dover prima informare il lavoratore debitore.

La sospensione non si applica ai recuperi coatti promossi in data antecedente all’8 marzo 2020.

Pignoramenti esclusi dalla sospensione

Come abbiamo ribadito poc’anzi, il Dl prevede la sospensione del pignoramento della pensione e dello stipendio; nessuna variazione per altre tipologie di pignoramento presso terzi, ad esempio del conto corrente bancario e dell’affitto.

Definizioni agevolate e dilazioni di pagamento

Chi è decaduto dalla definizione agevolata dal 31 dicembre 2019 può chiedere - per le somme residue - un’ulteriore dilazione del pagamento.

Per le dilazioni di pagamento non ancora scadute entro l’8 marzo, il decreto eleva il periodo di tolleranza per la conservazione della rateizzazione da 5 a 10 rate non versate; stessa cosa per le domande di rateazione presentate entro il 31 agosto 2020.

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