Gli italiani residenti all’estero che hanno un’abitazione o altro immobile in Italia devono pagare l’IMU 2024? Ci sono sconti? Come si effettua il versamento?
Per chi è residente all’estero vige l’obbligo di versare l’IMU? Sono numerosi gli italiani residenti all’estero, nella maggior parte dei casi per motivi di lavoro, che possiedono in Italia almeno un immobile, spesso ereditato, e proprio per questo è necessario fornire chiarimenti in merito all’obbligo di pagamento di IMU per questi soggetti.
Non tutti gli italiani residenti all’estero devono pagare l’IMU sugli immobili che detengono in Italia. In alcuni casi, infatti, sono previste esenzioni dal pagamento per l’abitazione principale e la riduzione per quel che riguarda la Tari (la tassa sui rifiuti).
Ecco tutto ciò che c’è da sapere per pagare l’IMU 2024 dall’estero, come pagare e quanto si paga.
IMU residenti all’estero 2024
L’IMU è acronimo di “Imposta Municipale Unica”, tributo che si applica agli immobili (edifici, terreni, aree fabbricabili) situati in Italia. Nella maggior parte dei casi l’imposta non deve essere versata sulla prima casa, tranne nel caso in cui debba essere considerata di lusso.
Per gli italiani residenti all’estero si applicano norme specifiche in quanto, se risiedono all’estero, non può essere considerato prima casa l’immobile detenuto in Italia.
Si ricorda che anche per i residenti all’estero sono uguali i termini di scadenza: la prima rata dell’imposta, acconto, deve essere versata entro il 16 giugno, per il 2024 la scadenza cade lunedì 17 giugno, applicando le aliquote che il Comune ha stabilito per l’anno precedente, mentre la seconda rata entro il 16 dicembre con le eventuali nuove aliquote fissate. Ma come fare nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di soggetti che si trovano fuori dall’Italia?
IMU iscritti Aire, Anagrafe italiani residenti all’estero
A partire dal 2021 non sono previste agevolazioni per gli iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’estero).
Occorre però distinguere il caso in cui tali soggetti siano anche titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Tali soggetti, infatti, possono godere di un’agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50%.
Solo per l’annualità 2022, l’esenzione era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
L’articolo 1 comma 48 della legge 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021 prevede:
A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU.
Quali Paesi hanno sottoscritto convenzioni con l’Italia per riduzione IMU?
Con la Risoluzione dell’11 giugno n°5 il MEF sottolinea che hanno diritto a tale riduzione IMU e Tari i titolari di pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi.
Rientrano tra i Paesi beneficiari: i Membri UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.
I Paesi extra-europei con cui l’Italia ha stipulato convenzioni sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.
La riduzione può essere fatta valere per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato d’uso.
IMU seconda casa all’estero: è dovuta?
I soggetti passivi IMU residenti all’estero, versano l’imposta sulla seconda casa detenuta in Italia. Coloro che sono residenti in Italia, ma hanno un immobile all’estero non sono soggetti passivi IMU, ma possono essere tenuti al versamento di imposte nel Paese in cui si trova l’immobile. Inoltre, se ricavano un reddito dall’immobile che si trova all’estero, ad esempio in caso di locazione, possono essere tenuti a dichiarare in Italia i proventi.
In particolare, se un soggetto residente in Italia detiene un immobile all’estero e vi ricava un reddito, ad esempio da locazione, è tenuto alla compilazione del Quadro D della dichiarazione dei redditi. Al fine di evitare la doppia imposizione, se su quei redditi generati all’estero, il contribuente paga le imposte nel Paese in cui si trova, nel Quadro D della dichiarazione dei redditi deve essere indicato anche l’importo versato all’estero, in modo che sia considerato come “credito di imposta”.
Ricordiamo, inoltre, che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
IMU residenti all’estero: come pagare le imposte sulla casa
Chi si trova all’estero può pagare le imposte in Italia utilizzando il modello F24. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti dei codici tributo specifici e un codice Iban da utilizzare per il versamento.
L’IMU però è un’imposta di competenza dei Comuni, di conseguenza non possono essere utilizzati i codici Iban forniti dall’Agenzia delle entrate.
In alternativa al modello F24 può essere utilizzato il bonifico, ma si deve prestare attenzione a fornire tutte le notizie utili a identificare causale e tributo da versare.
Deve essere indicato:
- codice catastale del Comune;
- numero degli immobili;
- anno di riferimento dell’IMU;
- se trattasi di acconto, saldo o ravvedimento.
Chi deve effettuare il versamento dell’IMU dall’estero su immobili detenuti in Italia deve contattare il Comune in cui l’immobile è ubicato al fine di ottenere tutte le indicazioni necessarie sia per il calcolo, visto che i comuni possono scegliere anche aliquote diverse, sia per quanto riguarda il codice Iban, intestato al Comune, sul quale effettuare il versamento.
La normativa prevede due aliquote:
- ordinaria pari allo 0,86%, ma il Comune può aumentarla fino all’1,06% o diminuirla in determinate condizioni;
- ridotta (per l’abitazione principale di lusso e per le pertinenze), pari allo 0,5% (aumentabile dello 0,1%).
Le informazioni su aliquote da applicare e codice Iban per il versamento possono essere reperite autonomamente attraverso il sito del Comune, ma a volte può essere difficile trovare l’atto di proprio interesse.
Si ricorda che le informazioni si possono trovare anche sul sito del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze): i Comuni ogni anno entro il 14 ottobre devono trasmettere le delibere inerenti le aliquote da applicare per il calcolo dell’IMU.
Le delibere sono poi pubblicate sul sito entro il 28 ottobre. Nel caso in cui non vi dovessero essere pubblicazioni relative al Comune di interesse, lo stesso non ha modificato le scelte dell’anno precedente.
Ricordiamo che i Comuni possono anche scegliere di non applicare l’IMU.
Il Comune potrebbe richiedere di inviare anche una copia del bonifico per mezzo di Fax o posta elettronica.
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