Bonus 1.000 euro partite IVA: escluse quelle nate nel 2019?

Teresa Maddonni

08/07/2020

Bonus 1.000 euro partite IVA: potrebbero essere esclusi coloro che hanno aperto l’attività dopo aprile 2019. Vediamo perché.

Bonus 1.000 euro partite IVA: escluse quelle nate nel 2019?

Dal bonus 1.000 euro di maggio per le partite IVA iscritte alla Gestione separata INPS sono escluse quelle nate nel 2019?

Una domanda che molti titolari di partita IVA che hanno richiesto e ricevuto il bonus 600 euro di marzo e successivamente quello di aprile si potrebbero porre soprattutto alla luce dell’ultima circolare INPS la n.80 del 6 luglio 2020.

Il bonus 1.000 euro di maggio è stato introdotto dal decreto Rilancio ora in fase di conversione e in particolare con dall’articolo 84.

Per ottenere il bonus 1.000 euro di maggio i titolari di partita IVA devono averla attiva alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio quindi al 19 maggio 2020, ma devono anche e soprattutto dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto allo stesso periodo del 2019. Cosa accade se un titolare di partita IVA l’ha aperta dopo aprile 2019? Resta escluso dal bonus 1.000 euro di maggio di INPS?

Bonus 1.000 euro partite IVA: escluse quelle del 2019?

Dal bonus 1.000 euro per le partite IVA corrispondente alla terza mensilità di maggio potrebbero essere escluse quelle create dopo aprile 2019. Il dover dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 potrebbe essere infatti un problema, lo stesso vale per coloro che per esempio hanno aperto la partita IVA a gennaio 2020.

Si legge chiaramente nella circolare INPS dell’8 luglio, che riprende il testo del decreto Rilancio che:

“Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.”

E poi specifica sempre l’Istituto sempre riprendendo il decreto che in questo punto non è stato modificato in conversione:

“Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.”

Si parla chiaramente di esercizio dell’attività quindi come titolare di partita IVA. Le partite IVA nate dopo aprile 2019 possono comunque presentare domanda per il bonus 1.000 euro di maggio in quanto la riduzione si dimostra con un’autocertificazione, ma successivamente INPS con l’Agenzia delle Entrate procederà alla verifica dei requisiti. Scrive INPS come da dl Rilancio:

“Per la verifica del requisito reddituale l’INPS – secondo la previsione di cui al citato articolo 84, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020 - comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.”

INPS nella circolare non parla in modo esplicito della possibilità dei titolari di partita IVA dal 2019 di fare domanda per il bonus 1.000 euro citando il solo requisito reddituale che sembra pertanto escluderli.

Bonus 1.000 euro di maggio: chi deve fare domanda

Per il bonus 1.000 euro di maggio le partite IVA devono fare domanda anche se hanno ottenuto il bonus 600 euro di marzo e in automatico quello di aprile dal momento che per la terza mensilità bisogna autocertificare la riduzione del reddito di almeno il 33%.

Devono fare domanda per il bonus 1.000 euro di maggio anche altri lavoratori rientranti nelle categorie previste dal decreto Rilancio e dalla suddetta circolare INPS e vale a dire:

  • collaboratori coordinati e continuativi che non hanno presentato la domanda per il bonus 600 euro di marzo e aprile;
  • i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali ch non hanno presentato domanda per il bonus 600 euro per marzo e aprile;
  • i lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici del settore turismo e degli stabilimenti termali per avere il bonus 600 euro di aprile e il bonus 1.000 euro di maggio.

Co.co.co e dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali che hanno ottenuto il bonus di 600 euro a marzo e aprile non devono presentare domanda per il bonus 1.000 euro di maggio se in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

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