Nuovi chiarimenti Inps sull’assegno di congedo matrimoniale per i disoccupati: ecco a chi spetta il bonus matrimonio.
Così come per il congedo di maternità, anche per quello matrimoniale è l’Inps a intervenire in favore dei disoccupati (ma solo per chi ne soddisfa i requisiti), riconoscendo loro un’indennità sostitutiva del periodo di permesso a cui avrebbe avuto diritto quando era lavoratore dipendente.
Con il messaggio n. 2951 del 2023 l’Inps è tornata sul tema del bonus matrimonio per i disoccupati che sostituisce il congedo matrimoniale, facendo chiarezza su quali sono i requisiti per averne diritto.
Uno strumento importante perché garantisce anche al disoccupato quella tutela a cui avrebbe avuto diritto come lavoratore subordinato, quando - ricordiamo - grazie al congedo matrimoniale spettano 15 giorni (di calendario) di permesso retribuito in prossimità delle nozze.
Non tutti i disoccupati, tuttavia, hanno diritto a tale assegno in quanto è necessario che la perdita del lavoro sia avvenuta pochi mesi prima della data del matrimonio. Vediamo, dunque, quali sono i requisiti previsti per beneficiare del congedo matrimoniale e le condizioni, nonché le modalità, per richiederlo all’Inps.
Requisiti per il bonus matrimonio disoccupati
L’assegno per congedo matrimoniale è quella prestazione di tipo previdenziale che viene riconosciuta in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, a patto che questo venga fruito entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.
Come visto sopra, in alcune condizioni è possibile richiedere tale assegno anche da disoccupati. Nel dettaglio, l’Inps riconosce la possibilità di fare domanda di congedo matrimoniale ai disoccupati che:
- possono dimostrare che nei 90 giorni che precedono il matrimonio o l’unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative.
Nel caso di chi ha appena iniziato un rapporto di lavoro, invece, condizione essenziale per richiedere il congedo è quella per cui questo abbia avuto inizio da almeno una settimana.
Quanto spetta ai disoccupati
L’assegno per il congedo matrimoniale ha un importo variabile a seconda della tipologia e del settore lavorativo. Nel dettaglio, questo ammonta a:
- 7 giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- 7 giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- 8 giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.
Nel caso dei disoccupati si prende in considerazione la retribuzione percepita nell’ultimo rapporto di lavoro.
Tale importo è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro, ma solo fino al raggiungimento dell’importo spettante a titolo di retribuzione. Non è cumulabile, invece, con le prestazioni riconosciute per:
- malattia;
- maternità;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- stato di disoccupato, come può essere la Naspi.
Queste, infatti, sono sostitutive della retribuzione; in questi casi, comunque, a essere riconosciuto è proprio l’assegno per il congedo matrimoniale, in quanto più favorevole (mentre l’altra prestazione viene sospesa).
Come richiederlo e chi lo paga
Come anticipato, in questo caso è l’Inps a pagare direttamente l’assegno; nel caso dei lavoratori dipendenti, invece, il congedo viene anticipato dal datore di lavoro.
La domanda va inviata telematicamente all’Inps. Tre sono i modi:
- direttamente dal servizio presente sul sito, accessibile dall’area MyInps;
- chiamando il numero verde dell’Istituto;
- rivolgendosi a un patronato.
È importante sapere che chi è disoccupato deve allegare adeguata documentazione alla domanda, quale:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio/unione civile, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
- copia dell’ultima busta paga.
Non temete: per recuperare i suddetti documenti avete molto tempo a disposizione. La domanda per l’assegno di congedo matrimoniale, infatti, va presentata da coloro che sono disoccupati entro un anno dalla data del matrimonio (o dell’unione civile). Solitamente tra elaborazione della pratica e pagamento dell’assegno, l’Inps non impiega più di un mese.
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