Bonus Renzi 100 euro, ecco come recuperarlo se non è stato pagato in busta paga

Simone Micocci

02/05/2024

Bonus Renzi non pagato dal datore di lavoro? Puoi recuperare fino a 1.200 euro dalla dichiarazione dei redditi, ecco come fare.

Bonus Renzi 100 euro, ecco come recuperarlo se non è stato pagato in busta paga

Via libera alla dichiarazione dei redditi 2024: il modello 730 precompilato è disponibile online e a partire dal 20 maggio sarà possibile modificare le informazioni presenti e inviare il tutto all’Agenzia delle Entrate.

Anche quest’anno la dichiarazione dei redditi è l’occasione per recuperare tutta o una parte delle imposte versate nel 2023, approfittando di detrazioni, deduzioni e di altri bonus come il trattamento integrativo che dall’1 luglio 2020 ha sostituito il bonus Renzi (ma che ancora oggi si è soliti chiamarlo così).

Con la dichiarazione dei redditi, tanto quando si usa il modello 730/2024 che per coloro che preferiscono il modello Redditi Pf, è infatti possibile recuperare il trattamento integrativo, laddove pur soddisfando i requisiti per beneficiarne non sia stato pagato in busta paga dal datore di lavoro.

Cos’è il bonus Renzi

La storia del bonus Renzi appare alquanto articolata. Istituito dall’articolo 1 del decreto n. 66 del 24 aprile 2014, sotto forma di credito d’imposta nella misura di 80 euro mensili, è stato poi sostituito dall’articolo 1 del decreto n. 21 del 2020 con un trattamento integrativo di 100 euro mensili, riconosciuto in busta paga - e quindi anticipato dal datore di lavoro - a coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro, limite che per effetto della legge di Bilancio 2022 - n. 234/2021 - è stato ridotto a 15.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Oggi, così come lo scorso anno, possono quindi godere dell’ex bonus Renzi in busta paga solamente i lavoratori con reddito annuo inferiore a 15 mila euro (ma superiore a 8.174 euro). Ciò significa che laddove sia stato anticipato sullo stipendio e alla fine dell’anno ne risulti un superamento della suddetta soglia, bisognerà restituirne tutta o una parte.

È proprio per evitare che ciò succeda che molti lavoratori hanno scelto in principio di rinunciare al bonus 100 euro pagato in busta paga in quanto temono di non rientrare nella soglia sopra indicata. Rinunciarvi, però, non significa che non si possa recuperare qualora alla fine dell’anno ci si renda conto di aver percepito un reddito al di sotto dei 15 mila euro.

A tal proposito, chi pur avendone avuto diritto non ha ricevuto il bonus 100 euro dal datore di lavoro, può approfittare della dichiarazione dei redditi (qui le scadenze) per recuperare quanto di diritto, sia con modello 730/2023 che con il modello Redditi Pf. D’altronde, la dichiarazione dei redditi rappresenta il momento in cui il contribuente calcola effettivamente le imposte dovute, così come i bonus e le detrazioni fiscali spettanti. Nel modello 730 entra quindi anche il recupero del bonus Irpef non erogato dal datore di lavoro, per una cifra che può arrivare a 1.200 euro complessivi.

Lo stesso vale per quei lavoratori che appartengono alle categorie per cui il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta, come ad esempio i lavoratori domestici (colf e badanti). Per questi, dunque, la dichiarazione dei redditi è l’unico modo utile per recuperare il trattamento integrativo che non viene mai pagato in busta paga.

Bonus Renzi per chi ha redditi superiori a 15 mila euro

E va detto che il trattamento integrativo può essere percepito anche da chi ha un reddito superiore a 15 mila euro ma non supera i 28 mila. Per questi, però, l’importo non è di 100 euro ma viene ridotto sulla base delle altre detrazioni a cui si ha diritto.

L’agevolazione, infatti, spetta solo se l’importo di determinate detrazioni (come quelle per familiari a carico, redditi da lavoro dipendente e spese sanitarie) risulta superiore all’Irpef dovuta. La misura del trattamento integrativo verrà calcolata effettuando la differenza tra la somma delle detrazioni spettanti e l’imposta lorda.

Come recuperare il trattamento integrativo in dichiarazione dei redditi con modello 730/2024

È la Sezione V del quadro C del modello 730/2024 lo spazio dedicato al trattamento integrativo. Qui sarà necessario indicare i dati riportati nella Certificazione Unica, al fine di recuperare l’importo non ricevuto mensilmente in busta paga, fino a un massimo ai 1.200 euro per l’anno 2023.

In questo spazio, infatti, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo dunque conto di tutti i redditi dichiarati, i quali verranno indicati nel cosiddetto prospetto di liquidazione - il modello 730-3 - che viene rilasciato al dichiarante una volta effettuato il calcolo delle imposte. Per questo motivo, se il datore di lavoro non dovesse aver erogato, in tutto o in parte, il trattamento integrativo ex bonus Renzi, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà qual è l’ammontare spettante con la dichiarazione.

A tal proposito, per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente l’ammontare del trattamento integrativo, o comunque dell’ulteriore detrazione, i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.37.

Ecco le istruzioni passo per passo come indicate nella guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi con modello 730/2024:

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale
Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2024.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2024);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2024. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota direddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportarela quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

  • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
  • nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  • nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
  • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463). Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

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