Tregua fiscale, per la definizione agevolata delle liti arriva il nuovo modello

Nadia Pascale

6 Luglio 2023 - 12:10

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Prorogate le scadenze per l’adesione alla tregua fiscale, arrivano anche i nuovi modelli per proporre istanza. Puoi scaricarli da qui con le istruzioni per la compilazione.

Tregua fiscale, per la definizione agevolata delle liti arriva il nuovo modello

L’Agenzia delle entrate con provvedimento del 5 luglio 2023 ha provveduto ad approvare il nuovo modello per l’adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

La modifica del modello, o meglio il suo aggiornamento, è dovuto al fatto che il decreto 34 del 2023, decreto bollette, ha posticipato la data prevista come termine ultimo per l’adesione. Lo stesso viene infatti posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre dello stesso anno. A tale modifica consegue anche un diverso piano di scadenze per il pagamento dei ratei fino a un massimo di 54 ratei.

Si precisa che l’istanza per richiedere la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 deve essere presentata telematicamente. Per ogni lite tributaria che si vuole definire con questa procedura deve essere presentata autonoma istanza, la stessa è esente da imposta di bollo.

Deve essere ricordato che entro la stessa data, cioè entro il 30 settembre deve essere versata anche la prima rata. Appare evidente che se per ogni lite tributaria deve essere presentata autonoma domanda, si avranno tanti piani rateali quante sono le liti definite e di conseguenza si dovrà versare entro il 30 settembre la prima rata di ogni definizione agevolata a cui si aderisce.

La rateizzazione può essere chiesta per importi superiori a 1.000 euro e può avvenire in 20 rate trimestrali o 54 rate mensili, è il contribuente a dover scegliere. Le prime tre rate sono fisse per tutti:

  • 30 settembre;
  • 31 ottobre;
  • 20 dicembre.

Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Se viene scelto il pagamento in 54 rate, la scadenza mensile cade nell’ultimo giorno lavorativo del mese.
Ricordiamo infine che chi sceglie il pagamento rateale per le rate successive alla prima, versa importi maggiorati degli interessi legali.

Nuovo modello di domanda per la definizione agevolata delle liti

Il nuovo modello di domanda deve essere utilizzato da coloro che hanno hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado con ricorso contro l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e Monopoli e intendono proporre istanza di definizione agevolata delle liti tributarie ai sensi dell’articolo 1 commi da 186 a 202 della legge di bilancio 2023 ( legge 197 del 2022). La definizione agevolata può essere proposta in qualunque grado di giudizio sia pendente la lite, compresa la Cassazione.

Condizioni essenziali per poter proporre l’istanza sono:

  • ricorso notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge 1° gennaio 2023 ;
  • processo non concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.

Nella compilazione della domanda occorre prestare attenzione ad alcuni dettagli, infatti chi ha già presentato istanza nell’intestazione deve segnare la casella “domanda sostitutiva” e completare con l’indicazione del numero di protocollo della precedente istanza. Il campo in oggetto non deve essere compilato se l’istanza è stata presentata tramite PEC.

Nel quadro “ modalità di definizione ” deve essere indicato il grado di giudizio presso il quale pende la lite.
Nella compilazione particolare attenzione deve essere posta alla sezione “ Dati della controversia tributaria pendente ”, qui devono essere indicati i seguenti dati:

Codici da utilizzare per aderire alla tregua fiscale con definizione agevolata

Si usano i seguenti codici da indicare nella sezione « modalità di definizione »:

  • 1: se l’Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023, o in caso di ricorso notificato all’Agenzia delle entrate ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;
  • 2: ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio per il quale ancora non sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non cautelare. In tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;
  • 3: Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. L’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;
  • 4: Agenzia delle entrate soccombente in secondo grado. L’importo dovuto in questo caso è il 15% del valore della controversia;
  • 5: reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare. In questo caso gli importi dovuti sono: 100% per la parte in cui il contribuente risulta soccombente; per i restanti importi, 40% se l’Agenzia delle entrate è soccombente in primo grado; 15% se l’AdE è soccombente in secondo grado;
  • 6: giudizio pendente in Corte di Cassazione con AdE soccombente in primo e secondo grado. In questo caso l’importo dovuto è 5% del valore della lite;
  • 7: controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare. Importo dovuto è il 15% del valore della lite;
  • 8: controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare. Importo dovuto 40%;
  • 9: controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza. L’importo dovuto è 15% del valore della controversia, per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40% per la restante parte;
  • 10: se la controversia è stata definita con altre modalità. In questo caso l’importo dovuto è zero.

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