Pignoramento presso terzi: ecco a chi spetta il rimborso delle ritenute

Martina Cancellieri

21 Settembre 2018 - 14:30

Rimborso somme pignorate: con la risposta n. 9 del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di rimborso relativo al pignoramento presso terzi.

Pignoramento presso terzi: ecco a chi spetta il rimborso delle ritenute

Rimborso somme pignorate: con la risposta n. 9 del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di ritenute d’acconto su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Nel caso in cui le trattenute in questione perdano successivamente, a seguito di un accordo transattivo, la loro funzione di ritenuta d’acconto, è il soggetto pignorato a dover presentare la relativa istanza di rimborso.

Ecco tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di rimborso fiscale relativo al pignoramento presso terzi.

Rimborso somme pignorate presso terzi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 9 del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate spiega con riferimento alla richiesta di rimborso sulle somme pignorate presso terzi che la ritenuta prevista del 20% deve essere effettuata dal soggetto erogatore che riveste la qualità di sostituto di imposta.

Quest’ultimo non effettua la ritenuta solo nel caso in cui sia a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore.

Nel dettaglio la ritenuta del 20% relativa al pignoramento presso terzi deve essere effettuata quando sono presenti le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di una somma per cui dev’essere operata una ritenuta alla fonte;
  • il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
  • il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta.
Agenzia delle Entrate - risposta n. 9 del 19 settembre 2018
La risposta n. 9 del 19 settembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di ritenute su somme pignorate presso terzi.

Pignoramento presso terzi: rimborso ritenute al soggetto pignorato

In relazione alle ritenute su somme liquidate in seguito al pignoramento presso terzi si premette che il rimborso fiscale prevede la restituzione di imposte o ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al debito tributario dovuto di un eventuale credito a suo favore in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quindi per ottenere il rimborso delle ritenute effettuate in eccesso il contribuente deve evidenziare il proprio credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Nello specifico caso in questione tale procedura non è stata adottata in quanto l’interpellante ha inserito nel Modello Redditi 2017 solo i redditi effettivamente percepiti dopo la restituzione a seguito della transazione.

Il contribuente ritiene che per ottenere il rimborso sia necessario presentare apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro i termini perentori di decadenza previsti dalla normativa.

Al tal riguardo però non è stata prevista una disciplina generale ma disposizioni specifiche per ogni tributo tese a stabilire quali siano i termini e quale il soggetto legittimato a presentare la relativa domanda di rimborso.

Tuttavia si ritiene che la procedura prospettata dal contribuente non sia applicabile alla fattispecie in esame in quanto la ritenuta è stata correttamente effettuata dall’erogante come previsto dalla legge.

Nel caso prospettato dall’interpellante infatti i debitori pignorati all’atto del pagamento delle somme al creditore hanno correttamente operato le dovute ritenute del 20% delle somme erogate.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali ritenute non possono essere recuperate dal creditore pignoratizio dal momento che, in seguito alla transazione, esse hanno perduto la loro funzione di ritenuta d’acconto a suo carico.

Nei fatti tali somme sono rimaste a carico del soggetto pignorato in considerazione della circostanza che le ritenute sono state operate su importi corrisposti dai terzi pignorati che nel corso dello stesso anno di percezione sono stati parzialmente restituiti allo stesso soggetto pignorato, a seguito del sopracitato accordo di transazione, di conseguenza non possono avere assunto natura reddituale rilevante per il creditore pignoratizio.

Nel caso in oggetto quindi è il soggetto pignorato ad essere legittimato alla presentazione della domanda di rimborso.

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