Cos’è la nomina del rappresentante fiscale all’estero, chi deve farlo, quando, e per quale ragione.
Per poter vendere da uno Stato estero in Italia, o viceversa, dall’Italia in uno Stato estero, e non avere problemi a livello fiscale, si potrebbe dover nominare un rappresentante fiscale.
Se è vero, infatti, che l’Iva per alcune operazioni può essere risolta utilizzando il meccanismo del reverse charge, sia che si operi dall’estero in Italia o viceversa, si può scegliere di nominare questa figura specifica.
Le motivazioni possono essere diverse e non è obbligatorio. Difatti, ogni situazione, per aziende e realtà diverse, andrebbe valutata a parte, così da tenere in considerazione tutte le diverse variabili e valutare se la nomina del rappresentante fiscale sia la scelta migliore, oppure se possa essere più opportuno muoversi in maniera differente.
Cos’è il rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale può essere sia una persona fisica, sia giuridica che si occupa di adempiere agli obblighi e ai diritti ai fini Iva in Italia per conto di terzi. Questi terzi devono essere enti o soggetti che, prima di tutto, non siano residenti in Italia, e che inoltre effettuino delle operazioni rilevanti a fini dell’Iva sul territorio nazionale.
La nomina di questa figura, comunque, non modifica lo status di residente del soggetto nominante e non ha quindi effetti sulla territorialità delle azioni, che sarà da individuarsi nella residenza del soggetto estero in questione.
Il rappresentante fiscale invece si occuperà di assolvere gli obblighi a fini dell’Iva di fronte alle autorità. Inoltre, diversamente da altre alternative simili, nel momento in cui si nomina il rappresentante questo diventa anche corresponsabile degli obblighi connessi al pagamento dell’Iva assieme al soggetto rappresentato. In altri casi invece la responsabilità è solo della realtà estera.
Quando si nomina il rappresentante fiscale
Le realtà straniere non sono sempre tenute a identificarsi ai fini dell’Iva in Italia, e lo stesso vale per quelle realtà italiane che operano all’estero. Infatti è opportuno valutare sempre la posizione della nazione in cui ci si trova rispetto a questa situazione, in modo da evitare errori.
Nello specifico, per esempio, in Italia si è tenuti a nominare un rappresentante fiscale, o a scegliere un’altra delle alternative, nel momento in cui:
- si vendono beni e servizi a privati, e quindi non titolari di partita Iva e non sono di conseguenza soggetti passivi Iva;
- si vendono beni e servizi a soggetti non residenti, ovvero privi di stabile organizzazione in Italia e non identificati nel territorio dello Stato;
- si effettuano scambi intracomunitari per cui è specificatamente richiesta la nomina di un rappresentante fiscale.
Nell’ultimo caso, il rappresentante fiscale viene detto “leggero”, ed è infatti tenuto all’esecuzione di un numero minore di obblighi. Dovrà infatti occuparsi della fatturazione delle operazioni, oltre che della compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti cessioni e acquisti intracomunitari.
La nomina, in ogni caso, deve avvenire prima dell’inizio delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva in Italia, e non dopo.
Quali sono le alternative
Come anche accennato poco sopra, ci sono delle alternative alla nomina del rappresentante fiscale, anche quando si ricade in questo obbligo. Nello specifico infatti non è obbligati a nominare un rappresentante, ma a seguire le regole riguardanti l’Iva in Italia.
Le due opzioni, in questo caso, sono:
- la nomina del rappresentante;
- l’identificazione diretta in Italia ai fini dell’Iva.
A poter scegliere questa seconda possibilità sono tutti quei soggetti appartenenti al territorio della Comunità e anche il Regno Unito post-Brexit. In questo caso, si procede con l’attribuzione di un numero di partita Iva direttamente al soggetto estero che, a differenza di quello che accade con la nomina del rappresentante, sarà direttamente e totalmente responsabile degli adempimenti.
Come nominarlo in Italia
La nomina del rappresentante fiscale, in Italia può avvenire seguendo una delle tre seguenti modalità, ovvero:
- attraverso un atto pubblico;
- con scrittura privata registrata;
- mediante la consegna di una lettera all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di riferimento della zona in cui il rappresentante è stato nominato.
A questo punto, la persona o l’ente nominato dovrà occuparsi di gestire la contabilità dell’azienda estera nominante, seguendo le stesse regole previste per i possessori di partita Iva.
Come funziona all’estero
Siccome ogni Paese ha una sua regolamentazione specifica, è necessario informarsi a seconda dello Stato di riferimento, poiché non è detto che le regole coincidano con quelle italiane.
Generalmente nel momento in cui si svolgono operazioni nei confronti di soggetti passivi di Iva, che siano anche residenti in uno Stato Ue, si utilizza l’istituto del reverse charge.
Tuttavia è importante sottolineare che si possono verificare situazioni in cui è necessario avere un rappresentante, o essere identificati direttamente per poter avere il rimborso dell’Iva spesa per acquisti di beni o servizi all’estero.
Tenendo conto di questo, bisogna considerare sempre che Nazioni diverse hanno regole diverse. Per esempio, in Francia è necessario nominare un rappresentante quando un’azienda o una società non residente intende compiere operazioni commerciali che siano rilevanti ai fini dell’Iva.
Anche la Spagna prevede la nomina di un rappresentante nel momento in cui effettuano questo tipo di operazioni. Diversamente, in Germania c’è la figura del mandatario fiscale, che ha un ruolo simile, ma non ha le stesse responsabilità di un rappresentante.
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