Cosa fare se il vicino fa rumore?

Francesca Nunziati

30 Agosto 2022 - 09:30

Se accordarsi con il vicino rumoroso non funziona come si può risolvere la questione? Vediamo insieme gli aspetti legali e pratici di questa scomoda realtà di vicinato e/o condominiale.

Cosa fare se il vicino fa rumore?

Quando le molestie acustiche da parte dei propri vicini sono così fastidiose da superare la soglia di tollerabilità, bisogna rivolgersi a un avvocato per dare il via una causa civile, mirante a ottenere il risarcimento del danno.

La causa potrebbe anche essere preceduta da un ricorso in via d’urgenza, il c.d. Ricorso ex art. 700 cpc, che ha la funzione di portare alla cessazione immediata dei rumori. Si può richiedere ai vicini rumorosi di insonorizzare il loro appartamento e chiedere il risarcimento del danno in un secondo momento, ovvero durante la causa ordinaria.

Il giudice che riconosce l’illecito civile nei rumori molesti prodotti dai propri vicini può condannarli per rumori molesti, ordinando la cessazione immediata dei rumori. Magari potrà anche imporre al vicino l’obbligo di insonorizzare l’appartamento e stabilire l’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, nel caso in cui si riesca a dimostrare che i rumori hanno provocato un danno reale attraverso delle prove, per esempio dei certificati medici.

Ultimamente la Corte di Cassazione ha ribadito, con una sentenza del 2016, che il rumore eccessivo prodotto dai vicini può effettivamente compromettere la salute psico-fisica della parte lesa.

Ma analizziamo insieme alcuni aspetti fondamentali della tematica.

Il rispetto degli orari condominiali

La vita condominiale è scandita da un regolamento di condominio, generalmente allegato al contratto di compravendita o di locazione, in cui dovrebbero essere indicate le ore destinate alla quiete e al riposo.

Solitamente le fasce orarie in cui è possibile far rumore sono:

  • dalle 8.00 di mattina fino alle 13.00;
  • dalle 16.00 fino alle 21.00.

Al di fuori di queste, ogni rumore e schiamazzo può essere contestato in sede di assemblea condominiale. Ovviamente ogni condominio sceglie in modo autonomo questi orari che possono variare in base alle stagioni o alle esigenze degli abitanti. La prima cosa da fare è quindi controllare il regolamento di condominio.

Se il vicino non li rispetta si può chiedere all’amministratore del condominio di intervenire chiedendo la cessazione della condotta fastidiosa.

I lavori in casa - ad esempio ristrutturazioni, riparazione o montaggio/smontaggio mobili - possono essere molto rumorosi e per questo si possono fare nelle fasce orarie non comprese in quelle in cui si deve mantenere il silenzio (prima delle 8.00 e dopo le 21:00).

Quindi via libera ai lavori in casa tra le 8.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 21.00. In ogni caso, prima di iniziare i lavori è buona norma controllare il regolamento condominiale e verificare l’esistenza di ulteriori divieti o regole da rispettare.

Chi infrange il regolamento condominiale sulle fasce orario di silenzio commette il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, previsto dall’articolo 659 del Codice Penale, che recita:

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

La sanzione amministrativa può aumentare a 516 euro se i rumori sono provocati da chi esercita per professione un mestiere rumoroso contro le norme dell’ordinamento.

La soglia di tollerabilità

Il nostro Codice Civile all’art. 844 è piuttosto generico a riguardo, identificando come molesto il rumore che superi la soglia di «normale tollerabilità». Come posso sapere allora se il rumore del mio vicino può considerarsi molesto?

Per ovviare al vuoto normativo i giudici, con varie sentenze, hanno stabilito che si parla di superamento della soglia di tollerabilità quando il livello medio del rumore supera di 3,5 decibel quello del rumore di fondo. È chiaro infatti che dipende molto dall’ambiente circostante in cui ti trovi: per capirci, in un luogo trafficato è impossibile sentire uno starnuto che, invece, riecheggerebbe a lungo in una landa desolata.

Il rumore di un martello pneumatico nel silenzio della campagna è immediatamente fastidioso. In città, dove il traffico intenso e i clacson sono il sottofondo normale, quello stesso rumore non è poi così aggressivo. La soglia di tollerabilità quindi sarà diversa in base al contesto nel quale ti trovi.

Cercando di essere più tecnici: ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza utilizza il cosiddetto criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il rumore di fondo della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi.

Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. In particolare, secondo la giurisprudenza, il rumore si deve ritenere intollerabile allorché nel luogo che subisce le immissioni si riscontri un incremento dell’intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel.

Tuttavia, nemmeno questo criterio ha superato il vaglio della Corte di Cassazione secondo la quale, nonostante quanto disciplinato dalla stessa, è possibile effettuare un monitoraggio dei livelli di rumore nell’abitazione anche tramite apposite app gratuite che simulino un fonometro digitale per registrare il livello di rumore di fondo nella propria abitazione e quello di certi rumori tipici del vicino.

Questo per avere un primo riferimento oggettivo che non avrà valore legale, ma sarà un buon indicatore e un ottimo documento da mostrare ai vicini.

Tra i rumori più comuni troviamo:

  • cani che abbaiano;
  • radio e tv ad alto volume;
  • feste protratte fino a tarda notte;
  • motore dell’automobile acceso a lungo;
  • rumore di tacchi;
  • pianto dei bambini;
  • sesso rumoroso;
  • litigi;
  • utilizzo di trapani o altri strumenti rumorosi.

Quando rivolgersi a un Giudice

Se il tentativo di dialogo e l’intervento dell’amministratore non danno gli esiti sperati, e se la convivenza sta diventando impossibile, si hanno ancora 2 strade da percorrere: si può fare un esposto a Polizia o Carabinieri oppure rivolgersi a un legale.

Nel primo caso, i carabinieri o la polizia possono intervenire solo laddove il comportamento del vicino molesto integri un’ipotesi di reato.

Il punto è il seguente: quando il rumore provocato dal vicino fa scattare il penale e quindi può essere considerato reato? La Corte di Cassazione, con la sentenza 25424/2016, ha chiarito che per configurare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo, sono necessari due presupposti:

  • che il rumore superi la normale tollerabilità;
  • che sia in grado di provocare disturbo a un numero indeterminato di persone e non a una cerchia ristretta di famiglie.

L’ufficiale di Polizia Municipale tenta quindi una conciliazione tra le parti invitandole nel suo ufficio: dell’incontro viene steso un verbale. Se invece il caso non riguarda un numero indefinito di persone, bisognerà rivolgersi a un legale.

In questo caso è fondamentale comprendere che spetta al ricorrente provare i rumori molesti di cui si accusa il vicino. Grazie a questo intervento potrà essere stabilito con certezza se il rumore può qualificarsi come molesto perché supera la normale soglia di tollerabilità.

Nel caso il magistrato riconosca l’illecito civile, condannerà la controparte per rumori molesti e ordinerà l’immediata cessazione delle molestie acustiche.
In alcuni casi potrebbe obbligare il colpevole a insonorizzare l’appartamento e stabilire un risarcimento a tuo favore. L’ammontare è a totale discrezione del Tribunale.

Il tema del risarcimento patrimoniale e morale del danno subito in seguito ai rumori molesti è stato ampiamente dibattuto fino a giungere alla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, già citata, che nel 2016 ha sancito che il caos generato dai vicini può dar luogo a un’effettiva compromissione dello stato psico-fisico della parte lesa.

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