Contributo a fondo perduto non spettante: ecco come evitare le sanzioni

Rosaria Imparato

23/07/2020

Contributo a fondo perduto non spettante, come si possono evitare le sanzioni? L’unico modo è presentare un’istanza di rinuncia prima dell’erogazione del finanziamento, altrimenti è necessario restituire l’importo ricevuto, maggiorato di sanzioni e interessi.

Contributo a fondo perduto non spettante: ecco come evitare le sanzioni

Contributo a fondo perduto non spettante, cosa può fare il contribuente per evitare le sanzioni? C’è solo un modo: presentare un’istanza di rinuncia al contributo prima dell’erogazione dello stesso.

Il decreto Rilancio ha fatto in modo di semplificare la procedura di domanda per il finanziamento a fondo perduto, vista la situazione di crisi economica che ha seguito l’emergenza sanitaria.

Allo stesso tempo, però, ha previsto sanzioni molto severe in caso di avvenuta erogazione del contributo non spettante: non solo si procede al recupero delle somme maggiorate da sanzioni e interessi, ma è prevista anche la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ecco cosa fare in caso di erogazione del contributo non spettante per evitare le sanzioni.

Contributo a fondo perduto non spettante: come evitare le sanzioni con l’istanza di rinuncia

Si può inoltrare la domanda per il contributo a fondo perduto già dal 15 giugno 2020, fino alla scadenza del 13 agosto (24 agosto per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). L’Agenzia delle Entrate, nel pomeriggio del 15 giugno, ha reso disponibile il software operativo per l’invio della richiesta.

Il contributo è destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi e/o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Deve inoltre verificarsi una riduzione del fatturato di aprile 2020 del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019.

Per il calcolo del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 bisognerà far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza avverranno dopo l’erogazione del contributo: è quindi fondamentale “fare bene i conti” per essere sicuri che il finanziamento a fondo perduto spetti in accordo coi requisiti richiesti dal decreto Rilancio.

Ma cosa fare se invece si commette un errore nel calcolo del fatturato e ci si accorge che in realtà il contributo non è spettante?

La risposta a questa domanda si trova nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai beneficiari e agli esclusi dall’agevolazione.

Il documento di prassi informa che il soggetto che presenta una rinuncia al contributo ha conseguenze diverse in base al momento di presentazione della stessa, ovvero:

  • se viene consegnata prima dell’erogazione del contributo non vengono applicate le sanzioni;
  • se viene presentata dopo l’assegnazione del contributo è consentita la regolarizzazione spontanea, quindi bisogna restituire il finanziamento indebitamente ricevuto, maggiorato di interessi e sanzioni. In questo caso si applica il ravvedimento operoso.
Circolare AdE n. 15/E del 13 giugno 2020
Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Contributo a fondo perduto: le sanzioni per chi riceve un finanziamento non spettante

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate anche nei nuovi chiarimenti sul contributo a fondo perduto contenuti nella circolare n. 22/E del 21 luglio, l’unico modo per non incorrere nelle sanzioni è quello di presentare l’istanza di rinuncia al contributo prima dell’erogazione dello stesso sul proprio conto corrente o postale.

Dunque, chi presenta l’istanza di rinuncia dopo l’erogazione deve comunque pagare le sanzioni e gli interessi (pur diminuiti grazie all’applicazione del ravvedimento operoso).

In caso di avvenuta erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme non spettanti, maggiorate dalle sanzioni (dal 100 al 200% dell’importo erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nei confronti di chi consegue indebitamente, per sé o per gli altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Ricordiamo, infine, che il Fisco ha ben otto anni di tempo per effettuare le verifiche e procedere con la richiesta di restituzione delle somme ricevute: nello specifico, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno dall’erogazione del contributo.

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