Cessioni di token digitali ai fini IVA, Ires e Irap: chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale

Martina Cancellieri

1 Ottobre 2018 - 11:27

Cessione di token digitali per beni e servizi tramite ICO: con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di regime fiscale IVA, Ires e Irap a una società che intende emettere utility token.

Cessioni di token digitali ai fini IVA, Ires e Irap: chiarimenti delle Entrate sul regime fiscale

Cessione token digitali: arrivano chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale applicato.

L’utility token è uno strumento digitale che consente al possessore di ottenere beni o servizi dall’emittente e venderlo al pubblico attraverso una ICO (Initial Coin Offering).

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti il 28 settembre 2018, con la risposta all’interpello presentato da una società commerciale che intende emettere un token digitale.

La società istante ha chiesto chiarimenti alle Entrate in merito al trattamento fiscale applicabile ai fini dell’IVA e delle imposte dirette Ires e Irap e alle operazioni di cessione dei token digitali e di conversione delle criptovalute (bitcoin o ethereum) in valuta corrente.

Quanto all’ICO si tratta di una modalità di finanziamento basata sulla tecnologia blockchain e utilizzata dalle imprese, soprattutto start-up, che intendono realizzare un determinato progetto.

Token digitali riconducibile al voucher ai fini IVA

Con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di regime fiscale IVA, Ires e Irap a una società che intende emettere un token digitale.

Si tratta di un utility token che consente al possessore di ottenere dei beni o servizi e venderlo al pubblico attraverso una ICO.

In genere tramite un documento di offerta denominato “whitepaper” l’impresa emittente propone al pubblico un progetto da finanziare con la vendita di token digitali aventi un dato valore economico collegato ai beni e ai servizi sottostanti.

La maggior parte dei soggetti aderenti sono persone fisiche, ovvero privati consumatori che acquistano i token digitali effettuando un investimento regolato anche in criptovalute.

Nel caso specifico dell’interpello la società in questione intende proporre una ICO nell’ambito della quale emettere utility token, ovvero token digitali utili alla fruizione di servizi forniti dalla società stessa nell’ambito della propria attività a fronte di pagamenti in bitcoin ed ethereum.

Tali token digitali potranno essere utilizzati direttamente dall’acquirente originario per fruire dei servizi sottostanti o ceduti a terzi.

In merito alla cessione dei token digitali da parte della società verso corrispettivo a privati consumatori l’Agenzia delle Entrate ha risposto che tale operazione sotto il profilo dell’IVA è riconducibile alla vendita dei voucher.

Tali utility token possono essere assimilabili ai voucher in quanto strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni o servizi.

Dal momento che la cessione dei token digitali è riconducibile a una mera movimentazione finanziaria non rilevante agli effetti dell’IVA, quest’ultima si renderà esigibile solo al momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati con la spendita dei token.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 14 del 28 settembre 2018
La risposta n. 14 del 28 settembre 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di regime fiscale IVA, IRES e IRAP relativo all’offerta di token digitali.

Quando i token digitali assumono rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap

Con riferimento alle imposte sui redditi, la cessione dei token digitali da parte della società emittente non assume autonoma rilevanza fiscale ai fini dell’Ires, fermo restando che sul piano contabile l’operazione sia rappresentata come una mera movimentazione finanziaria.

Pertanto ai fini delle imposte sui redditi le somme incassate a seguito dell’assegnazione dei token digitali non incidono sulla determinazione del periodo d’imposta in cui concorrono alla formazione della base imponibile i beni o i servizi cui hanno diritto i possessori dei buoni.

I componenti di reddito relativi alla cessione dei beni o all’erogazione dei servizi saranno invece rilevanti al momento della relativa imputazione al conto economico per i soggetti diversi dalle micro-imprese o al momento in cui la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è considerata effettuata per le micro‑imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che le somme incassate a fronte dell’assegnazione dei token digitali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

Token digitali: criptovalute e tassazione dei redditi delle persone fisiche

Con riferimento alla consistenza di valuta virtuale detenuta dalla società a fine esercizio viene spiegato che la stessa deve essere valutata in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, ovvero alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di criptovalute.

Nel caso in cui una società eroghi compensi ai propri dipendenti sotto forma di token digitali, tali remunerazioni costituiscono reddito di lavoro dipendente per i soggetti percettori. Tale compenso deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto a condizione che nel periodo d’imposta l’importo da attribuire a tale forma di retribuzione sia superiore a 258,23 euro.

È stato chiarito infine che ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa i token digitali costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio e pertanto sono suscettibili di generare un reddito diverso di natura finanziaria.

Questi redditi devono essere indicati nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche e sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%.

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