Bonus vacanze, ok alla detrazione anche senza lo sconto in fattura: ecco le condizioni

Rosaria Imparato

06/07/2020

Bonus vacanze, il contribuente ha diritto alla detrazione del 20% in dichiarazione dei redditi anche se il fornitore non fa lo sconto in fattura: il chiarimento è contenuto nella circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 3 luglio 2020.

Bonus vacanze, ok alla detrazione anche senza lo sconto in fattura: ecco le condizioni

Bonus vacanze, il contribuente ha diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi anche se la struttura turistico-ricettiva non ha effettuato lo sconto in fattura.

A chiarire questo aspetto è la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime spiegazioni in merito all’applicazione del bonus vacanze, su dove e come poter usare il credito d’imposta, oltre a maggiori delucidazioni in merito al nucleo familiare.

Il tax credit vacanze si può richiedere dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020, per soggiorni in alberghi, agriturismi e bed&breakfast in Italia.

Bonus vacanze, ok alla detrazione anche senza lo sconto in fattura: ecco le condizioni

Il bonus vacanze è una novità assoluta del Dl Rilancio, attualmente in fase di conversione in legge. Il processo di conversione va terminato entro il prossimo 18 luglio.

Il bonus, che si può richiedere solo tramite l’app IO della Pubblica Amministrazione accedendo con Spid o con Carta d’Identità Elettronica, è usufruibile:

  • all’80% come sconto anticipato dal fornitore (cioè dalla struttura ricettiva);
  • al 20% come detrazione.

La detrazione ovviamente riguarda la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Ma cosa succede se il fornitore non accorda lo sconto in fattura?

La risposta a questa domanda viene data dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.

In questo caso, specifica la circolare, il contribuente può comunque usufruire della detrazione del 20%, ma solo a una condizione: la fattura (il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale) emessa dal fornitore deve essere intestata al soggetto che intende usufruire della detrazione.

La detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In caso di incapienza però la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Bonus vacanze, dove spenderlo?

Una delle domande che i cittadini con i requisiti per accedere al bonus vacanze (Isee inferiore a 40.000 euro, DSU in corso di validità) è come sapere dove si può spendere il bonus -qualora venisse accordato dall’Agenzia delle Entrate-.

Ricordiamo, infatti, che il DL Rilancio non prevede alcun obbligo da parte delle strutture ricettive di accettare il bonus.

Una parziale risposta al quesito dei contribuenti lo ha dato Federalberghi, che ha riunito sul sito italyhotels.it l’elenco delle strutture ricettive che aderiscono al bonus vacanze, compilato grazie alle interviste effettuate conivolgendo gli oltre 28.000 soci.

La risposta è parziale proprio perché il suddetto sito raccoglie solo le strutture associate, lasciando fuori le altre.

lnfine, il bonus si può spendere anche se si paga tramite di agenzie di viaggio o tour operator, ma attenzione: la fattura deve essere emessa dalla struttura turistica. Nel caso di pagamento tramite agenzia, quest’ultima dovrà emettere la fattura per conto dell’albergo.

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