Reddito di emergenza, il contratto di lavoro è ostativo?

Lorenzo Rubini

8 Aprile 2021 - 19:27

Il reddito di emergenza può essere richiesto anche da chi lavora oppure il contratto inficia la possibilità di erogazione?

Reddito di emergenza, il contratto di lavoro è ostativo?

Il decreto Sostegni ha previsto il rinnovo del reddito di emergenza per 3 mesi e nello specifico per marzo, aprile e maggio 2021. Cambiano leggermente i requisiti di accesso ed in questo modo si amplia la platea dei possibili beneficiari. Possono richiedere il REM, infatti, con requisiti diversi, anche coloro che hanno visto scadere la propria indennità di disoccupazione tra luglio 2020 e fine febbraio 2021. Ma cosa accade a chi lavora? Può richiedere il reddito di emergenza?

Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:

“Buonasera
Cortesemente vi chiedo la seguente informazione:
Ho un contratto part time (scadenza maggio 2021), sono pagata ad ore e lo stipendio che prendo non è sempre lo stesso, preciso che lavoro con una cooperativa sociale, in merito al rem 2021 posso richiederlo? Isee ok è sotto i 10.000, il mio compenso a febbraio 2021 (che ancora non ho percepito) è sui 500 € netti.. Posso richiedere il rem?
Grazie mille per la Vs attenzione”.

Reddito di emergenza e lavoro

Essere titolari di un contratto di lavoro impedisce la fruizione del REM solo a coloro che devono accedervi, senza il rispetto dei requisiti reddituali, per scadenza dell’indennità di disoccupazione nei periodi previsti dal decreto. Per tutti gli altri nuclei familiari, quindi, il lavoro subordinato non impedisce la percezione del sussidio perchè, in ogni caso, è richiesto il rispetto dei requisiti reddituali.

Il decreto sostegni all’articolo 12, infatti, prevede che possono accedere al reddito di emergenza tutti coloro che, nel rispetto del requisiti patrimoniale (patrimonio mobiliare di valore inferiore ai 10mila euro) e di quello dell’ISEE (che deve avere un valore fino a 15mila euro) abbiano avuto a febbraio 2021 un reddito inferiore alla quota di REM spettate.

Unicamente per chi vive in affitto la soglia di reddito riferita a febbraio 2021è aumentata di un dodicesimo del canone di locazione annuo desumibile dall’ISEE.

Nel suo caso, se è l’unica componente del suo nucleo familiare, la quota di REM spettante è pari a 400 euro e di conseguenza può accedere al beneficio solo se vive in una casa in affitto: in questo modo, infatti, il reddito di febbraio, che nel suo caso non dovrebbe superare i 400 euro, sarebbe aumentata dell’affitto mensile che paga. Potrebbe in questo modo rientrare tra i beneficiari del reddito di emergenza.

Ma se vive in una casa di proprietà o se vive in una casa in usufrutto, avendo un reddito per il mese di febbraio superiore alla quota di REM spettante, non ha diritto al sussidio.

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