Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti per Quota 100 è “valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo”; sono ammessi, quindi, contributi figurativi, da riscatto e volontari.
Con la pubblicazione del decreto disciplina il funzionamento di Quota 100 possiamo finalmente fare chiarezza su un aspetto che tanto interessa ai nostri lettori. In queste settimane, infatti, in molti ci hanno chiesto quali fossero i contributi utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
Come noto per andare in pensione all’età di 62 anni, anticipando così di cinque anni il collocamento in quiescenza, bisogna aver maturato 38 anni di contributi; nei giorni che hanno preceduto l’approvazione del decreto (che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) però non c’era chiarezza su quali fossero i contributi utili, tant’è che si era parlato di un possibile limite per la contribuzione figurativa.
D’altronde Quota 100 non sarebbe stata la prima opzione per il pensionamento a prevedere delle restrizioni contributive: ad esempio, Opzione Donna - appena prorogata dal decreto - nei 35 di contribuzione richiesta non tiene conto dei contributi figurativi, mentre la pensione anticipata li ammette ma per non più di 5 anni.
Tuttavia, a differenza di quanto si pensava, ai fini del raggiungimento della pensione con Quota sono è valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’assicurato; vediamo cosa significa e qual è il modo migliore per maturare i 38 anni di contributi richiesti.
Contributi per la pensione con Quota 100: quali sono validi?
Raggiungere i 38 anni di contributi previsti per l’accesso alla pensione con Quota 100 (possibilità riservata a coloro che hanno compiuto almeno il 62° anno di età) potrebbe sembrare molto difficile, soprattutto per coloro che hanno iniziato a lavorare ad età avanzata (ad esempio dopo aver completato un percorso di studi universitario) o che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua.
Ebbene, in realtà potrebbe non essere così impossibile perché - come anticipato - per Quota 100 sono riconosciuti come validi i contributi accreditati a qualsiasi titolo. Di conseguenza, ai fini della maturazione della contribuzione richiesta si tiene conto dei:
- contributi obbligatori ossia quelli versati nel corso della vita lavorativa dal datore di lavoro (per i lavoratori subordinati) o dal lavoratore stesso (nel caso degli autonomi);
- contributi figurativi ossia quelli versati dall’Inps - senza alcun onere per il lavoratore - nei periodi in cui questo non può svolgere la normale attività lavorativa. Ad esempio, vengono accreditati - al fine di garantire in ogni caso la copertura assicurativa e il diritto alla pensione - contributi figurativi durante una malattia, oppure durante il congedo di maternità, o anche quando il lavoratore è in regime di cassa integrazione;
- contributi da riscatto ossia quelli versati dal lavoratore stesso nei periodi in cui questo è scoperto da contribuzione, sia obbligatoria che figurativa. A differenza dei contributi figurativi, l’istituto del riscatto è sempre oneroso per il lavoratore che lo richiede. Tra i periodi riscattabili c’è il corso di laurea (per il quale sono state introdotte agevolazioni per gli Under 45), o anche i periodi di lavoro prestati all’estero (in paesi convenzionati);
- contributi volontari versati dai lavoratori dipendenti nei periodi in cui il rapporto di lavoro si interrompe. In questo caso l’onere del versamento grava interamente, per il 33% della retribuzione lorda, sul dipendente (e non più sul datore di lavoro per il 23,81% e sul dipendente per il 9,19%).
Per quanto riguarda la contribuzione figurativa, però, potrebbe restare in vigore quanto previsto dalla legge 153/1969, la quale stabilisce che - esclusivamente nel caso dei dipendenti privati - ai fini del raggiungimento della pensione almeno 35 anni di contribuzione deve essere raggiunta senza considerare i contributi accreditati durante la malattia o la disoccupazione ordinaria. Attendiamo però ulteriori chiarimenti per darne la certezza.
Quindi, se tra contributi obbligatori e figurativi non avete raggiunto i 38 anni richiesti potrete ricorrere, eventualmente, al riscatto di uno di quei periodi ammessi dalla legge. Riscattando la laurea, ad esempio, potrete incrementare di altri 5 anni la vostra posizione contributiva.
Chi invece ha da poco perso il lavoro e non può raggiungere la contribuzione richiesta per pochi anni può decidere di proseguire volontariamente l’assicurazione IVS, versando i contributi mancanti (ad esempio 2 anni) di tasca propria.
È bene precisare, invece, che la pace contributiva introdotta dal decreto pensioni non vale per coloro che intendono accedere a Quota 100; non c’è un divieto esplicito, tuttavia per ricorrere a questa misura è necessario che il lavoratore sia privo di contribuzione al 1996 e quindi non ricade nella Quota 100.
Cumulo dei contributi
Nel decreto che disciplina Quota 100, inoltre, viene confermata la possibilità per l’interessato di raggiungere la condizione contributiva richiesta cumulando gratuitamente i contributi accreditati in più gestioni previdenziali Inps.
Questo però non vale per i contributi accreditati nelle casse professionali; l’alternativa in questo caso è rappresentata dalla ricongiunzione dei contributi, la quale però è a titolo oneroso per l’interessato.
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