Il padrone non è sempre responsabile del morso del cane, lo dice la Cassazione

Isabella Policarpio

17 Dicembre 2019 - 12:34

Quando il morso del cane non era prevedibile e l’animale era al guinzaglio, il padrone non è responsabile. Così la Cassazione ha assolto una donna il cui cagnolino aveva morso un bambino.

 Il padrone non è sempre responsabile del morso del cane, lo dice la Cassazione

Il padrone non è sempre responsabile se il cane morde o aggredisce una persona, anche quando si tratta di un bambino. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza dove ha riconosciuto che il padrone dell’animale non può essere responsabile se il morso era imprevedibile.

Tuttavia l’esclusione della responsabilità vale solo se il padrone dimostra di aver preso tutte le precauzioni, quindi il guinzaglio e la museruola, se necessaria.

In particolare, il caso di specie ha scagionato la proprietaria di un cane di piccola taglia, mansueto e inoffensivo e tenuto al guinzaglio che, in maniera imprevedibile, ha reagito in modo aggressivo sentendosi attaccato da un bambino.

In altre parole, l’obbligo di vigilanza del cane non fa sempre scattare una condanna.

Il padrone non è sempre responsabile del morso del cane: cosa dice la Cassazione

Come sappiamo, chi possiede un cane è responsabile dei danni a cose e persone da esso causati se non si attiene agli obblighi di vigilanza previsti dalla legge. Quindi il padrone di un cane risponde dinanzi alla legge per negligenza, imprudenza e imperizia nella custodia dell’animale.

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Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del padrone non è assoluta e che quindi egli non sia colpevole quando il cane ha una reazione che non poteva in alcun modo essere prevista ed evitata.

Il caso di specie ha come protagonista una donna proprietaria di un cane che era stata condanna in secondo grado per omessa vigilanza ma che, al contrario, la Cassazione ha scagionato.

Infatti nel caso di specie i giudici hanno rilevato che il cane fosse regolarmente al guinzaglio e che, essendo di piccola taglia e inoffensivo, non aveva bisogno della museruola. La donna dunque non avrebbe in alcun modo potuto prevedere e impedire quello che poi è successo: un bambino ha pestato la coda del cane con la bicicletta e questo come reazione al dolore lo ha morso.

La sentenza dimostra che la responsabilità per danno cagionato da animali, ex articolo 2052 del Codice penale , deve essere sempre dimostrata in concreto e non possa essere presunta.

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