Licenziamenti sospesi per 5 mesi nel decreto Rilancio

Teresa Maddonni

10/07/2020

Licenziamenti sospesi per 5 mesi nel decreto Rilancio fino ad agosto. Il testo modifica quanto già disposto dal Cura Italia. Nella fase di conversione in legge vengono anche inserite delle novità.

Licenziamenti sospesi per 5 mesi nel decreto Rilancio

Licenziamenti sospesi per 5 mesi: questo è quanto prevede il decreto Rilancio in vigore dallo scorso 19 maggio 2020 e verso la conversione in legge.

L’articolo 80 del testo va a modificare l’articolo 46 del decreto n.18/2020 Cura Italia convertito nella legge n.27/2020 del 24 aprile che stabilisce la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020, giornata che ha segnato l’inizio dell’emergenza in Italia.

La proroga della sospensione dei licenziamenti è stabilita ora retroattivamente per altri 5 mesi e quindi fino al mese di agosto (dal 17 marzo 2020 data di entrata in vigore del decreto Cura Italia al 17 agosto 2020, più la possibile revoca delle procedure già avviate tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020).

Non solo, ma nella fase di conversione del decreto Rilancio il testo già corposo è stato modificato da una serie di emendamenti approvati ed è apparsa pertanto, al succitato articolo 80, un’aggiunta al comma 1-bis oltre all’articolo 80-bis.

Il decreto Rilancio in vigore introduce, come abbiamo detto, la proroga a quanto già previsto dal Cura Italia, come d’altronde accaduto per la cassa integrazione.

Nel nuovo testo del decreto Rilancio che sta per essere convertito non ci sono solo novità per quanto concerne la sospensione dei licenziamenti, ma anche l’articolo sul bonus 600 euro, per esempio, che per alcuno è diventato a maggio da 1.000 euro, ha subito una piccola correzione. Vediamo cosa dice il decreto Rilancio, con modifica, sui licenziamenti sospesi per 5 mesi.

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Licenziamenti sospesi per 5 mesi

Licenziamenti sospesi per 5 mesi: questo si legge nel decreto Rilancio in vigore. L’articolo 80 va a intervenire su quello del decreto Cura Italia che dispone la sospensione recando proprio “Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. L’articolo 46 del Cura Italia che si esaurisce in un unico comma stabilisce che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

Il nuovo decreto stabilisce che:

“le parole “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi”.”

Ancora viene aggiunto quanto segue:

“Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

L’articolo 7 fa riferimento sempre ai licenziamenti individuali nel caso di aziende con più di quindici dipendenti.

Non solo licenziamenti sospesi per 5 mesi nel decreto Rilancio perché il nuovo articolo prevede anche un prima aggiunta che è una novità rispetto al Cura Italia e in fase di conversione una seconda modifica come abbiamo anticipato.

Licenziamenti e diritto di revoca

L’articolo 80 del decreto Rilancio inserisce un comma, l’1-bis, che prevede il diritto di revoca nel caso di licenziamenti già disposti. Si legge nel testo:

“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

Un articolo questo che non solo stabilisce la sospensione dei licenziamenti per 5 mesi, quindi fino a al 17 agosto considerando la data di inizio che è il 17 marzo 2020, ma anche che le procedure di licenziamento disposte dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione. Nelle prime versioni del decreto era prevista solo quella in deroga.

La sospensione dei licenziamenti fino ad agosto rientrerebbe nel pacchetto di protezione del lavoro che conterrebbe anche la proroga degli ammortizzatori sociali. Ricordiamo che in merito a questi molti aspettano ancora il pagamento come d’altronde i dati INPS sembrano confermare.

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Licenziamenti sospesi per 5 mesi: altre novità

Sui licenziamenti sospesi per 5 mesi arrivano altre novità con un’aggiunta al comma 1-bis e l’articolo 80-bis. Al comma 1-bis viene aggiunto nel testo in conversione del decreto Rilancio il seguente periodo:

“Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.”

L’articolo 47 citato della legge del 1990 si riferisce ai trasferimenti d’azienda e recita quanto segue al comma 2:

“2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.”

I 10 giorni originari fino al 17 agosto 2020 in cui vige la sospensione dei licenziamenti diventano 45.

Poi quanto riguarda il nuovo articolo 80-bis del decreto Rilancio “Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” riferito al Jobs Act e nel dettaglio alla somministrazione irregolare. Nel dettaglio il nuovo articolo del decreto Rilancio interpreta il secondo periodo del comma 3 che recita quanto segue:

“Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.”

L’articolo 80-bis negli atti compiuti o ricevuti inserisce anche la sospensione dei licenziamenti per 5 mesi. Il licenziamento viene pertanto escluso e perde di validità. Recita infatti:

“1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.”

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