Lavoro: novità nel decreto liquidità per i neoassunti. Catalfo presenta le misure

Teresa Maddonni

09/04/2020

Lavoro: novità nel decreto liquidità per i neoassunti. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo con un messaggio su Facebook ha annunciato l’estensione di alcune tutele previste dal Cura Italia a tutti i lavoratori. Vediamo quali.

Lavoro: novità nel decreto liquidità per i neoassunti. Catalfo presenta le misure

Lavoro: novità per i neoassunti nel decreto liquidità appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 23 e in vigore da oggi 9 aprile 2020.

Ad annunciare le due misure è stata la stessa ministra del Lavoro Nunzia Catalfo attraverso un messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il decreto liquidità lo ricordiamo è stato approvato solo qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri e prevede delle misure importanti per il sostegno alle imprese. Nel decreto liquidità trovano spazio anche delle misure per il lavoro, come Catalfo sottolinea, che estendono anche ai neoassunti quanto già previsto dal decreto Cura Italia in termini di tutele relative alla cassa integrazione.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto liquidità per il mondo del lavoro in attesa che arrivino le ulteriori misure di sostegno alle famiglie e a chi è senza occupazione.

Lavoro, novità decreto liquidità: tutele Cura Italia per neoassunti

Lavoro: tra le novità previste dal decreto liquidità vi è l’estensione a tutti i lavoratori delle tutele previste nel decreto Cura Italia. Ad annunciarlo la stessa ministra Catalfo che dalla sua pagina Facebook ufficiale a poche ore dall’entrata in vigore del decreto ha scritto:

“Nel Decreto Imprese sono state inserite due importanti norme che riguardano il lavoro. Con la prima, allarghiamo le tutele previste dal “Cura Italia” anche a tutti i lavoratori che sono stati assunti dopo il 23 febbraio e fino al 17 marzo i quali, in questo modo, potranno accedere alle varie forme di sostegno al reddito. Con la seconda, eliminiamo il pagamento dell’imposta di bollo che le aziende, secondo la vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per presentare la domanda di cassa integrazione in deroga. Facciamo così altri due importanti passi avanti per garantire ai cittadini il massimo sostegno possibile nel delicato momento che il Paese sta attraversando.”

Ma andiamo per gradi. Per quanto riguarda la prima prevista, vale a dire l’allargamento delle tutele del Cura Italia facciamo direttamente riferimento al testo in questione. In particolare le Disposizioni in materia di Lavoro sono introdotte con l’articolo 41 e si legge ai commi 1 e 2 che:

“le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.”

Di cosa si tratta? Gli articoli 19 e 22 fanno riferimento alla cassa integrazione ordinaria e alla cassa integrazione in deroga per le quali sarà possibile quindi fare richiesta anche per chi è stato assunto tra il primo decreto del presidente del Consiglio per arginare l’epidemia di COVID-19 e il decreto Cura Italia.

Il decreto, cui il 23/2020 si richiama infatti stabilisce che la cassa integrazione ordinaria e quella in deroga sono possibili solo per i lavoratori assunti al 23 febbraio 2020 quindi prima del lockdown totale.

Questa disposizione che estende la tutela anche a tutti i lavoratori che da neoassunti hanno rischiato di perdere il lavoro è un grande passo avanti. Vediamo qual è la seconda novità prevista dal decreto liquidità e in particolare dall’articolo 41 sopra citato.

Lavoro, nel decreto liquidità si elimina l’imposta di bollo

La seconda novità sul lavoro del decreto liquidità riguarda l’eliminazione dell’imposta di bollo. A prevederlo, sempre in merito alla cassa integrazione, è il comma 3 dell’articolo 41 che abbiamo sopra in parte illustrato.

In particolare questo è strettamente legato all’articolo 22 del Cura Italia relativo alla cassa integrazione in deroga. Si legge in particolare che:

“le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 sono esenti da imposta di bollo.”

Verifichiamo cosa dice il comma 4 dell’articolo 22 del Cura Italia e questo fa riferimento alla modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga che deve avvenire procedendo con l’invio della stessa alla regione (che ha stipulato l’accordo quadro con le parti sociali) la quale accolta la invia entro 48 ore all’INPS.

Dei ritardi della procedura per il pagamento della cassa integrazione in deroga abbiamo già scritto. L’eliminazione dell’imposta di bollo è comunque un passo avanti per datore di lavoro e lavoratori.

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