Visita fiscale maternità anticipata per gravidanza a rischio, quando passa?

Simone Micocci

10 Ottobre 2023 - 18:59

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Maternità anticipata per gravidanza a rischio, visita fiscale solo nei primi 7 giorni.

Visita fiscale maternità anticipata per gravidanza a rischio, quando passa?

Nella generalità dei casi il lavoratore che si assenta per malattia ha il dovere di essere reperibile negli orari della visita fiscale: ci sono però delle eccezioni, come appunto quella dell’interdizione per gravidanza a rischio, detta anche maternità anticipata.

Laddove l’attività di lavoro svolta possa comportare un pregiudizio allo stato di salute della lavoratrice, così come a quella del nascituro, la lavoratrice incinta ha diritto all’interdizione anticipata per maternità: anziché aspettare l’inizio del congedo obbligatorio di maternità, quindi, potrà smettere fin da subito di lavorare percependo nel frattempo un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (con la possibilità di un’integrazione da parte del datore di lavoro nel caso in cui fosse prevista dal contratto collettivo).

Per quanto la maternità anticipata possa sembrare a tutti gli effetti un’assenza per malattia, ai fini normativi non è così in quanto appunto la retribuzione percepita è differente così come si applicano delle regole diverse in materia di visite fiscali.

Chi si astiene dall’attività lavorativa per gravidanza a rischio, infatti, non deve temere un controllo del medico Inps: queste assenze vengono trattate al pari del congedo di maternità vero e proprio, per il quale appunto non ci sono orari di reperibilità da rispettare. Tuttavia, vi è un periodo entro cui la lavoratrice potrebbe essere soggetta a controllo e di conseguenza è obbligata a rispettare gli orari di reperibilità: per capire la ragione dobbiamo partire dall’inizio, facendo chiarezza su quando - e come - si ha diritto all’interdizione anticipata per gravidanza a rischio.

Quando si ha diritto alla maternità anticipata per gravidanza a rischio

È la Legge 151/2001 - meglio conosciuta come il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - a riconoscere alle donne in stato di gravidanza a rischio la possibilità di chiedere la maternità anticipata.

Nel dettaglio, nell’articolo 17 del Testo Unico si legge che la maternità anticipata può essere richiesta:

  • nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Lo stesso articolo stabilisce che la gravidanza anticipata debba essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro in seguito all’accertamento del medico, ma non oltre il 7° giorno dalla presentazione della richiesta.

Come richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio

L’interdizione anticipata può essere disposta dalla Asl nel caso in cui la gravidanza sia a rischio per ragioni patologiche o fisiologiche, dall’Ispettorato del Lavoro nel caso in cui siano le mansioni svolte a essere incompatibili con la gravidanza.

Nel primo caso, quindi, la lavoratrice deve rivolgersi all’Asl che certificherà le ragioni per cui questa ha diritto ad astenersi dallo svolgere l’attività lavorativa. In tal caso, sta alla Dpl (Direzione territoriale del lavoro), una volta inviato l’accertamento medico, confermare o meno la richiesta della lavoratrice.

Quando passa la “visita fiscale”?

Il provvedimento che conferma l’inizio dell’indennità di gravidanza anticipata deve essere emanato entro 7 giorni dalla richiesta della lavoratrice; in caso di mancata risposta vale il principio del “silenzio assenso”.

Ebbene, in questo periodo è possibile ricevere una visita di verifica da parte del Servizio Sanitario Nazionale al fine di confermare l’esistenza della gravidanza a rischio, negli stessi orari delle visite fiscali:

  • per i dipendenti del settore privato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00,
  • per i dipendenti pubblici dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Superato questo periodo l’interdizione anticipata viene concretamente riconosciuta, anche laddove la visita di verifica non sia stata effettuata. Scaduti i 7 giorni dalla richiesta, quindi, non vi è alcun obbligo di reperibilità nei suddetti orari, con la lavoratrice che potrà uscire di casa senza doversi preoccupare di un controllo medico.

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