Rifiutarsi di lavorare per il troppo caldo (mantenendo lo stipendio), quando è legittimo?

Simone Micocci

12 Luglio 2023 - 16:31

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Troppo caldo sul posto di lavoro, ci si può rifiutare di prendere parte alle attività? In alcuni casi sì, ecco quando.

Rifiutarsi di lavorare per il troppo caldo (mantenendo lo stipendio), quando è legittimo?

Di troppo caldo si può morire ed è per questo che bisogna tenerne conto anche nel posto di lavoro.

Delle tragiche conseguenze del troppo caldo ne abbiamo avuto la prova proprio in questi giorni, dove a Milano un operaio quarantaquattrenne si è sentito male mentre stava lavorando per strada, a Lodi, per tracciare la segnaletica stradale. Un colpo di calore fatale: neppure i soccorsi sono stati in grado di impedire la morte dell’operaio.

Non si può morire sul lavoro, non si può morire per il troppo caldo”, ha dichiarato il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, tuttavia le alte temperature registrate in queste giornate stanno mettendo in difficoltà non pochi lavoratori.

Temperature che superano anche i 40 gradi e che rendono impossibile lavorare in determinati contesti. A tal proposito bisogna ricordare che esistono diversi strumenti per la tutela del lavoratore, dalla sospensione dell’attività lavorativa a una serie di accortezze che i datori dovrebbero seguire per non mettere a repentaglio la salute dei propri dipendenti.

È bene fare chiarezza su quali sono i diritti del lavoratore, specialmente adesso che rischiamo di dover affrontare una delle estati più calde di sempre. La domanda è: ci si può rifiutare di lavorare per il troppo caldo? La questione rientra nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. D’altronde, è lo stesso articolo 2087 del Codice civile a obbligare il datore di lavoro a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti. È il d.lgs 81/2008, il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza, a raccogliere invece tutte quelle norme che regolano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Del rischio di stress termico - che si verifica quando il sistema di termoregolazione dell’organismo fallisce, sia per il troppo caldo che per il freddo - e di come prevenirlo, se ne parla nell’allegato IV del testo unico, nella parte riferita al microclima negli ambienti di lavoro.

Ci sono, dunque, degli obblighi per il datore di lavoro che se non rispettati possono autorizzare il dipendente a sospendere l’attività lavorativa per il troppo caldo (o freddo).

Una situazione che spesso è stata anche oggetto di pronunce giurisprudenziali, con i giudici che hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori di astenersi dalle loro attività, pur continuando a percepire lo stipendio, quando le condizioni ambientali non consentono di proseguire senza mettere a rischio la propria salute.

Le regole sul microclima

Per tutte le attività che avvengono nei luoghi al chiuso, è necessario far sì che - tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori - ci sia aria salubre in quantità sufficiente; preferibilmente si dovrà ottenere con aperture naturali (finestre), ma quando ciò non è possibile bisognerà intervenire con impianti di areazione (climatizzatore).

E qualora vengano utilizzati impianti di condizionamento, è necessario che questi siano periodicamente esposti a pulizia e manutenzione; inoltre, devono funzionare in modo tale che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.

È essenziale che la temperatura nei locali sia adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto anche del grado di umidità e del movimento dell’area concomitanti.

Spetta al datore di lavoro, dunque, fare in modo che gli ambienti di lavoro siano consoni a evitare qualsiasi rischio di stress termico nei dipendenti; e qualora ciò non sia possibile, ad esempio per coloro che lavorano in esterno, è necessario mettere in atto una serie di misure.

Le misure di prevenzione

Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, con il rischio di causare il cosiddetto colpo di calore.

A tal proposito, sul sito dell’Inail è disponibile un opuscolo sul rischio di stress termico, con le indicazioni su come datore di lavoro e dipendente devono comportarsi per evitare qualsiasi rischio.

Lato azienda, le indicazioni da seguire per prevenire i rischi per la salute di quei dipendenti esposti ad alte temperature nei mesi estivi sono le seguenti:

  • Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città;
  • Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata.
  • Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro.
  • Inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un programma di turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori.
  • Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a rispettarle.
  • Ove possibile mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui trascorrere le pause d’interruzione del lavoro.
  • Mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e indumenti protettivi.
  • Prima dell’estate informare e formare i lavoratori sui rischi correlati al caldo.
  • Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

È obbligo del datore di lavoro, dunque, mettere il dipendente nelle condizioni di lavorare ma senza mettere a rischio la propria salute.

La valutazione dei rischi

A tal proposito, sia per chi lavora al chiuso che per le attività in esterna, è fondamentale la fase di valutazione dei rischi, dove il datore di lavoro con il supporto del responsabile della sicurezza andrà a stabilire qual è la temperatura ordinaria ideale e quali sono le misure che bisognerà mettere in atto per far sì che il troppo caldo non metta a rischio la salute del lavoratore.

Nel redigere il documento per la valutazione dei rischi, quindi, il datore di lavoro dovrà tener conto delle condizioni ambientali in cui prestano attività lavorativa i dipendenti, così da intervenire per migliorarlo o - qualora ciò non sia possibile, ad esempio perché si presta servizio in ambienti esterni - per far sì che il troppo caldo o freddo non si ripercuota sulla salute del dipendente.

Quando il dipendente può rifiutarsi di lavorare?

In tutti quei casi in cui il datore di lavoro viene meno agli obblighi per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il dipendente è autorizzato a sospendere l’attività lavorativa. Un principio affermatosi anche nella giurisprudenza.

Nella sentenza n. 6631 dell’1 aprile 2015, ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro, e senza perdere il diritto allo stipendio, in presenza di temperature proibitive (nel caso di specie era per il troppo freddo, ma lo stesso principio vale anche per il caldo torrido).

Ricapitolando, il lavoratore può astenersi quando il datore di lavoro non fa abbastanza per tutelare la loro sicurezza, né intervenendo sul microclima né mettendo in atto quella serie d’indicazioni che consentono di evitare uno stress termico.

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