In più occasioni si è discusso dei vantaggi – talvolta concreti, talvolta solo teorici – derivanti dalla scelta di destinare il proprio TFR a un fondo pensione: vantaggi fiscali, rendimenti potenzialmente più elevati e una maggiore flessibilità nella gestione del proprio percorso previdenziale. Da oggi, tuttavia, si aggiunge un ulteriore e inatteso motivo a favore di questa decisione: la possibilità di tutelare il proprio TFR da un rischio patrimoniale concreto, quello legato al divorzio.
La questione della ripartizione del TFR tra ex coniugi è da sempre uno dei temi più delicati e discussi nelle controversie familiari, soprattutto quando uno dei due percepisce un assegno divorzile. L’ex coniuge beneficiario dell’assegno ha diritto a una parte significativa del TFR percepito dall’altro al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha introdotto una novità importante, destinata a modificare questo equilibrio: il diritto alla quota di TFR viene meno qualora le somme siano state versate in un fondo pensione complementare. Vediamo nel dettaglio cosa comporta questa novità e quali sono le sue implicazioni.
TFR nel fondo pensione e assegno divorzile: la svolta della Cassazione
Come già anticipato, ai sensi dell’articolo 12-bis della legge 898/1970, l’ex coniuge che beneficia di un assegno divorzile ha il diritto di ricevere una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Questa norma, infatti, tutela l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile garantendogli una quota significativa di quanto maturato dall’altro durante il rapporto lavorativo, riconoscendo così un’importante forma di protezione economica in sede di scioglimento del matrimonio.
Tuttavia, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 20132 depositata il 18 luglio 2025, ha introdotto un’importante innovazione destinata a fare giurisprudenza. Secondo questa decisione, le somme di TFR che vengono destinate a un fondo pensione complementare non rientrano nel calcolo della quota spettante all’ex coniuge. In altre parole, se il TFR viene versato in un fondo pensione, tali somme sono escluse dalla divisione prevista tra ex coniugi in caso di assegno divorzile.
La Corte, inoltre, ha richiamato precedenti pronunce di merito che avevano già affrontato la questione, confermando che le somme versate in un fondo di previdenza complementare non possono essere considerate, ai fini dell’articolo 12-bis della legge 898/1970, come parte del TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 18 maggio 2017, aveva stabilito che il diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR si applica esclusivamente sulle somme effettivamente percepite in quel momento. Le somme destinate al fondo pensione, invece, vengono riscosse solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici e non al momento del termine del rapporto lavorativo.
Va inoltre evidenziato che tali somme, versate nel fondo pensione complementare, non sono considerate una liquidazione del rapporto di lavoro, ma una prestazione previdenziale integrativa, disciplinata dall’articolo 2123 del Codice Civile, e non dall’articolo 2120, che regola invece le liquidazioni ordinarie come il TFR. Questa distinzione è fondamentale perché implica che il trattamento pensionistico complementare segue regole e tempistiche differenti rispetto al TFR tradizionale, influenzando di conseguenza anche il diritto di ripartizione tra ex coniugi.
TFR, fondo pensione e divorzio: tempistiche e implicazioni
È importante sottolineare che l’esclusione delle somme versate in un fondo pensione dalla quota di TFR spettante all’ex coniuge titolare di assegno divorzile si applica se il trasferimento del TFR al fondo pensione avviene prima della domanda di divorzio. Nel caso in cui, invece, il TFR venga destinato al fondo pensione successivamente alla presentazione della domanda di divorzio, la situazione cambia radicalmente. In questa ipotesi, infatti, l’operazione potrebbe essere interpretata come un tentativo di sottrarre beni alla garanzia economica dell’altro coniuge, con il chiaro intento di eludere le sue ragioni patrimoniali.
In aggiunta a ciò, la stessa Corte effettua un ulteriore rilievo: il versamento del TFR in un fondo pensione può comportare, in prospettiva, un incremento dell’assegno pensionistico futuro dell’ex coniuge che ha destinato tali somme al fondo. Di conseguenza, questo potenziale aumento della pensione integrativa può dar luogo a una revisione dell’assegno divorzile nel tempo, in considerazione della diversa situazione economica e patrimoniale del beneficiario.
La sentenza assume una notevole importanza, in quanto ridefinisce in modo significativo i confini tra due interessi contrapposti ma entrambi meritevoli di tutela: da un lato, la protezione dell’ex coniuge economicamente più debole, garantita dalla quota del TFR nei casi di assegno divorzile; dall’altro, la libertà individuale di pianificare il proprio futuro previdenziale attraverso strumenti come i fondi pensione complementari. La pronuncia della Corte di Cassazione apre quindi nuovi scenari giuridici e interpretativi, ponendo le basi per un possibile riequilibrio tra solidarietà post-coniugale e autodeterminazione finanziaria, con effetti che potrebbero estendersi ben oltre il singolo caso oggetto di giudizio.