Tassi di interesse: non sempre la richiesta di pagamento da parte della banca è legittima

Marco Montanari

22 Marzo 2022 - 12:01

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Tassi di interesse nel contratto di mutuo o di finanziamento personale: non sempre la richiesta di pagamento della banca è legittima. Vediamo quando e perché.

Tassi di interesse: non sempre la richiesta di pagamento da parte della banca è legittima

Si sente a volte parlare del reato di usura e di tassi di interesse applicati dalla banca in maniera illegittima.

Può inoltre accadere che, nel contratto di finanziamento (come nel caso del mutuo), le condizioni relative ai tassi di interesse non siano state chiaramente indicate o siano state fornite in modo incompleto.

Anche di fronte a simili anomalie, l’istituto di credito non sempre rinuncia al pagamento degli interessi come corrispettivo del credito erogato a favore del cliente.

Di conseguenza, la richiesta di pagamento che dovesse arrivare dalla banca in seguito all’applicazione di simili condizioni non sarà del tutto legittima.

Ebbene, in questi casi, la legge appresta particolari garanzie a tutela del cliente.

Vediamone alcune.

Cos’è il tasso di interesse: tipologie e principali differenze

Il tasso di interesse può essere sinteticamente definito come il costo che il cliente deve sostenere per usufruire di un prestito.

Nel momento in cui accettiamo di stipulare un contratto di mutuo (o altro tipo di finanziamento), ci obblighiamo a pagare un corrispettivo, ossia un “prezzo” rappresentato dagli interessi sulla somma presa in prestito:

i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto

(art. 1282, c.c.).

Nei contratti bancari i tassi di interesse possono essere distinti in:

  • tasso corrispettivo;
  • tasso di mora.

Il primo indica il vero e proprio corrispettivo che la banca incassa per aver prestato denaro al cliente; ha quindi la funzione di remunerare la banca per il servizio reso.

Il secondo, invece, è un tasso maggiorato rispetto al “normale” tasso corrispettivo e ha una funzione risarcitoria (art. 1224, c.c.).

Esso viene applicato dall’istituto di credito come risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento di una o più rate del finanziamento.

Come vedremo a breve, entrambi i tassi devono essere espressamente indicati in contratto.

È inoltre utile distinguere tra:

  • tasso nominale;
  • tasso effettivo.

Il tasso nominale (T.A.N.: “tasso nominale annuo”) è il tasso dichiarato e concordato al momento della sottoscrizione del contratto: rappresenta il costo derivante esclusivamente dall’applicazione del tasso di interesse praticato dalla banca per quell’operazione di credito, espresso in percentuale.

Ad esempio, su un prestito di 1.000 euro a un tasso dell’8%, applicando il solo tasso nominale il cliente deve restituire la somma totale di 1.080 euro.

Il tasso effettivo è invece il costo che concretamente il cliente dovrà sostenere per l’intera operazione di credito.

Esso comprende non soltanto il tasso nominale (come sopra descritto), ma anche gli altri costi connessi all’erogazione del credito.

Rientrano nel tasso effettivo, ad esempio, le spese di istruttoria, la polizza assicurativa e le commissioni bancarie.

In altre parole, il tasso effettivo rappresenta la spesa reale complessiva che sosterrà il cliente accedendo al credito.

Abbiamo appena visto, in estrema sintesi, cos’è il tasso di interesse e la funzione che svolge all’interno di un rapporto di credito bancario.

Ma quali sono, per legge, le condizioni che la banca può praticare? E in che modo?

L’obbligo di indicare il T.A.E.G.

Quando chiediamo un finanziamento ci troviamo a leggere, a volte in maniera superficiale e distratta, le informazioni contenute nei vari documenti che risultano spesso difficilmente comprensibili.

Alcune di queste informazioni, tuttavia, sono fornite proprio a garanzia del cliente che, in quel preciso momento, si trova in una posizione di svantaggio rispetto alla banca.

L’istituto di credito è infatti tenuto a fornire al cliente, in modo completo e trasparente, determinate informazioni riguardati i costi legati all’erogazione del finanziamento, tra i quali rientrano, in modo particolare, i tassi di interesse praticati.

Tale dovere informativo (o “di pubblicità”) è, in via generale, previsto dall’art. 116, comma 1 del T.U.B. (Testo Unico Bancario), in base al quale:

le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi”.

Tra gli obblighi di informazione più importanti relativi ai prestiti bancari, rientra quello di rendere noto il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il T.A.E.G. rappresenta il costo globale ed effettivo del finanziamento a carico del cliente e deve essere espressamente indicato in contratto.

Cosa succede se la banca non comunica il T.A.E.G. oppure se lo comunica in modo incompleto o errato?

La mancata/errata indicazione del T.A.E.G.

Il Codice civile prevede, come regola generale per le obbligazioni pecuniarie (obbligazioni che hanno ad oggetto somme di denaro), che gli interessi superiori al tasso legale debbano essere concordati per iscritto (art. 1284, c.c.).

In altre parole, chiunque dia una somma in prestito concordandone la restituzione insieme agli interessi (come nel caso del mutuo tra privati), se vuole ottenere un interesse superiore al tasso legale previsto dall’art. 1284, c.c., deve indicare in contratto (quindi, in forma scritta) il tasso che intende praticare.

La stessa regola vale, in modo ancora più stringente, per i contratti di finanziamento stipulati con banche o altri intermediari finanziari.

In via generale, l’art. 117 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) obbliga gli istituti di credito a indicare espressamente “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

Per quanto riguarda, più nello specifico, i contratti di credito al consumo (ad esempio, un finanziamento personale per acquisto auto), l’art. 125-bis del T.U.B. definisce nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o che sono stati inclusi in modo errato nel T.A.E.G.

In quest’ultimo caso, il cliente-consumatore potrà pretendere, tramite un’apposita domanda giudiziale, la sostituzione del tasso di interesse contrattuale con il tasso di interesse più vantaggioso, corrispondente al tasso dei buoni ordinari del tesoro annuali (B.O.T.) emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (art. 125-bis, comma 7, T.U.B.).

Egli, inoltre, non dovrà sostenere alcun costo ulteriore connesso al contratto.

Il reato di usura e gli interessi usurari

Vediamo ora quali diritti spettano al cliente nell’ipotesi in cui la banca abbia praticato un tasso di interesse usurario.

L’usura è il reato previsto e punito dall’art. 644 del Codice penale.

Essa si configura quando un soggetto (in questo caso, la banca) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, come corrispettivo per una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi usurari, ossia interessi superiori al limite legale.

È considerato usurario quell’interesse talmente elevato da superare il limite (“soglia di usura”) previsto dalla legge.

In particolare, la Legge n. 108/1996 prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisca, con cadenza trimestrale, il tasso-soglia di usura di volta in volta vigente.

Può infatti accadere che la banca preveda nel contratto di finanziamento un tasso di interesse superiore alla soglia di usura in quel momento vigente, pretendendo, quindi, il pagamento di interessi usurari.

In particolare, per verificare se il tasso applicato supera o meno la soglia di usura, si deve tener conto di tutti i costi connessi al finanziamento, ad esclusione delle sole imposte e tasse.

Secondo lo stesso articolo 644, c.p., infatti:

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

In buona sostanza, bisogna tener conto non soltanto del tasso nominale (T.A.N.) praticato dall’istituto di credito, ma anche del T.A.E.G. che, come visto, corrisponde al tasso effettivo, comprendente, cioè, tutti gli oneri a carico del cliente che utilizza il finanziamento.

Ma cosa succede al contratto di finanziamento e al tasso di interesse in caso di previsione di interessi usurari?

L’art. 1815 del Codice civile prevede che: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Al riguardo, parte della giurisprudenza afferma che il contratto si considera a titolo gratuito, con la conseguenza che non saranno dovuti interessi (di nessun tipo) da parte del cliente.

Sulla base di questa impostazione, egli potrà chiedere, tramite un’apposita azione in giudizio, il riconoscimento del diritto a restituire soltanto la somma presa in prestito (capitale) nonché pretendere la restituzione degli interessi usurari già pagati.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha invece affermato che, in caso di usura, gli unici interessi non dovuti saranno quelli previsti dalla clausola nulla, non potendosi quindi parlare di contratto totalmente gratuito (Cass. civ. n. 24992/2020).

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