Tassazione TFR, la guida completa

Patrizia Del Pidio

28 Settembre 2023 - 10:43

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Che tassazione è applicata sul trattamento di fine rapporto o di fine servizio? Come si calcolano le tasse dovute sul Tfr lordo? Scopriamo in questa guida la tassazione agevolata prevista.

Tassazione TFR, la guida completa

Tassazione del TFR: a quanto ammonta e come funziona? Quali sono le regole di calcolo per definire il trattamento netto da quello lordo? La tassazione applicata al Tfr, nel momento che viene erogato, non è quella ordinaria perché si tratta di un elemento retributivo differito che viene pagata effettivamente solo al momento che si cessa il rapporto di lavoro, ma che il lavoratore accantona durante tutte la durata del contratto stesso.

Proprio per questo motivo non sarebbe giusto applicare a quote di retribuzione accantonate anni prima, le aliquote Irpef del momento della liquidazione delle somme. Per questo motivo la normativa prevede precise regole sulla tassazione e in questa guida vedremo come si calcola.

Tfr a tassazione separata

Le regole che sono alla base della liquidazione netta sono molto complesse e non è di facile intuizione come funziona la tassazione del trattamento di fine rapporto. Proprio per questo cercheremo di fornire, step by step, quelle che sono le istruzioni per il calcolo che permette di arrivare dal Tfr lordo a quello netto.

Al TFR non si applicano le regole generali in materia di IRPEF, poiché il trattamento di fine rapporto è soggetto ad una tassazione separata, che consiste nell’applicazione di un’aliquota media calcolata in relazione agli anni in cui è maturato il trattamento di fine rapporto.

Vediamo di seguito un esempio pratico su come funziona la tassazione del TFR e come effettuare il calcolo dell’importo netto partendo dal lordo con l’applicazione dell’aliquota media

Tassazione TFR: come funziona

Per calcolare l’importo del TFR netto partendo dal TFR lordo bisogna prendere come riferimento le aliquote IRPEF degli anni di riferimento e il numero di anni e frazioni di anni di anzianità in servizio.

Il principio della tassazione separata TFR è quello dell’equità dell’imposizione fiscale, il quale prevede che il reddito prodotto su più anni non venga tassato con le aliquote di riferimento dell’anno di incasso ma con un’aliquota media.

Il calcolo del TFR con la tassazione separata è più favorevole per il lavoratore, in quanto determinerà un’imposta IRPEF inferiore a quanto dovuto applicando l’aliquota ordinaria relativa al momento dell’incasso effettivo della liquidazione.

Oltre al calcolo effettuato secondo le regole sopra elencate (che spiegheremo meglio di seguito con un esempio pratico), l’Agenzia delle Entrate effettuerà nuovamente il calcolo del TFR netto prendendo come riferimento l’aliquota IRPEF media relativa agli ultimi 5 anni di attività lavorativa. Se l’imposta dovesse essere maggiore rispetto a quanto già versato verrà richiesto di pagare la differenza.

Calcolo tassazione separata TFR: ecco la procedura da seguire step by step

Una volta determinato il TFR lordo (come somma degli accantonamenti annuali rivalutati) occorre calcolare il TFR netto.

Il datore di lavoro, che opera come sostituto d’imposta, dovrà seguire il seguente procedimento:

  • determinare la base imponibile come somma dei TFR accantonati nel corso degli anni e opportunamente rivalutati;
  • determinare il reddito di riferimento;
  • determinare l’aliquota media di tassazione;
  • calcolare l’imposta (IRPEF).

Da tenere conto che l’aliquota Irpef ordinaria viene applicata, nella tassazione separata, ad una base imponibile più bassa dando, di fatto, vita a un’aliquota più bassa se si considera la tassazione sul totale.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ricalcolerà l’imposta con riferimento all’aliquota media risultante dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.

Come si è detto all’inizio, le norme di riferimento sono l’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi e l’articolo 2120 del codice civile.

Calcolo TFR netto e tassazione separata: esempio pratico

Il calcolo del TFR netto con l’applicazione dell’aliquota a tassazione separata dovrà essere effettuato dal datore di lavoro, secondo le regole sopra evidenziate.

Per capire come fare il calcolo del TFR netto partendo dal TFR lordo procediamo con un esempio numerico.

Il primo passaggio necessario per il calcolo del TFR netto è ricavare la base imponibile, ovvero calcolare l’importo di riferimento al fine dell’applicazione dell’aliquota di tassazione separata. Il calcolo dell’aliquota media, infatti, prevede che l’aliquota ordinaria sia applicata solo a una quota del Tfr e non all’intero importo e proprio in questo modo si ottiene l’aliquota media.

La prima cosa da fare, quindi, è definire la base imponibile del trattamento di fine rapporto che è pari al TFR lordo moltiplicato per 12 (parametro fisso) e suddiviso per il totale degli anni di lavoro.

Immaginiamo, ad esempio, che un lavoratore maturi un TFR lordo in azienda di euro 50.000 in 30 anni di servizio e, per comodità di calcolo, non abbia diritto ad alcuna detrazione fiscale.

Il TFR netto si calcolerà moltiplicando il TFR lordo per il parametro fisso 12 e dividendo successivamente il totale per gli anni di servizio.

Nello specifico:

(50.000*12)/30= 20.000 euro

L’aliquota Irpef andra, quindi, applicata solo sui 20.000 euro di base imponibile della tassazione separata e non sul totale del Tfr netto (che ricordiamo era di 50.000 euro).

Occorre a questo punto calcolare l’aliquota IRPEF utilizzando il sistema di tassazione con aliquote e scaglioni di reddito previsti dalla normativa vigente.

Su 20.000 si applicherà l’aliquota IRPEF per quello scaglione di reddito, calcolata con riferimento alle varie aliquote che si sono succedute nel corso dei 30 anni di servizio del dipendente.

A oggi tale aliquota sarà pari al 23% per redditi fino a 15.000 euro, 25%, per redidti tra 15.000 e 28.000 euro; ne consegue che:

15.000*23%=3450
5.000*25%=1250 euro
Irpef dovuta sul Tfr pari a 4.700 euro

A questo punto per passare dal TFR lordo al TFR netto si dovrà sottrarre dal primo l’IRPEF calcolata ovvero:

50.000-4.700=45.300 euro

Ovviamente l’aliquota del 23% e del 25% non essendo stata applicata al Tfr totale, non sarà quella media di riferimento. Se si calcola l’imposta pagata e si calcola la percentuale si scopre che sul totale l’aliquota applicata è molto più bassa, infatti l’aliquota media della tassazione separata TFR nel nostro esempio è pari al 9,4% e ottenuta con il calcolo [(4.700/50.000)*100].

Come abbiamo detto, successivamente l’Agenzia delle Entrate dovrà ricalcolare l’imposta con riferimento alle aliquote medie e ai redditi relativi alle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni. Se l’imposta sarà superiore, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a richiedere il saldo.

Tfr maturato al 31 dicembre 2000, come si tassa

Per il Tfr maturato entro il 31 dicembre 2000 la tassazione si calcola in un modo differente. Fino alla fine del 2000, infatti, l’imponibile del trattamento di fine rapporto si otteneva decurtando l’ammontare totale di 309,87 euro per ogni anno di servizio, senza tenere conto dell’anzianità.

Facciamo un esempio pratico: un lavoratore ha maturato fino al 31 dicembre 2000 un Tfr pari a 20.000 euro lavorando 13 anni. Per calcolare la base imponibile del Tfr si dovrà decurtare dal Tfr lordo totale 309,87 euro per ogni anno dei 13 lavorati, ovvero una somma pari a 4.028,31 euro.

Il calcolo da eseguire è questo:

  • Deduzione: 309,87 x 13 = 4.038,31 euro;
  • Imponibile fiscale: 20.000 – 4028,31 = 15.971,69 euro.

Sull’imponibile fiscale, poi, si procede al calcolo dell’imposta dovuta determinando l’aliquota media che si rivaca applicando l’aliquota Irpef in vigore nell’anno di maturazione del Tfr, sul reddito di riferimento e nel dettaglio:

  • 23% di 15.000 euro = 3.450 euro;
  • 25% di 971,69 euro = 242,92 euro.

Si tratta di un’imposta pari a 3.692,92 euro che porta il Tfr lordo a diventare un Tfr netto pari a 16.307,07 euro.
L’aliquota media applicata è pari al 18,4%.

Calcolo TFR: la procedura prevista dall’articolo 2120 del codice civile

La procedura per il calcolo del TFR, trattamento di fine rapporto o semplicemente liquidazione, è disciplinata dall’articolo 2120 del codice civile che afferma quanto segue:

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

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