Superbonus 110%: cosa cambia e novità col decreto Semplificazioni

Rosaria Imparato

28/07/2021

28/07/2021 - 17:25

condividi

Di seguito le novità sul superbonus 110% con la conversione del decreto Semplificazioni: vediamo cosa cambia.

Superbonus 110%: cosa cambia e novità col decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni è stato approvato il 28 luglio anche dal Senato con 213 voti favorevoli, 33 contrari e nessun astenuto. Il via libera è arrivato con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 30 luglio.

Tante le misure contenute nel provvedimento, anche e soprattutto rispetto al superbonus 110%. Il decreto è il primo provvedimento che attua il PNRR che il Governo Draghi ha presentato alla Commissione Europea.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta ha annunciato che il 29 luglio in Conferenza Unificata verrà licenziato il modulo standard unico per i lavori incentivati: vediamo i dettagli.

Novità sui documenti: asseverazioni e CILA

Una delle novità più importanti riguarda i documenti da richiedere per il superbonus 110%. In particolare viene sostituito il comma 13 ter, che prevede che gli interventi relativi al superbonus (tranne quelli che comportano la demolizione e la costruzione degli edifici) costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento;
  • che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Si decade dai benefici del superbonus nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Come si legge nel comunicato stampa del Ministro per la Pubblica Amministrazione:

“Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Domani approderà all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione: un’altra straordinaria semplificazione.”

Attendiamo quindi il nuovo modulo standard per i lavori incentivati.

Inoltre, a fine lavori non si dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCA), così come previsto dal comma 13-quinquies dell’articolo 33.

Tra le novità più importanti anche la semplificazione dei lavori per il cappotto termico, con l’aggiunta al comma 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio del seguente periodo:

“Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”

I limiti di spesa per ONLUS, ODV e APS

Un’altra novità riguarda i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps. L’obiettivo è quello di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni senza scopo di lucro. Le novità riguardano le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri con le seguenti caratteristiche:

  • prestano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono compenso o indennità di carica;
  • sono in possesso di immobili nelle categorie catastali:
    • B/1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme);
    • B/2 (ospedali e case di cura senza fine di lucro);
    • D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (regolarmente registrato prima del 1° giugno 2021).

Per le suddette categorie in possesso dei requisiti il limite di spesa ammesso alle detrazioni per le singole unità immobiliari, deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Rimozione barriere architettoniche col 110%

Infine, il decreto Semplificazioni apre le porte del 110% anche agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche trainati col sismabonus (e non più solo con l’ecobonus.

Inoltre, viene meno il requisito dell’età: prima infatti si poteva procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche solo se all’interno dell’edificio risiedevano persone di età superiore a 65 anni.

Ci sono novità anche per quanto riguarda le tempistiche sulla dichiarazione di residenza: chi acquista un immobile oggetto di ristrutturazione al 110% avrà 30 mesi (e non più 18) per stabilirsi nel Comune dove è situato l’immobile e pagare l’imposta di registro ridotta del 2%

Iscriviti a Money.it