Superbonus 110%, i controlli sulla cessione del credito: chiarimenti sulla responsabilità dell’impresa

Rosaria Imparato

1 Ottobre 2020 - 10:50

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Superbonus 110% e controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito: l’impresa è responsabile solo per l’utilizzo dello stesso. I chiarimenti arrivano dal sottosegretario MEF Villarosa, che ha fornito delucidazioni anche sulla definizione di accesso autonomo.

Superbonus 110%, i controlli sulla cessione del credito: chiarimenti sulla responsabilità dell’impresa

Superbonus 110% e controlli sulla cessione del credito d’imposta: in quali casi l’impresa è responsabile? Arrivano i chiarimenti del sottosegretario al MEF Alessio Villarosa: l’impresa è responsabile solo per l’utilizzo scorretto del credito.

La sussistenza dei requisiti che danno accesso al credito, invece, non può essere responsabilità dell’impresa.

Il sottosegretario Villarosa ha dato questo e altri chiarimenti in merito al superbonus e alla sua applicazione durante l’interrogazione a risposta immediata in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati del 30 settembre 2020: ecco quali sono le ultime novità.

Superbonus 110% e controlli sulla cessione del credito: chiarimenti sulla responsabilità dell’impresa

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa ha fornito interessanti chiarimenti in merito al superbonus 110%, l’agevolazione fiscale sui lavori in casa per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico potenziata dal decreto Rilancio.

Il superbonus si può fruire tramite detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni (tranne per gli incapienti), con lo sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo) oppure con la cessione del credito a terzi, banche comprese.

Per quanto riguarda i controlli dell’Agenzia delle Entrate, il sottosegretario Villarosa ha affermato che la responsabilità dell’impresa è legata solo all’utilizzo scorretto del credito d’imposta:

“Con riferimento ai controlli dell’amministrazione finanziaria, quindi alle eventuali responsabilità, le norme prevedono a tutela della buona fede del cessionario, che lo stesso risponda del solo utilizzo irregolare del credito, ma non anche dell’assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione e delle sanzioni applicabili.”

Dunque, la sussistenza o meno dei requisiti che danno accesso al superbonus non può essere una responsabilità dell’impresa.

Superbonus 110%, i chiarimenti di Villarosa sull’accesso su strada privata

Nel corso dell’interrogazione del 30 settembre il sottosegretario Villarosa ha fornito anche dei chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus sugli immobili con accesso su strada privata.

La circolare n. 24/E dell’8 agosto dell’Agenzia delle Entrate e il decreto requisiti del Mise (ancora non ufficialmente in vigore) definiscono i due elementi imprescindibili per accedere all’agevolazione:

  • essere funzionamente indipendente;
  • con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Secondo i chiarimenti di Villarosa, può ritenersi “accesso autonomo” l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà, nonché l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare.

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