Superbonus 110%, cambia tutto: nuova stretta sulle imprese in arrivo

Rosaria Imparato

10/05/2022

10/05/2022 - 13:00

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Nuova stretta sulle imprese: solo quelle con la certificazione Soa potranno effettuare i lavori del superbonus 110%. La novità è contenuta in un emendamento approvato al decreto Tagliaprezzi.

Superbonus 110%, cambia tutto: nuova stretta sulle imprese in arrivo

Cambiano ancora le regole del superbonus 110%: questa volta a mettere dei paletti è il decreto Tagliaprezzi, o meglio un emendamento approvato dalle commissioni Finanze e Attività produttive del Senato. Secondo la novità, solo le imprese edili certificate potranno svolgere i lavori legati al 110%.

Dal mondo dell’edilizia arrivano reazioni diverse: da un lato c’è l’Ance, Associazione Nazionale Cantieri Edili, soddisfatta perché è un passo verso la legalità e all’applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Di altra opinione, invece, le pmi artigiane, che lamentano un’ulteriore esclusione dai lavori di riqualificazione energetica.

Vediamo di che certificazione si tratta e qual è l’impatto che questa ennesima novità nel panorama del superbonus 110&% ha in campo edilizio.

Superbonus 110%, alle imprese serve la certificazione Soa: da quando e cosa cambia

Secondo l’emendamento approvato al decreto Tagliaprezzi, soltanto le imprese con la certificazione Soa potranno effettuare i lavori relativi al superbonus 110%. La novità entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, ma andrà a pieno regime a partire dal 1° luglio. È previsto, quindi, un periodo transitorio di sei mesi.

Facciamo un passo indietro: l’attestazione Soa è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150mila euro. L’attestazione garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Finora, questo tipo di attestato veniva richiesto solo per i lavori pubblici e per la ricostruzione delle abitazioni del terremoto del centro Italia. Durante la fase transitoria dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, le imprese che vorranno sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potranno farlo avendo firmato un contratto con una Soa per avviare il procedimento di attestazione.

Oltre al vincolo temporale (cioè l’entrata in vigore l’anno prossimo) c’è anche un altro aspetto: l’attestazione sarà richiesta solo per lavori di importo superiore a 516mila euro.

Bonus casa, 110% e sicurezza sul lavoro: obbligo di Ccnl per quali agevolazioni?

Sempre nel decreto Tagliaprezzi è stato approvato un altro emendamento in tema superbonus 110% e bonus casa in generale. Si tratta dell’obbligo di sottoscrizione del contratto dell’edilizia alle imprese che svolgono lavori di importo superiore a 70mila euro.

L’emendamento specifica che il vincolo si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro, e che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi è riferito esclusivamente ai soli lavori edili. Il Ccnl applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

I bonus che prevedono l’obbligo di Ccnl sono, oltre al superbonus 110%:

  • il bonus barriere architettoniche 75%;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento dei posti di lavoro;
  • bonus mobili;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

Inoltre, l’obbligo si estende a tutte quelle agevolazioni che si possono usare tramite le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito.

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