Superbonus 110% anche per ascensori e montacarichi: novità in Legge di Bilancio 2021

Anna Maria D’Andrea

31/12/2020

02/12/2022 - 15:01

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Superbonus 110% anche per ascensori e montacarichi: la novità è parte delle misure della Legge di Bilancio 2021, che apre la strada del maxi sconto fiscale anche per la rimozione delle barriere architettoniche. Ecco quali sono i requisiti e quali le nuove spese detraibili.

Superbonus 110% anche per ascensori e montacarichi: novità in Legge di Bilancio 2021

Superbonus del 110% anche per ascensori, montacarichi, e per la generalità di lavori di rimozione delle barriere architettoniche: la novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2021, approvata in via ufficiale ed in vigore dal 1° gennaio.

La detrazione fiscale maggiorata al 110% si applica anche per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. Il superbonus si applicherà quindi all’installazione di ascensori, montacarichi, ma più in generale per tutti gli strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna di persone con handicap grave ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3.

Non solo: la Legge di Bilancio 2021 apre al superbonus 110% per tutti i lavori di rimozione delle barriere architettoniche effettuati in favore di persone con età superiore a 65 anni.

Superbonus 110% anche per ascensori e montacarichi: novità in Legge di Bilancio 2021

Ascensori, montacarichi, strumenti di robotica che agevolino la mobilità o tecnologie che agevolino la comunicazione sono alcune delle nuove spese rientranti nel superbonus del 110%.

Accanto alla proroga e alle numerose modifiche apportate all’articolo 119 del decreto Rilancio, la Legge di Bilancio 2021 apre al maxi sconto fiscale anche per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, individuati dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

Tali interventi vengono incentivati non solo se eseguiti a beneficio di persone titolari di handicap grave, ma anche per i soggetti di età superiore a 65 anni. La novità è rilevante, soprattutto perché è un nuovo tassello a completamento del superbonus del 110%, agevolazione che ambisce sempre più a trasformarsi nel più importante incentivo fiscale per la riqualificazione degli edifici.

C’è da specificare che in merito ai lavori di rimozione delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate si è già più volte espressa, evidenziando che non è necessario che l’immobile oggetto di intervento sia abitato da soggetti con handicap grave. In estrema sintesi, tutte le opere aventi le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989 rientrerebbero nel novero delle nuove spese detraibili con il superbonus del 110%.

Bonus 110% per ascensori e montacarichi, dal 2021 maxi sconto per la rimozione delle barriere architettoniche

Sul punto si rendono necessari chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attualmente, se ci basiamo sulla circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 (guida alla dichiarazione dei redditi), l’ambito applicativo del superbonus del 110% appare ampio e particolarmente flessibile.

Con la circolare annuale relative alle detrazioni Irpef, l’Agenzia delle Entrate specificava che nei lavori di rimozione delle barriere architettoniche rientrano le opere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. I beni detraibili sono diversi:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
  • rifacimento di scale ed ascensori,
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Più che l’elenco delle spese, assume particolare rilievo la possibilità di accedere al bonus per rimuovere le barriere architettoniche anche se l’intervento è effettuato “in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori”. Questo è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che tuttavia specifica che in ogni caso è necessario vengano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989 (legge di settore).

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