Spostamenti fuori regione a Pasqua: quando e quali sono consentiti

Fiammetta Rubini

2 Aprile 2021 - 09:26

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Nel weekend di Pasqua e fino al 30 aprile non potremo spostarci fuori regione, ma ci sono delle eccezioni. Le regole su seconde case, visite agli amici, passeggiate, sport e viaggi all’estero.

Spostamenti fuori regione a Pasqua: quando e quali sono consentiti

A Pasqua e Pasquetta, con la zona rossa, si può uscire dalla regione solo per motivi di comprovata necessità, o per fare rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. La misura è confermata anche dal nuovo decreto: fino al 30 aprile, con l’Italia divisa in zone rosse e arancioni, non saranno consentiti gli spostamenti tra regioni per turismo.

Tuttavia a Pasqua e Pasquetta è consentito viaggiare all’estero e andare nei Paesi membri dell’UE per vacanza, e si può uscire dalla regione rossa o arancione per raggiungere l’aeroporto in un’altra regione. Ma dopo le polemiche scoppiate negli ultimi giorni e il boom di prenotazioni, il ministro della Salute Speranza ha emanato un’ordinanza per disincentivare i viaggi che prevede quarantena di 5 giorni e doppio tampone al rientro.

Vediamo allora le regole previste per gli spostamenti fuori regione nella zona rossa dal 3 al 5 aprile e per i viaggi internazionali.

Uscire dalla regione a Pasqua: spostamenti consentiti

Queste vacanze di Pasqua saranno semiblindate. Con le restrizioni da zona rossa sarà vietato viaggiare per motivi di turismo in Italia o sprovvisti dei requisiti richiesti per poter uscire dalla regione.

Da sabato 3 a lunedì 5 aprile 2021 è consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata nella stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 

Ricordiamo che il motivo dello spostamento deve essere indicato nel modulo di autocertificazione necessario per partire.

A Pasqua in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione, a meno di ordinanze locali più restrittive (si veda la FAQ specifica);
- per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o l’affidatario oppure per andarli a prendere. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Congiunti fuori regione a Pasqua: quali regole?

Gli spostamenti fuori regione per tornare a casa e festeggiare la Pasqua con i propri cari sono sempre consentiti, anche in zona rossa, purché si faccia rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ciò significa che se per esempio vivo a Roma per lavoro ma ho la residenza a Bari, dove vivono i miei genitori, o se si sono trasferiti nella seconda casa fuori regione, posso partire e trascorrere Pasqua con la mia famiglia. In questo caso sul modulo di autodichiarazione basterà mettere una x sulla voce “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”.

Se invece si è spostata la residenza nella città in cui si vive e non si hanno comprovati motivi di necessità che giustificano il viaggio, quest’ultimo non è ammesso.

E se il mio fidanzato/a vive in un’altra regione? Lo spostamento non sarà consentito perché non rientra tra i comprovati motivi o tra le deroghe ammesse per il weekend di Pasqua. Se i congiunti vivono in un altro Comune ci si potrà spostare per passare le feste insieme, ma se vivono in altre regioni no. Ecco che sui social è nata la protesta #congiuntifuoriregione, contro l’incoerenza delle regole che permettono di viaggiare all’estero a Pasqua ma non di spostarsi fuori regione per vedere i congiunti.

Seconda casa fuori regione

Si può andare nelle seconde case fuori Comune o fuori regione fino al 6 aprile, anche in zona rossa, purché ci si sposti in compagnia solo del proprio nucleo familiare, e la casa non sia abitata. si dimostri di averne titolo (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) prima del 14 gennaio 2021.

Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Inoltre la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

Tuttavia alcune Regioni hanno posto delle restrizioni agli spostamenti verso le seconde case con ordinanze ad hoc. In Alto Adige, Toscana e Valle D’Aosta è vietato andare nella seconda casa se non si è residenti; in Campania e Puglia il divieto vale anche per i residenti in regione. La Sicilia accetta gli ingressi da altre regioni solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo e in Sardegna possono entrare solo i residenti, esibendo un certificato di tampone negativo effettuato 48 ore prima o di avvenuta vaccinazione. In alternativa bisogna sottoporsi a test all’arrivo sull’isola.

Viaggi all’estero a Pasqua 2021

Chi deve andare all’estero per motivi di turismo può uscire dalla regione rossa o arancione per raggiungere l’aeroporto. Con una nota protocollata dal Ministero dell’Interno è stato chiarito che sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento.

Fino al 6 aprile non si può viaggiare in Italia ma si può viaggiare all’estero per turismo, quindi. Basta essere muniti di autocertificazione e andare nei Paesi del cosiddetto elenco C, ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Ma è sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso come tampone obbligatorio e quarantena. Per questo si consiglia, prima di partire, di consultare il sito ViaggiareSicuri alla scheda del Paese di proprio interesse.

Per rientrare in Italia dopo un soggiorno o transito nei Paesi sopra elencati, bisogna compilare un’autodichiarazione e informare obbligatoriamente del proprio arrivo il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente. Si può entrare in Italia solo con tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. In caso di mancato tampone, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni. Aggiunto di recente l’obbligo di quarantena di 5 giorni al rientro, con tampone al termine del periodo di isolamento.

Chi rientra da Austria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia e Ruanda deve sottoporsi a isolamento di 14 giorni.

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni quali lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque sempre consentito l’ingresso/rientro in Italia ai cittadini italiani/Ue/Schengeh e loro familiari, e alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia. In questo caso è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni all’arrivo.

Le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
q) per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito (anche da Austria, Brasile e Regno Unito) l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini sotto i 2 anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

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