Sottrazione di minori: quando si configura il reato

Marco Montanari

13 Gennaio 2022 - 08:36

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Sottrazione di minori: quando si configura il reato? Ecco cosa c’è da sapere: estremi del reato, responsabilità e pene previste dalla legge.

Sottrazione di minori: quando si configura il reato

Si parla di sottrazione di minori in tutti quei casi in cui una persona minorenne viene sottratta alla custodia del genitore e contro il consenso di questi.

La legge italiana sanziona penalmente tale condotta, considerando meritevole di protezione il diritto del genitore alla custodia, educazione, mantenimento e cura del figlio: il bene giuridico tutelato è, in questo caso, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Il reato di sottrazione di minori si realizza spesso in contesti familiari difficili, dove, ad esempio, l’affidamento del minore è conteso tra i genitori - il più delle volte - a seguito di provvedimenti di separazione o divorzio.

Ma quando si configura tale reato?

Vediamo, più nel dettaglio, quali sono i suoi estremi, quando esiste responsabilità e quali sono le pene previste nei singoli casi.

Il reato di sottrazione di minori

In base al Codice penale, esistono diverse fattispecie di reato relative alla sottrazione di minori.

In primo luogo, bisogna distinguere in base all’età del soggetto che viene sottratto alla vigilanza del genitore e contro la volontà di questi.

Un’altra importante distinzione va poi fatta a seconda dell’esistenza, o meno, del consenso da parte del minore stesso.

Un’ipotesi a parte riguarda, inoltre, il minore sottratto per essere portato all’estero e lì trattenuto, sempre contro il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

A seconda dei casi, è quindi possibile distinguere tra:

  1. il reato di sottrazione consensuale di minori (art. 573, c.p.);
  2. il reato di sottrazione di minore di età inferiore ai 14 anni (art. 574, c.p.);
  3. il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis, c.p.).

1) La sottrazione consensuale di minori

L’articolo 573 del Codice penale sanziona penalmente chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni 14, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale oppure lo trattiene contro la volontà del medesimo genitore.

In questo caso, dunque, il reato si configura quando:

  • il minore viene sottratto o trattenuto contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale;
  • il minore sottratto o trattenuto ha compiuto 14 anni;
  • lo stesso è consenziente, ovvero ha deciso volontariamente di allontanarsi dal genitore.

La pena prevista per la sottrazione di minore, in questo caso, è della reclusione fino a due anni.

Essa può essere diminuita se il fatto è compiuto al fine di contrarre matrimonio o aumentata se compiuto per fine di libidine.

Colui che commette il fatto può essere perseguito penalmente solo se viene sporta querela da parte della persona offesa, quindi, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Secondo la Corte di Cassazione, un esempio di questo reato si ha nel caso in cui il minore venga convinto ad allontanarsi dalla propria abitazione all’insaputa o contro la volontà del genitore, con la promessa di un sostegno logistico e affettivo nonché di mantenimento, trattandosi di atto interferente con la responsabilità genitoriale (Cass. pen. n. 36439/2019).

Come si è visto, il consenso del minore non esclude la rilevanza penale del fatto: anche se il minore viene sottratto al genitore consensualmente, ciò non esclude che si possa incorrere in responsabilità penale; tuttavia:

  • l’assenza del consenso;
  • l’età inferiore ai 14 anni;
  • lo stato di incapacità del minore,

comportano il reato più grave previsto dall’art. 574, c.p.: vediamo di cosa si tratta.

2) La sottrazione di minore di età inferiore ai 14 anni

L’articolo 574 del Codice penale stabilisce che:

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio

Più correttamente si parla, in questo caso, del reato di “ Sottrazione di persone incapaci ”, che si realizza quando il soggetto sottratto o trattenuto contro la volontà del genitore (o di chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia) è:

  • un minore di anni 14;
  • un infermo di mente;
  • un minore che abbia compiuto 14 anni, ma non consenziente.

Il trattamento in questo caso è più grave rispetto all’ipotesi esaminata in precedenza (sottrazione del minore consenziente che abbia compiuto 14 anni) perché manca un elemento fondamentale: il consenso della persona sottratta o trattenuta.

La legge, infatti, presume che la persona minorenne, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, non possa esprimere un consenso valido e consapevole, equiparandola così all’infermo di mente, ossia a qualcuno incapace di intendere o di volere; tant’è vero che lo stesso articolo sanziona, in modo identico, la condotta di colui che sottrae o trattiene il minore, anche se di 14 anni, contro il suo consenso.

La pena prevista per questo reato è della reclusione da uno a tre anni; una pena maggiore, quindi, rispetto a quella prevista in caso di sottrazione di minore che abbia compiuto 14 anni e sia anche consenziente (art. 573, c.p.).

Anche qui, il soggetto responsabile può essere perseguito soltanto su querela della persona offesa.

Per fare un esempio, la Cassazione ha ritenuto integrato questo reato nel caso della madre che ha sottratto la figlia - minore di 14 anni - al padre affidatario esclusivo, portandola in una località a questi ignota per quindici giorni e interrompendo ogni contatto tra loro (Cass. pen. n. 28561/2018).

3) La sottrazione e trattenimento del minore all’estero

Infine, l’articolo 574 bis sanziona la condotta di “chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale”.

La prima differenza rispetto alle ipotesi già viste sta nel fatto che, in questo caso, non ha alcuna importanza l’età del minore: è sufficiente che si tratti di una persona minorenne, ossia di un soggetto con età inferiore ai 18 anni.

Questo reato si configura quando:

  • viene sottratto un minore di anni 18;
  • esso viene condotto o trattenuto all’estero contro la volontà del genitore;
  • la condotta impedisce, in tutto o in parte, l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Un tipico esempio di questa fattispecie è quello del genitore che si trasferisce all’estero impedendo all’altro genitore l’esercizio del diritto di visita (Cass. pen. n. 17679/2016).

La pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni, che viene attenuata se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni 14 e con il suo consenso; in quest’ultimo caso, infatti, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

L’età del minore e l’espressione di un valido consenso, dunque, non escludono la responsabilità penale, ma comportano l’applicazione di una pena inferiore.

Infine, è prevista una pena accessoria qualora il fatto sia compiuto dal genitore in danno del figlio minore: in questo caso, il genitore che conduce il figlio all’estero, sottraendolo all’altro genitore, rischia la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

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