Sospensione condizionale della pena: quando si può evitare il carcere?

Isabella Policarpio

28 Gennaio 2021 - 12:25

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Come funziona la sospensione condizionale della pena e quando si può evitare il carcere? Secondo la legge il tetto massimo è la condanna fino a 2 anni. Ecco i dettagli.

Sospensione condizionale della pena: quando si può evitare il carcere?

La sospensione condizionale della pena permette di evitare il carcere nonostante la sentenza di condanna. Si tratta di un “beneficio” che viene concesso a soggetti che hanno commesso reati non gravi, puniti dalla legge con la detenzione fino a 2 anni.

Ma il tetto di 2 anni di carcere non sempre basta ad evitare la condanna: la sospensione condizionale è concessa dal giudice soltanto se il reo non è pericoloso e ci sono scarse possibilità che possa commettere altri reati. In caso contrario, la sospensione viene revocata e il colpevole dovrà scontare la condanna in carcere stabilita anteriormente.

Fino a 2 anni di carcere ci può essere la sospensione della pena

La sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico molto diffuso previsto dall’articolo 163 del Codice di procedura penale. Prevede che il reo condannato ad una pena non superiore a 2 anni di reclusione possa evitare il carcere se non commette altri reati nei 5 anni successivi alla sentenza di condanna.

La sospensione può essere concessa soltanto una volta e nei confronti di soggetti considerati poco pericolosi e non abituali. La decisione spetta al giudice e, in caso di rifiuto, deve essere motivata e si può impugnare in Appello.

Presupposti e condizioni della sospensione della pena

Ai sensi dell’articolo 163 del C.p.p, la sospensione condizionale della pena può essere concessa se la pena inflitta non supera i 2 anni di arresto o reclusione mentre per i condannati di età compresa tra i 18 e i 21 e ultrasettantenni, la pena non deve superare i 2 anni e 6 mesi.

Altra condizione che può giustificare la sospensione della pena è in caso di condanna a pena pecuniaria ragguagliata a 250 euro per ogni giorno di detenzione.

A discrezione del giudice, la sospensione della pena può essere condizionata all’obbligo della restituzione o risarcimento danni alla vittima e all’eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose derivanti dal reato.

A cosa serve?

Dietro alla sospensione della pena c’è un preciso intento del legislatore: quello di tutelare un soggetto potenzialmente non pericoloso dalla traumatica esperienza del carcere e, di conseguenza, limitare il sovraffollamento carcerario.

Inoltre durante la sospensione, il reo è motivato ad avere una buona condotta e a non commettere altri reati, poiché in caso contrario perderebbe il beneficio concesso dal giudice.

Quando viene revocata

La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice se il condannato:

  • entro il periodo di sospensione, commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui la legge prevede la pena detentiva;
  • non adempie agli obblighi impostigli di cui all’art. 165 Codice penale (obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o altre condizioni stabilite dal giudice);
  • riporti un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente a pena che - cumulata alla pena sospesa precedentemente - supera i limiti di pena che danno diritto alla sospensione condizionale della pena.

Queste circostanze comportano - a determinate condizioni - che il colpevole debba scontare la vecchia pena sospesa e quella inflitta per il secondo reato commesso.

Come funziona la sospensione se il colpevole è un minore?

Se il reato è stato commesso da un minore di 18 anni, la sospensione della pena ci può essere se la condanna non supera i 3 anni di reclusione oppure in caso di pena pecuniaria “che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni” recita l’articolo 163 del C.p.p.

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