Scuola e Università: cosa cambia con il nuovo DPCM

Teresa Maddonni

15/01/2021

13/04/2021 - 12:37

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Scuola e Università: didattica in presenza per le scuole superiori dal 18 gennaio al 50 per cento e lezioni universitarie anche in sede. Vediamo cosa cambia con il nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio.

Scuola e Università: cosa cambia con il nuovo DPCM

Scuola e Università: restano, con il nuovo DPCM del 16 gennaio, la maggior parte delle regole già in vigore.

Cambia per la Scuola, in particolare per gli istituti superiori, il ricorso alla didattica a distanza al 100 per cento che giunge al 50 per cento fino a un massimo del 75.

Gli studenti tornano in presenza a partire dal 18 gennaio, sebbene alcune Regioni si siano già dotate di proprie ordinanze. Quella che a oggi per la Scuola è didattica a distanza a tutti gli effetti tornerà a essere didattica digitale integrata.

La didattica a distanza rimane tuttavia al 100 per cento nelle regioni classificate come rosse secondo l’ordinanza del ministero della Salute. Lo stesso vale per le classi seconde e terze delle medie.

Resta la didattica a distanza per le Università, ma con una novità perché viene prevista anche quella in presenza per tutti. La didattica è totalmente a distanza per le università in zona rossa.

Per la Scuola con il nuovo DPCM nulla cambia per le gite scolastiche che restano sospese come anche la masherina resta obbligatoria al banco.

Confermati con il nuovo DPCM anche i tavoli presso le Prefetture per garantire il rientro in sicurezza e risolvere l’annosa questione dei mezzi di trasporto.

Scuola: didattica a distanza dal 50 al 75 per cento alle superiori

Per la Scuola con il nuovo DPCM prevista la riapertura il prossimo 18 gennaio delle superiori con la didattica a distanza al 50 per cento che può essere portata fino al 75.

A partire dal 18 gennaio 2021, nella misura prevista, i ragazzi delle scuole superiori saranno in presenza, quindi con turni e ritorno a quella che propriamente può essere definita didattica digitale integrata.

All’articolo 1- Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale al comma 10 lettera s viene stabilito che:

“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021 almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”

L’uso della mascherina per coloro che dalle elementari alle superiori seguiranno in presenza, resta obbligatoria al banco con il nuovo DPCM come da precedenti disposizioni.

La didattica deve essere tuttavia assicurata in presenza ai ragazzi con disabilità e bisogni educativi speciali anche con il nuovo testo-

Scuola e nuovo DPCM: restano i tavoli presso le Prefetture

Le novità per la Scuola di dicembre restano anche nel nuovo DPCM di gennaio e sono rappresentate dai tavoli presso le Prefetture per coordinare a livello territoriale, anche con sindaci e dirigenti scolastici, il problema dei trasporti legato al rientro in classe in presenza. Come si legge sempre al comma 10, lettera s dell’articolo 1 del DPCM:

“Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.”

E ancora:

“Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza.”

Se le misure, continua il DPCM, non sono assicurate nel predetto termine stabilito in sede di tavolo prefettizio e contenute nel documento, allora il presidente della Regione deve intervenire con una o più ordinanze.

Per quanto riguarda il lavoro del personale ATA e lezioni il medesimo DPCM stabilisce che:

“Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera.”

Scuola: gite scolastiche e riunioni nel nuovo DPCM

Per la Scuola è confermata la sospensione delle gite scolastiche così come anche per le riunioni dei docenti con il nuovo DPCM. Sul primo fronte, per l’anno scolastico in corso e almeno per il tempo in cui il decreto sarà in vigore, le uscite didattiche, gemellaggi e scambi sono sospesi.

Nel nuovo DPCM si specifica che al fine di mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado devono svolgersi esclusivamente in modalità a distanza. Si stabilisce anche che:

“Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”

Con il nuovo testo, come stabilito dai precedenti DPCM, le riunioni e rinnovi si svolgono da remoto. Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) se si può garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Novità nel DPCM per le Università

Novità per le Università con il nuovo DPCM rispetto al precedente. In particolare alla lettera u) sempre del comma 10 articolo 1 viene stabilito che le lezioni possano riprendere anche in presenza, alternando questa modalità con quella a distanza. Si legge:

“Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari , da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria [...]”.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Le Università “devono assicurare laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione a esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.”

Corsi di formazione nel nuovo DPCM

Nel nuovo DPCM si danno specifiche anche per i corsi di formazione in medicina generale e per le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e della Giustizia, che restano le medesime delle precedenti disposizioni. Questi possono proseguire in presenza, mentre i corsi di formazione pubblici e privati possono tenersi solo a distanza.

Si stabilisce altresì che i corsi per i medici di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono però proseguire anche in modalità non in presenza.

Possono proseguire anche a distanza:

  • i corsi abilitanti effettuati dagli uffici di motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  • i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
  • i corsi per il buon funzionamento del tachigrafico;
  • i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
  • i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami;
  • i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC);
  • i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
  • i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
  • i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami;
  • i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.

Il DPCM stabilisce che sono anche consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione:

  • delle patenti di guida;
  • delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto.

E ancora dal DPCM stabilisce che possono effettuarsi “le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo.”

Scuola e Università nelle sole zone rosse

Con il nuovo DPCM per Scuola e Università restano le regole già previste per le zone rosse.

Come disposto dall’articolo 3 del DPCM- Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle zone rosse periodicamente definite da ordinanze del ministero della Salute Roberto Speranza, le lezioni a scuola si tengono in modalità a distanza a partire dalle classi seconde e terze delle medie.

Restano pertanto in presenza i bambini di asili nido, infanzia primaria e primo anno di scuola media. Anche nelle zone rosse l’attività in presenza deve essere garantita per alunni con disabilità o bisogni speciali, come anche le attività di laboratorio.

Per le Università con il nuovo DPCM, come si legge alla lettera g del medesimo comma 4 dell’articolo 3, nelle zone rosse le regole sono più stringenti:

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera.”

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